CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21975/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della sospen-sione condizionale della pena, beneficio che va concesso ex art. 620, comma 1,lett. l), cod. proc. pen., e l'inammissibilità del ricorso nel resto;sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Latina, sostituto processuale, come danomina ex art. 102 cod. proc. pen. depositata in udienza, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rando, del foro di Modena, per la parte civile “Libera. Associazioni, nomi e numericontro le mafie APS”, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata,come da conclusioni e nota spese depositate in udienza;sentiti, in difesa del ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bari, il quale, dopoaver esposto i principali motivi di doglianza, riportandosi anche alla memoria direplica già depositata, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, il quale, associandosi a quanto esposto dal codifensore,ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 9 giugno 2021, in par-ziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diCatanzaro, emessa il 18 giugno 2019, a seguito di giudizio abbreviato, che avevacondannato, ai fini che qui rilevano, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 11,mesi 4 di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen.(capo 9) – 81, comma 2, 110 cod. pen., 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401, 7legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo 9 bis), assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dal delitto diconcorso esterno in associazione mafiosa, rideterminando la pena, per la residuaimputazione, in anni 2 di reclusione, concedendo il beneficio della sospensionecondizionale.1.1. La Terza Sezione di questa Corte, a seguito di ricorso proposto dall’im-putato, con sentenza n. 38498 del 18 settembre 2024, annullava la suddetta sen-tenza, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. e al tratta-mento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giu-dizio.La Corte di legittimità, nella sentenza rescindente, premessa la incontestatasussistenza del reato contestato al capo 9 bis) della rubrica accusatoria, non messain discussione dal ricorrente e ribadita dalla sentenza della stessa Corte, Sez. 1,n. 24950 del 22 febbraio 2023 (che aveva definito la posizione dei coimputati),riteneva mancante la motivazione in relazione all’aggravante in oggetto rilevando:«Invero, la Corte di appello non ha in alcun modo dimostrato – ma si è limitata aduna mera affermazione – la riconducibilità delle attività di gestione illecita dellescommesse alla operatività del gruppo associativo, e nulla ha detto per escluderequel che, invece, emerge come dato di immediata percezione, ossia che la gestionedelle scommesse e i rapporti con i rappresentanti fossero patrimonio di PasqualeArena, ma non già della cosca nella sua unitaria soggettività. In ragione dell’as-senza di una spiegazione adeguata a dare atto del collegamento degli affari e delledella motivazione in riferimento all’aggravante della finalità di agevolazione ma-fiosa». La Corte rilevava, poi, come l’accoglimento del primo motivo si riverberasseanche sul secondo, riguardante il trattamento sanzionatorio, con riferimento alquale la Corte di merito aveva valorizzato in particolare «le modalità mafiose deidelitti perpetrati», che dovevano, pertanto, essere oggetto di nuova valutazionein sede di rinvio.1.2. Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Catanzaro, in sede dirinvio, ha ritenuto sussistente l’aggravante in oggetto, condannando il ricorrentealla pena di anni 2 di reclusione.2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], peril tramite dei difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], iquali, con distinti atti di impugnazione, deducono gli stessi motivi, di seguito sin-tetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen., violazione degli artt. 546, 627, 649, 192, 125 cod. proc. pen. evizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravantedi cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale, nell’affermare la ravvisa-bilità dell’aggravante in esame, non abbia rispettato i principi affermati nella sen-tenza rescindente e abbia violato il giudicato interno, conseguente alla predettasentenza, che aveva cristallizzato il quadro fattuale che aveva condotto all’assolu-zione del ricorrente dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.Si precisa che la Corte di appello, nella sentenza, successivamente annullata,aveva motivato l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], in ragione della mancanza di provadell’effettivo vantaggio conseguito dall’intera cosca e dei termini in cui tale van-taggio, laddove di natura economica, avrebbe