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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19490/2026

Testo disponibile della fonte

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ATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] n.4032/2017, depositata il 4/7/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n.

TK3018301017/2014, con il quale, relativamente all’anno2008, gli era stato contestato un maggior reddito a fini IRPEF, in forzadella presunzione di distribuzione di utili extracontabili asseritamenteNumero registro generale 4947/2018Numero sezionale 3447/2026Numero di raccolta generale 19490/2026Data pubblicazione 12/06/2026realizzati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale il ricorrente era socio al50%.2.

La CTP di Roma rigettò il ricorso, con sentenza poi confermata, ingrado d’appello, dalla CTR del [OSCURATO:PERSONA] la quale, dopo aver escluso ladecadenza dall’accertamento ex art. 43 d.p.r. n. 600/1973, ritennelegittima l’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili ai socidi società a ristretta base sociale.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilcontribuente, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorsol’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando l’erroneaapplicazione, da parte della CTR, della presunzione di distribuzione degliutili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.

In particolare, igiudici di merito avrebbero attribuito a tale presunzione un caratteresostanzialmente automatico, in mancanza della prova, da partedell’Amministrazione finanziaria, dell’effettiva distribuzione degli utili infavore del [OSCURATO:PERSONA] e della effettiva ingerenza di quest’ultimo nell’attivitàdella società (circostanze, queste ultime, che anzi erano smentite dalladocumentazione prodotta in giudizio).Il motivo è infondato, essendosi la sentenza impugnata uniformata allacostante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nelle società dicapitali a ristretta base partecipativa la presunzione di attribuzione ai socidegli utili extracontabili opera in ragione della sola suddetta ristrettezza,ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria,mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utiliovvero della propria assoluta estraneità alla vita e alla gestione dellasocietà, non rilevando, invece, a tal fine la circostanza che i corrispondentiNumero registro generale 4947/2018Numero sezionale 3447/2026Numero di raccolta generale 19490/2026Data pubblicazione 12/06/2026accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi dievenienza coerente con la loro natura di utili non registrati nellacontabilità (Cass., n. 24907/2025).

Le circostanze su cui il ricorrente sisofferma non dovevano, quindi, essere provate da partedell’Amministrazione finanziaria, essendo piuttosto onerato il contribuente,in sede di prova contraria, della dimostrazione della relativa insussistenza.2.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 43 d.p.r. n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto applicabile iltermine quinquennale previsto dalla suddetta disposizione per l’ipotesi diomessa dichiarazione, sull’erroneo presupposto che il contribuente fossetenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008.Il motivo è infondato, atteso che, in tema di accertamento delle impostesui redditi, il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di cui all'art.43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione antecedente allamodifica intervenuta con l'art. 1, comma 131, della l. n. 208 del 2015,ratione temporis vigente), si applica in tutti i casi in cui sia stata omessala dichiarazione dei redditi, anche se la sua presentazione non era dovuta(Cass., n. 9004/2025).

Pertanto, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] nonavesse conseguito redditi da dichiarare nell’anno in questione - oltre aessere infirmata dalla stessa operatività della presunzione di cui sopra - è,in ogni caso, irrilevante.3.

Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, commi 1 e 3, l. n.241/1990; 7, comma 1, l. n. 212/2000; 42, commi 2 e 3, d.p.r. n.600/1973, “in relazione alla carenza assoluta di motivazione dell’avviso diaccertamento e all’illegittima duplice motivazione per relationem emancata allegazione di atti richiamati nell’avviso di accertamento”.

Ilricorrente deduce la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per lagenericità della relativa motivazione, richiamantesi per relationem ad unaNumero registro generale 4947/2018Numero sezionale 3447/2026Numero di raccolta generale 19490/2026Data pubblicazione 12/06/2026segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] di Latina non allegata nériprodotta nel suo contenuto essenziale.Il motivo è inammissibile perché direttamente riferito all’avviso diaccertamento, e non già alle statuizioni della sentenza di meritoimpugnata.4.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo delgiudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., coincidente con le risultanzedel bilancio di esercizio del 2008, dal quale emergeva una perdita pari a €10.000,00 e, quindi, l’assenza di utili distribuibili.

