CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 01059/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12617/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catania, [OSCURATO:PERSONA] 79 -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale trasmessa ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c., in separato atto firmato digitalmente, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Urso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in Roma, Via V. Veneto 7 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2758/2019 depositata il 16/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.in causa tra Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, di scioglimento della comunione ereditaria dei genitori delle parti, il Tribunale di Catania, dichiarate aperte le successioni, divideva i patrimoni relitti attribuendo alcuni immobili a ciascuno dei tre eredi e disponendo la vendita di un appartamento in Roma e, dopo aver ordinato a Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] di rendere il conto della gestione di alcuni beni, li condannava al pagamento di una determinata somma in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Catania, con sentenza 2758 del 2019, confermava la decisione del Tribunale salvo porre a carico di tutte le parti alcune spese lasciate dal Tribunale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per la cassazione della suddetta sentenza con quattro motivi avversati da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 3. in data 31 dicembre 2024 le parti hanno presentato istanza di differimento rappresentando essere tra esse in corso “avanzate trattative di bonario componimento dell’intera lite”; 4. il Collegio, preso atto dell’istanza, rinvia la causa a nuovo ruolo; PQM rinv