contribuito, tenuto conto dell’entitàe della plausibile destinazione dei profitti, al rafforzamento della capacità operativadel clan, escludendo, quindi, che l’interesse economico perseguito non fosse sol-tanto personale; né era emerso che l’attività dell’imputato avesse di fatto assicu-rato risultati di altra natura, quali l’imporsi sul territorio in posizione dominante,ottenere risorse o altre utilità, ugualmente in grado di contribuire causalmente allarealizzazione del programma criminoso.Si sostiene, quindi, che vi sia piena sovrapponibilità, sul piano fattuale e sulpiano strutturale, fra le due fattispecie (caratterizzandosi, peraltro, l’aggravantein termini più pregnanti sotto il profilo psicologico, richiedendo il dolo specifico, afronte del dolo diretto necessario per il concorso esterno) e che ritenere sussi-stente l’aggravante in oggetto significa reintrodurre, surrettiziamente, l’ipotesi delconcorso esterno, ormai esclusa con statuizione irrevocabile.Sotto altro profilo, si censura la motivazione della Corte territoriale che, conargomentazioni assertive e illogiche, travisando il contenuto delle intercettazionirichiamate, ignorando le spiegazioni fornite dal ricorrente e dal [OSCURATO:PERSONA] neirispettivi interrogatori, pur avendo riconosciuto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva interlo-quito esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ricavatola prova della consapevolezza della presenza, nell’affare della società kroton Ga-mes, di [OSCURATO:PERSONA], a contrario, dalla raccomandazione formulata ai propriinterlocutori di escludere la condivisione del danaro erogato con l’[OSCURATO:PERSONA] (conver-sazione progr. 14003 del 20 dicembre 2013, conclusasi con un gesto di apertadisistima del ricorrente nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]), inferendo, peraltro, da ciò, senzaalcuna giustificazione, che nella gestione delle scommesse fosse coinvolta l’interacosca.Si osserva, ancora: a) che non vi è traccia di rapporti o frequentazioni delricorrente nel crotonese, laddove la sua presenza fisica si registra solo in data 20dicembre 2013, a dimostrazione del fatto che lo stesso non conosceva la realtà eil contesto ambientale in loco; b) che, come evincibile dall’interrogatorio reso dalDi [OSCURATO:PERSONA] e dal tenore dei dialoghi intercettati, l’imputato aveva allacciato unarelazione commerciale con il solo [OSCURATO:PERSONA], che si accreditava quale soggettoincensurato e titolare esclusivo, con il [OSCURATO:PERSONA], della kroton [OSCURATO:PERSONA], e che la sti-pulazione di un accordo con l’[OSCURATO:PERSONA] era frutto di un’iniziativa esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], al di fuori di qualsiasi consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA]; c) che la societàgestita dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva una dimensione internazionale,sicché l’imputato non aveva alcun interesse a legarsi con un vincolo di solidarietàparamafiosa a una realtà così piccola rispetto alle attività gestite; d) che non vi èalcuna prova che il ricorrente abbia sfruttato o utilizzato la forza intimidatricedell’[OSCURATO:PERSONA] per irrompere nel settore delle scommesse, conquistare una posizionedi preminenza alterando gli equilibri commerciali in favore della società krotonGames, tanto più che la rete dei cd. CED riferibili a tale società, lungi dall’incre-mentarsi, si era impoverita fino a ridursi a cinque centri di raccordo, dai quarantaoriginari.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ede), cod. proc. pen., violazione degli artt. 62 bis, 133 cod. pen. e 125 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Si lamenta che, nel negare le invocate circostanze, la Corte di appello abbiainvocato principalmente l’aggravante di cui si contesta l’esistenza, normativa-mente e strutturalmente non incompatibile con le attenuanti generiche, ignorandogli indici favorevoli alla concessione, quali la personalità del ricorrente, l’assenzadi precedenti allarmanti, la risalenza nel tempo della condotta contestata, il ruolosecondario del [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla mancataconcessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.Si osserva che il beneficio in oggetto era già stato concesso con la sentenzaoggetto di annullamento parziale e che la relativa statuizione, in difetto di ricorsoda parte della Procura generale, era divenuta irrevocabile, sicché la mancata con-cessione da parte dei giudici di merito ha non solo travalicato i limiti del devoluto,ma ha, altresì, violato il divieto di reformatio in peius.Si osserva, altresì, che, nel motivare il diniego del beneficio in esame, laCorte territoriale ha fatto riferimento a precedenti condanne a pena detentive,laddove dal certificato del casellario risulta un unico precedente risalente neltempo di natura contravvenzionale.Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3. In data 11 marzo 2026 il Procuratore generale di questa Corte ha deposi-tato requisitoria scritta, anticipando le conclusioni, poi, rassegnate in udienza.4. In data 18 marzo 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con cui,anche in replica alla requisitoria del Procuratore generale, ha ulteriormente argo-mentato in ordine al primo motivo di ricorso, ribadendo la non ravvisabilità dell’ag-gravante in oggetto sotto il profilo del dolo specifico, chiedendone l’accoglimento.5. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesadel ricorrente, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.2. Fondate, precisamente, sono le censure esposte nel primo motivo, lad-dove contestano l'affermazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., deducendo che erroneamente la stessa è stata ritenuta sul pre-supposto della consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'esistenza e dell'ope-ratività del clan mafioso di appartenenza delle persone con le quali egli avevainstaurato rapporti di natura commerciale.2.1. Punto di partenza per l'esame della questione è costituito dalla elabora-zione della giurisprudenza a Sezioni Unite, nella nota sentenza n. 8545 del 19dicembre 2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01, in ordine alla connotazionestrutturale e ai criteri di imputazione soggettiva dell'aggravante della finalità diagevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.Le Sezioni Unite hanno rilevato, in primo luogo, che il «senso della previsionedell’aggravante» è quello di «evitare effetti emulativi connessi all’esistenza delgruppo illecito», con i caratteri di cui all’art. 416 bis cod. pen., e di «colpire tuttele aree che attraverso le modalità della condotta, o attraverso la consapevole age-volazione, producano l'effetto del rafforzamento, se non concretamente della com-pagine, del pericolo della sua espansione, con la forza che le è tipica e la tacita-zione di tutte le forze sociali che dovrebbero ad essa resistere».Si è, quindi, affermato che la natura soggettiva della circostanza aggravantedell’agevolazione è imposta dal dato testuale della disposizione che la prevede, e,altresì, dall’esigenza di evitare il pericolo «di una individuazione postuma dellafinalità», cioè il rischio che la sussistenza dell’aggravante possa essere ravvisata«tutte le volte in cui una condotta illecita abbia di fatto prodotto, o abbia le poten-zialità per produrre, vantaggi alla compagine».La circostanza aggravante in esame viene ricondotta, pertanto, dal Supremoconsesso nell’ambito di quelle di natura soggettiva, e il fine agevolativo viene ri-tenuto costituire un motivo a delinquere.Tuttavia, in ossequio al principio di offensività, le Sezioni Unite hanno richiestoai fini dell’integrazione della circostanza anche un elemento di tipo obiettivo: «ènecessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresen-tazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di ungruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed allaeffettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche nonessenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo lavalutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i compo-nenti dell'associazione». Ciò in quanto si tratta di «un’aggravante che colpisce lamaggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all'agevolazione», con laconseguenza che «è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumereun minimo di concretezza», sebbene non occorra che «il fine rappresentato sia poinel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astratta-mente idonei a tale scopo».La richiesta di elementi oggettivi a riscontro dell’offensività della condotta sigiustifica in quanto quest’ultima «non assume alcuna pericolosità ulteriore ove nonabbia alcuna possibilità o potenzialità di realizzazione».Pur riconducendo l’elemento psicologico necessario all’integrazione dell’ag-gravante al «dolo specifico o intenzionale», le Sezioni Unite hanno ritenuto che lafinalità agevolativa non debba essere esclusiva, «ben potendo accompagnarsi adesigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affi-dabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, as-solutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione».In proposito, le Sezioni Unite hanno evidenziato che «nella forma del dolospecifico o intenzionale la volontà della condotta si accompagna alla rappresenta-zione dell'evento, che è tenuto di mira dall'agente e giustifica l'azione, ancorchénon necessariamente in forma esclusiva; tale forma di atteggiamento psicologicosi distingue dal dolo diretto per la specifica direzione della condotta rispetto all'e-vento, che nella