CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 02504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 15 aprile 2021, ill Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, in applicazione dell'art. 521, comma 2, cod.proc.pen., disponeva restituirsi al Pubblico Ministero gli atti relativi al procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], celebratosi con rito abbreviato. Tanto in relazione alla diversa qualificazione da attribuirsi al fatto contestato al Sosto al capo 2 ed a quello contestato al Tassitani al capo 3 della rubrica (da qualificarsi come prescrizioni mediche rilasciate per uso non terapeutico ex art. 83, d.P.R. 309/1990, anziché come somministrazione di medicinali in assenza di prescrizione medica) e all'emersione di reati connessi ex art. 12, lettere a) e b), cod.proc.pen..; la decisione del giudice é stata motivata con la necessità di rendere effettivo l'obbligo dell'organo inquirente di procedere nelle forme ordinarie rispetto ai fatti nuovi emersi. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorrono sia il Sosto che il Tassitani, con atti distinti: il primo, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del solo Sosto; il secondo, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di entrambi. 3. Il ricorso del Sosto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, preceduto da un'ampia premessa narrativa. Nel motivo dedotto, il ricorrente lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riguardo al provvedimento impugnato; premettendo di avere chiesto e ottenuto la somministrazione di Fentanest in quanto sofferente di cefalea aurea, usufruendo della procedura semplificata di cui alla legge n. 38/2010 per l'accesso alla terapia del dolore (ossia in relazione a una reale necessità), il deducente lamenta che il provvedimento oggetto di lagnanza viola il principio di "decisione allo stato degli atti" che caratterizza il giudizio abbreviato e determina altresì un'inammissibile regressione del processo. Di qui la denuncia di abnormità dell'ordinanza, non ammissibile nel rito speciale prescelto, utilizzando disposizioni (quelle di cui agli articoli 518 comma 1 e 521 comma 2 del codice di rito) che si applicano solo ai fatti nuovi emersi nel giudizio dibattimentale e incompatibili con il giudizio abbreviato. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, pressoché identici graficamente all'unico motivo redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; per essi si fa quindi rinvio al ricorso redatto da quest'ultimo.5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati. E' infatti ius receptum che non può in alcun modo qualificarsi come abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emanato nel corso del rito abbreviato, allorché il giudice accerti che il fatto é diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione (Sez. 2, Sentenza n. 18566 del 21/02/2019, Pulcini, Rv. 276099; Sez. 4, Sentenza n. 21548 del 23/03/2007, Manca, Rv. 236728); in linea con tale indirizzo si é pure affermato che il potere del G.i.p. di restituire gli atti al Pubblico ministero allorché accerti che il fatto é diverso da quello oggetto di imputazione é espressione di un principio generale dell'ordinamento (Sez. 6, Ordinanza n. 36310 del 07/07/2005, Notari e altri, Rv. 232407), di tal che é manifestamente errata e priva di fondamento l'affermazione dei ricorrenti secondo cui la disposizione di cui al combinato disposto degli articoli 518, comma 1 e 521, comma 2, cod.proc.pen. sarebbe applicabile unicamente con riguardo ai fatti emersi nel giudizio dibattimentale. Ne deriva che alcuna abnormità può, nel caso di specie, essere ravvisata nella decisione impugnata. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere tensore cliPfr., - [OSCURATO:PERSONA] sidente , seppe vi h) (Donat