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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29551/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come altresì supportato da memoria difensiva, nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento dei delitti contro il patrimonio di cui alla richiesta di unificazione e in particolare il fatto che gli stessi sono stati commessi a soli sei mesi di distanza l'uno dall'altro e nello stesso luogo (provincia di Treviso), al comune fine di reperire risorse economiche, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Taranto.

Si veda in particolare p. 2, in cui si sottolinea come i due episodi abbiano un'organizzazione diversa, molto complessa quelli di Villorba (rapina pluriaggravata ed altro), in concorso con più persone e nella cui esecuzione Major ha svolto un ruolo marginale (quello di palo), e semplice e quasi occasionale il furto in abitazione e conseguente utilizzo delle tessere bancomat sottratte commessi in Istrana, in cui il suddetto agisce unitamente alla figlia e svolge un ruolo da protagonista; e come non si possa ritenere, dalla lettura delle sentenze, che, in occasione dei fatti di Villorba, Major avesse già delineato, seppure a grandi linee, di porre in essere quelli di Istrana.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come altresì supportato da memoria difensiva, nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento dei delitti contro il patrimonio di cui alla richiesta di unificazione e in particolare il fatto che gli stessi sono stati commessi a soli sei mesi di distanza l'uno dall'altro e nello stesso luogo (provincia di Treviso), al comune fine di reperire risorse economiche, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Taranto. Si veda in particolare p. 2, in cui si sottolinea come i due episodi abbiano un'organizzazione diversa, molto complessa quelli di Villorba (rapina pluriaggravata ed altro), in concorso con più persone e nella cui esecuzione Major ha svolto un ruolo marginale (quello di palo), e semplice e quasi occasionale il furto in abitazione e conseguente utilizzo delle tessere bancomat sottratte commessi in Istrana, in cui il suddetto agisce unitamente alla figlia e svolge un ruolo da protagonista; e come non si possa ritenere, dalla lettura delle sentenze, che, in occasione dei fatti di Villorba, Major avesse già delineato, seppure a grandi linee, di porre in essere quelli di Istrana. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 lugl
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