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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 48896/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 1, d.

Igs. n. 286 del 25 luglio 1998, nella misura di anni due di reclusione, nella parte in cui non è stata irrogata anche la pena pecuniaria, prevista per legge, nella misura oggetto di accordo tra le parti, nonché per violazione dell'art. 240-bis cod. pen. per non aver illustrato i motivi della correlazione tra la disposta confisca della vettura e il reato ritenuto.

Considerato, in relazione al primo motivo, che il ricorso manca della precisazione dell'interesse all'impugnazione, tenuto conto che si contesta la mancata irrogazione anche della pena pecuniaria, statuizione evidentemente sfavorevole per l'imputato.

Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che è noto al Collegio il principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo il quale, in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza, nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta e che, comunque, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, Rv. 279348).

Ritenuto, comunque, che nel caso di specie la doglianza appare, ictu ocu/i, priva di fondamento, tenuto conto che si tratta di confisca obbligatoria, disposta dal giudice ai sensi dell'art. 12, comma 4-ter TU Imm. e che, dunque, la misura di sicurezza non presenta profili di illegalità (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) nemmeno sotto il profilo prospettato dell'omessa motivazione circa la correlazione tra il reato e la disposta confisca, illustrato invero (cfr. ultima pagina del ricorso), in modo del tutto generico.

Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 settembre 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 1, d. Igs. n. 286 del 25 luglio 1998, nella misura di anni due di reclusione, nella parte in cui non è stata irrogata anche la pena pecuniaria, prevista per legge, nella misura oggetto di accordo tra le parti, nonché per violazione dell'art. 240-bis cod. pen. per non aver illustrato i motivi della correlazione tra la disposta confisca della vettura e il reato ritenuto. Considerato, in relazione al primo motivo, che il ricorso manca della precisazione dell'interesse all'impugnazione, tenuto conto che si contesta la mancata irrogazione anche della pena pecuniaria, statuizione evidentemente sfavorevole per l'imputato. Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che è noto al Collegio il principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo il quale, in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza, nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta e che, comunque, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, Rv. 279348). Ritenuto, comunque, che nel caso di specie la doglianza appare, ictu ocu/i, priva di fondamento, tenuto conto che si tratta di confisca obbligatoria, disposta dal giudice ai sensi dell'art. 12, comma 4-ter TU Imm. e che, dunque, la misura di sicurezza non presenta profili di illegalità (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) nemmeno sotto il profilo prospettato dell'omessa motivazione circa la correlazione tra il reato e la disposta confisca, illustrato invero (cfr. ultima pagina del ricorso), in modo del tutto generico. Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 settembre 2023 Il Consigliere esten
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