forma diretta si limita alla rappresentazione e non alla volizione,oltre che dell'azione, delle sue conseguenze». E hanno rilevato che «costituiscedato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinanoall'azione che, ove accertati, non depotenziano la funzione intenzionale della con-dotta richiesta dalla norma specifica (per un'applicazione in tal senso cfr. Sez. U,n. 27 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217032; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995,dep. 1996, Fachini, Rv. 203770). È quindi possibile la presenza di una pluralità dimotivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizioneda parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dallanorma».Per quanto riguarda l’individuazione della disciplina, in caso di concorso dipersone nel reato, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, stante la richiesta dielementi oggettivi a riscontro dell’offensività della condotta, «la ricostruzione er-meneutica impone un approccio alla fattispecie, che vada al di là della classifica-zione formale, per valutare l'estensibilità della circostanza al concorrente».Individuata l'esigenza perseguita dalla novella contenuta nella legge 7 feb-braio 1990 n. 19 − che ha riguardato gli artt. 59 e 118 cod. pen. e non ha toccatoinvece l'art. 70 cod. pen. che classifica le circostanze a seconda della loro naturasoggettiva od oggettiva − in «quella di garantire l'eliminazione di qualsiasi riflessodi responsabilità oggettiva, anche su elementi non costitutivi del reato, per l'esi-genza di ricollegare qualsiasi componente dell'illecito, costitutivo o circostanziale,alla volontà del soggetto agente, imposta dall'attuazione del criterio costituzionaledella responsabilità personale», le Sezioni Unite hanno ritenuto che «l'analisi sto-rica della modifica porta a correggere l'assunto generalizzato secondo cui le circo-stanze soggettive devono essere escluse dall'estensione ai concorrenti, posto che,a ben vedere, tale esclusione, sancita solo dall'art. 118 cod. pen., è circoscritta aquelle aggravanti attinenti alle sole intenzioni dell'agente, pertanto potenzialmentenon riconoscibili dai concorrenti» e non riguarda tutte le circostanze soggettiverichiamate dall'art. 70 cod. pen.: in particolare non riguarda le circostanze inerentile condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole el'offeso, elementi che, pur nella chiara connotazione soggettiva, possono esserepercepite anche “ab externo”, e quindi astrattamente conoscibili dal coimputato.Secondo le Sezioni Unite «il discrimine, ai fini della possibilità di estensione dellecircostanze, non sembra riguardare la natura, oggettiva o soggettiva della circo-stanza, secondo la classificazione contenuta nel codice, ma piuttosto la possibilitàdi estrinsecazione della circostanza all'esterno, cosicché rimane esclusa dall'attri-buzione al compartecipe qualsiasi elemento, di aggravamento o di attenuazionedella fattispecie, confinato all'intento dell'agente che, proprio in quanto tale, nonpuò subire estensione ai concorrenti, perché da questi non necessariamente co-noscibile». Con la conseguenza che «qualora si rinvengano elementi di fatto su-scettibili di dimostrare che l'intento dell'agente sia stato riconosciuto dal concor-rente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, non vi èragione per escludere l'estensione della sua applicazione, posto che lo specificomotivo a delinquere viene in tal modo reso oggettivo, sulla base degli specificielementi rivelatori che, per quanto detto, devono accompagnarne la configura-zione, per assicurare il rispetto del principio di offensività».La circostanza aggravante del fine di agevolare l’associazione mafiosa viene,quindi, ritenuta applicabile al concorrente nel reato, che non condivida con il coau-tore la finalità agevolativa, ma sia consapevole della finalità del compartecipe,secondo la previsione generale dell'art. 59, secondo comma, prima parte, cod.pen., che attribuisce all'autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti«soltanto se da lui conosciute».Tale soluzione viene ritenuta dalle Sezioni Unite già ampiamente acquisitanella giurisprudenza, con riferimento ad altre figure di aggravanti che riguardanoaltri motivi a delinquere o l'intensità del dolo, quali la premeditazione, i motiviabietti e futili e il nesso teleologico.Viene, inoltre, precisato che per l’imputazione della circostanza aggravantedella finalità di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso al concorrentenel reato non coinvolto nella finalità agevolatrice «è sufficiente il dolo diretto, checomprende anche le forme di dolo eventuale».Viene, invece, escluso che l’aggravante in esame possa essere imputata alconcorrente nel reato a titolo di colpa, come previsto dall’art. 59, secondo comma,seconda