Il motivo è infondato,società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzionedi attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati,rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto chei maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per esserestati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, nonrisultando tuttavia a tal fine sufficiente né la mera deduzione chel'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili né ildefinitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che nonesclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando né accantonati néinvestiti, siano stati distribuiti ai soci” (Cass., n. 18640/2008).5.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso dev’essere,quindi, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali (liquidate in dispositivo).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delNumero registro generale 4947/2018Numero sezionale 3447/2026Numero di raccolta generale 19490/2026Data pubblicazione 12/06/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/4/2026.Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] n.4032/2017, depositata il 4/7/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. TK3018301017/2014, con il quale, relativamente all’anno2008, gli era stato contestato un maggior reddito a fini IRPEF, in forzadella presunzione di distribuzione di utili extracontabili asseritamenteNumero registro generale 4947/2018Numero sezionale 3447/2026Numero di raccolta generale 19490/2026Data pubblicazione 12/06/2026realizzati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale il ricorrente era socio al50%.2. La CTP di Roma rigettò il ricorso, con sentenza poi confermata, ingrado d’appello, dalla CTR del [OSCURATO:PERSONA] la quale, dopo aver escluso ladecadenza dall’accertamento ex art. 43 d.p.r. n. 600/1973, ritennelegittima l’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili ai socidi società a ristretta base sociale.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilcontribuente, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorsol’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando l’erroneaapplicazione, da parte della CTR, della presunzione di distribuzione degliutili extracontabili nelle società a ristretta base sociale. In particolare, igiudici di merito avrebbero attribuito a tale presunzione un caratteresostanzialmente automatico, in mancanza della prova, da partedell’Amministrazione finanziaria, dell’effettiva distribuzione degli utili infavore del [OSCURATO:PERSONA] e della effettiva ingerenza di quest’ultimo nell’attivitàdella società (circostanze, queste ultime, che anzi erano smentite dalladocumentazione prodotta in giudizio).Il motivo è infondato, essendosi la sentenza impugnata uniformata allacostante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nelle società dicapitali a ristretta base partecipativa la presunzione di attribuzione ai socidegli utili extracontabili opera in ragione della sola suddetta ristrettezza,ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria,mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utiliovvero della propria assoluta estraneità alla vita e alla gestione dellasocietà, non rilevando, invece, a tal fine la circostanza che i corrispondentiNumero registro generale 4947/2018Numero sezionale 3447/2026Numero di raccolta generale 19490/2026Data pubblicazione 12/06/2026accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi dievenienza coerente con la loro natura di utili non registrati nellacontabilità (Cass., n. 24907/2025). Le circostanze su cui il ricorrente sisofferma non dovevano, quindi, essere provate da partedell’Amministrazione finanziaria, essendo piuttosto onerato il contribuente,in sede di prova contraria, della dimostrazione della relativa insussistenza.2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 43 d.p.r. n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto applicabile iltermine quinquennale previsto dalla suddetta disposizione per l’ipotesi diomessa dichiarazione, sull’erroneo presupposto che il contribuente fossetenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008.Il motivo è infondato, atteso che, in tema di accertamento delle impostesui redditi, il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di cui all'art.43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione antecedente allamodifica intervenuta con l'art. 1, comma 131, della l. n. 208 del 2015,ratione temporis vigente), si applica in tutti i casi in cui sia stata omessala dichiarazione dei redditi, anche se la sua presentazione non era dovuta(Cass., n. 9004/2025). Pertanto, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] nonavesse conseguito redditi da dichiarare nell’anno in questione - oltre aessere infirmata dalla stessa operatività della presunzione di cui sopra - è,in ogni caso, irrilevante.3. Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, commi 1 e 3, l. n.241/1990; 7, comma 1, l. n. 212/2000; 42, commi 2 e 3, d.p.r. n.600/1973, “in relazione alla carenza assoluta di motivazione dell’avviso diaccertamento e all’illegittima duplice motivazione per relationem emancata allegazione di atti richiamati nell’avviso di accertamento”. Ilricorrente deduce la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per lagenericità della relativa motivazione, richiamantesi per relationem ad unaNumero registro generale 4947/2018Numero sezionale 3447/2026Numero di raccolta generale 19490/2026Data pubblicazione 12/06/2026segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] di Latina non allegata nériprodotta nel suo contenuto essenziale.Il motivo è inammissibile perché direttamente riferito all’avviso diaccertamento, e non già alle statuizioni della sentenza di meritoimpugnata.4. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo delgiudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., coincidente con le risultanzedel bilancio di esercizio del 2008, dal quale emergeva una perdita pari a €10.000,00 e, quindi, l’assenza di utili distribuibili. Il motivo è infondato,società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzionedi attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati,rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto chei maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per esserestati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, nonrisultando tuttavia a tal fine sufficiente né la mera deduzione chel'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili né ildefinitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che nonesclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando né accantonati néinvestiti, siano stati distribuiti ai soci” (Cass., n. 18640/2008).5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso dev’essere,quindi, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali (liquidate in dispositivo). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delNumero registro generale 4947/2018Numero sezionale 3447/2026Numero di raccolta generale 19490/2026Data pubblicazione 12/06/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/4/2026.Il PresidenteValentino Lenoci
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