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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 1964

Cassazione n. 16122/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1953 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI@lato avviso alle parlil - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in concorso, che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza indicata ricorrono gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando un solo motivo, con il quale denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che i ricorsi sono inammissibili, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigl stensore Irene S aglia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1953 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI@lato avviso alle parlil - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in concorso, che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza indicata ricorrono gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando un solo motivo, con il quale denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che i ricorsi sono inammissibili, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigl stensore Irene S aglia [OSCURATO:PERSONA]
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