parte, cod. pen., in quanto la natura soggettiva della circostanza «è in-compatibile con un obbligo giuridico di conoscenza o di ordinaria prudenza, neces-sariamente ricollegabile all'imputazione colposa. Invero, le situazioni contingenti,l'occasionalità della compartecipazione, l'ignoranza dell'esistenza di una compa-gine mafiosa o dei suoi collegamenti con l'occasionale partecipe, non potrebbe maigenerare un obbligo giuridico di diligenza, suscettibile di sostenere le condizionidell'imputazione colposa. La funzionalizzazione della condotta all'agevolazionemafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresen-tazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e nonpuò caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'a-gente un onere informativo di difficile praticabilità concreta».Sotto il profilo dell’accertamento giudiziale della conoscenza da parte del con-corrente nel reato della finalità agevolatrice perseguita da uno degli autori le Se-zioni Unite hanno cura di precisare che la stessa può desumersi sia «dall’estrinse-cazione espressa da parte dell’agente delle proprie finalità» che dalla «manifesta-zione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'asso-ciazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle proveassunte».Infine, quanto alla ricostruzione dello spazio di autonomia tra la fattispecieaggravata dalla finalità agevolatrice ed il concorso esterno in associazione mafiosa,le Sezioni Unite hanno evidenziato che le due figure giuridiche hanno in comune ildato inerente alla esistenza dell'associazione territoriale illecita, ma si distinguonoin quanto: -il concorrente esterno, a differenza dell’autore dell'illecito aggravato,«ha un rapporto effettivo e strutturale con il gruppo, della cui natura e funzioneha una conoscenza complessiva, che gli consente di cogliere l'assoluta funzionalitàdel proprio intervento, ancorché unico, alla sopravvivenza o vitalità del gruppo»,mentre, nella forma circostanziale l'utilità dell'intervento può essere anche valu-tata astrattamente solo da uno degli agenti, senza estensione ai componenti delgruppo; -ai fini del perfezionamento della fattispecie del concorso esterno, a dif-ferenza di quella dell'illecito aggravato, occorre «che si verifichi il risultato positivoper l'organizzazione illecita, conseguente a tale intervento esterno, che si caratte-rizza per la sua infungibilità», mentre nella forma circostanziale, l'utilità dell'inter-vento è «del tutto estemporanea e fungibile rispetto all'attività delinquenziale pro-grammata e, soprattutto, non necessariamente produttiva di effetti di concretaagevolazione».2.2. I giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione dei principi in-dicati.La sentenza impugnata ha, in primo luogo, illustrato la vicenda contestata alricorrente al capo 9) bis della rubrica, che vedeva il coinvolgimento della societàCenturion Bet, avente sede nel territorio di Malta, operante nel settore del gioco adistanza, scommesse e altre attività accessorie, priva di concessione in Italia, dicui il [OSCURATO:PERSONA] era titolare effettivo. La Corte ha ricordato come fosse accertatoin via definitiva che la suddetta società aveva concesso la gestione delle scom-messe alla [OSCURATO:PERSONA], avente come fine sociale il «noleggio di giochi», facentecapo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di fatto riconducibile a PasqualeArena, intraneo della omonima cosca, consentendole di «bancare» le scommesse,ossia di incamerare, almeno in parte, il premio, pagare le vincite, e il tutto con-servando l'anonimato. In tal modo aveva contribuito alla gestione della illecitatronici, attivandosi al fine di individuare nuovi esercizi per l’ampliamento della retecommerciale della [OSCURATO:PERSONA], con il fine di espandere il settore del gioco nellaprovincia di Crotone in favore della stessa società.La Corte territoriale, ha, quindi, riconosciuto la sussistenza della circostanzaaggravante prevista dall’art. 416 bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell’agevolazionedell’attività del clan, ritenendo provata la riconducibilità delle attività di gestioneillecita delle scommesse alla operatività del gruppo associativo. A tal fine la sen-tenza impugnata ha valorizzato: - la condivisione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’ac-cordo intercorso con il [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], emersa dalla conversa-zione intercettata il 1 ottobre 2013 (progr. 2461), durante la quale il primo con-fermava all’[OSCURATO:PERSONA] che avrebbero iniziato a «bancare»; - la conversazione del 3settembre 2013 (progr. 59) tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], nel corso dellaquale il primo, a dimostrazione della consapevolezza del meccanismo illecito diraccolta del gioco praticato dalla kroton [OSCURATO:PERSONA], manifestava preoccupazionenell’evenienza che fosse scoperto, potendo mettere a repentaglio la sua intera retedi raccolta sul territorio nazionale; - la revoca da parte della [OSCURATO:PERSONA] della pos-sibilità di «cobancare» a vari Master in Italia, ma non alla [OSCURATO:PERSONA]; - lacomplessa organizzazione del sodalizio, in cui l’[OSCURATO:PERSONA], tramite soggetti che rico-privano ruoli ben definiti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] detto Tropeano, il cognato [OSCURATO:PERSONA], lo stesso [OSCURATO:PERSONA], i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stabilivagli illeciti investimenti nell’attività di gestione delle scommesse on line; - la crea-zione di un sistema criminoso di scommesse on line, che si nutriva della forzaintimidatrice scaturente dal sodalizio mafioso collegato, consentendo la preserva-zione della ricchezza illecita accumulata dal gruppo.Sotto il profilo soggettivo, la Corte territoriale ha evidenziato come l’imputato,sebbene avesse interloquito con il solo [OSCURATO:PERSONA], fosse senz’altro consapevoledella presenza nell’affare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], richiamando ilcontenuto delle conversazioni intercettate il 20 dicembre 2013 (progr. 14001-14002-14003) nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver erogato il denaroprovento della illecita attività, si raccomandava con il [OSCURATO:PERSONA] che tale sommanon fosse divisa con l’[OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione che di regola questi partecipava allaspartizione degli introiti.Si è affermato, quindi, che risultava accertato che l’imputato avesse agitoesplicando un’effettiva rilevanza causale nel raggiungimento degli scopi del soda-lizio, permettendo alla [OSCURATO:PERSONA], e quindi alla cosca a cui la stessa era riferi-bile, di acquisire una posizione di dominio sul mercato, garantendo l’incrementodei profitti e vantaggi derivanti dalla gestione di tale settore con le modalità di cuiall’art. 416 bis cod. pen. accentuando l’alterazione degli equilibri commerciali afavore della predetta società.2.3. Ciò precisato e ferma restando l’astratta compatibilità, sul piano ontolo-gico e sul piano logico, tra la ravvisabilità dell’aggravante in oggetto e l’esclusionedel concorso esterno in associazione mafiosa, per le differenze strutturali fra ledue fattispecie sopra evidenziate, la motivazione del provvedimento impugnatorisulta carente sotto il profilo della ascrivibilità dell’aggravante dell’agevolazionemafiosa all’odierno ricorrente sul piano soggettivo.Se, invero, la ravvisabilità dell’aggravante risulta adeguatamente motivatanelle sue componenti oggettive, sotto il profilo della riconducibilità dell’affare all’in-tera cosca e non già all’[OSCURATO:PERSONA] e ai suoi stretti familiari e della idoneità della con-dotta a contribuire al rafforzamento del programma associativo, non risulta, vice-versa, chiaro da quali elementi la Corte abbia tratto la prova che il Martiradonnaabbia agito anche a tale fine ovvero che fosse quantomeno consapevole, secondoi principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordati, del fine perse-guito dagli altri concorrenti nel reato, non potendo inferirsi tale conclusione toutcourt dal fatto di essere al corrente che all’affare illecito partecipasse PasqualeArena, senza evidenziare le circostanze concrete atte a dimostrare che il Martira-donna, estraneo al contesto locale, fosse al corrente della sua mafiosità o dei me-todi che lo stesso e i suoi accoliti utilizzavano per sbaragliare la concorrenza oacquisire il dominio del settore nel mercato locale.Sul punto la sentenza non soddisfa i requisiti motivazionali imposti dall’art.125 cod. proc. pen., perché è rilevabile un salto logico tra quanto ritenuto accer-tato in ordine ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi concorrenti e la rite-nuta consapevolezza, da parte del primo, della finalità di agevolare l'associazionedi tipo mafioso con le condotte illecite, coltivata dai compartecipi.3. I vizi rilevati, stante la stretta connessione logica con la ravvisabilità o menodell’aggravante sopra esaminata, assorbono le ulteriori doglianze, in tema di con-cedibilità delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensionecondizionale, che la Corte di appello dovrà, quindi, nuovamente valutare.4. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio per nuovo giudizio, secondo le indicazioni sopra esposte, ad altra Sezionedella Corte di appello di Catanzaro, che provvederà anche alla regolamentazionetra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Catanzaro cui demanda anche la regolamentazione tra leparti delle spese di questo giudizio di legittimità.Così deciso, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]