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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32907/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 novembre 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la prescrizione del reato, su appello della pubblica accusa, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto contestatogli ai sensi degli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato della somma di euro 2.700, custodita all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], penetrandovi dopo avere forzato la tapparella di una finestra, irrogando la pena indicata in dispositivo.

1.1. La Corte d'appello perveniva alla riforma della sentenza di proscioglimento considerando che il termine di prescrizione, di anni 12 e mesi 6 (ai sensi del combinato disposto degli artt. 624 bis, comma 3, 157 e 161 cod. pen.), non era ancora decorso, a far data dal commesso reato, il 24 giugno 2011.

Quanto alla responsabilità del prevenuto prendeva atto delle sue dichiarazioni confessorie, dopo che lo stesso era stato individuato dalla persona offesa come possibile autore del furto.

Sussisteva la circostanza aggravante della violenza sulle cose considerando che l'imputato stesso aveva ammesso di essere entrato nell'abitazione da una finestra dopo averne forzato con un coltello la serranda.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose.

L'unico elemento di prova infatti era l'affermazione della persona offesa secondo il quale la finestra appariva forzata, ma con le mani.

Non si era pertanto provata alcuna immutazione del bene che si assumeva essere stato l'oggetto dell'azione violenta del prevenuto.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla misura della pena.

Il processo era iniziato solo grazie alle dichiarazioni confessorie del prevenuto, così che le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante e la pena avrebbe dovuto essere fissata nel minimo edittale.2.3.

Con il terzo motivo si assumeva che, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 150/2022, il reato era divenuto perseguibile a querela e questa non era stata sporta.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con nota scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. v:4

4. Nellespre del processo è pervenuto il certificato di morte del difensore che t—aveva sottoscritto il ricorso, inviato da altro difensore che, pur non essendo iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, chiedeva il rinvio dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile.

1. Va, preliminarmente, osservato che il decesso del difensore (avvenuto in data successiva alla regolare notifica del decreto di fissazione dell'odierna udienza) non ha rilievo alcuno ai fini del decidere, posto che, essendosi correttamente perfezionato la notifica stessa, il successivo impedimento avrebbe determinato il rinvio dell'udienza di discussione solo se fosse stata tempestivamente proposta la sua "trattazione orale" ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. legge 18 dicembre 2020 n. 176.

2. Il primo motivo è inammissibile sia perché versato in fatto, sia perché manifestamente infondato.

Si è, infatti, accertato, che il prevenuto non si era affatto limitato ad aprire la finestra, attraverso la quale era penetrato nell'abitazione della persona offesa, spingendola con le mani, ma, ancor prima, aveva sollevato, forzandone la funzionalità con un coltello, la tapparella che la oscurava e proteggeva.

Così che deve ricordarsi quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare: in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889).

3. Il secondo motivo è inammissibile posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

4. L'ultimo motivo è manifestamente infondato dal momento che il d.lgs. n. 150/2022 ha disposto la procedibilità a querela delle ipotesi, anche aggravate (ponendo solo qualche eccezione), previste dall'art. 624 cod. pen., lasciando, invece, la procedibilità d'ufficio in relazione alle condotte punite dall'art. 624 bis cod. pen., quale quella qui contestata e ritenuta.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 novembre 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la prescrizione del reato, su appello della pubblica accusa, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto contestatogli ai sensi degli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato della somma di euro 2.700, custodita all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], penetrandovi dopo avere forzato la tapparella di una finestra, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. La Corte d'appello perveniva alla riforma della sentenza di proscioglimento considerando che il termine di prescrizione, di anni 12 e mesi 6 (ai sensi del combinato disposto degli artt. 624 bis, comma 3, 157 e 161 cod. pen.), non era ancora decorso, a far data dal commesso reato, il 24 giugno 2011. Quanto alla responsabilità del prevenuto prendeva atto delle sue dichiarazioni confessorie, dopo che lo stesso era stato individuato dalla persona offesa come possibile autore del furto. Sussisteva la circostanza aggravante della violenza sulle cose considerando che l'imputato stesso aveva ammesso di essere entrato nell'abitazione da una finestra dopo averne forzato con un coltello la serranda. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose. L'unico elemento di prova infatti era l'affermazione della persona offesa secondo il quale la finestra appariva forzata, ma con le mani. Non si era pertanto provata alcuna immutazione del bene che si assumeva essere stato l'oggetto dell'azione violenta del prevenuto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla misura della pena. Il processo era iniziato solo grazie alle dichiarazioni confessorie del prevenuto, così che le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante e la pena avrebbe dovuto essere fissata nel minimo edittale.2.3. Con il terzo motivo si assumeva che, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 150/2022, il reato era divenuto perseguibile a querela e questa non era stata sporta. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con nota scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. v:4 4. Nellespre del processo è pervenuto il certificato di morte del difensore che t—aveva sottoscritto il ricorso, inviato da altro difensore che, pur non essendo iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, chiedeva il rinvio dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1. Va, preliminarmente, osservato che il decesso del difensore (avvenuto in data successiva alla regolare notifica del decreto di fissazione dell'odierna udienza) non ha rilievo alcuno ai fini del decidere, posto che, essendosi correttamente perfezionato la notifica stessa, il successivo impedimento avrebbe determinato il rinvio dell'udienza di discussione solo se fosse stata tempestivamente proposta la sua "trattazione orale" ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. legge 18 dicembre 2020 n. 176. 2. Il primo motivo è inammissibile sia perché versato in fatto, sia perché manifestamente infondato. Si è, infatti, accertato, che il prevenuto non si era affatto limitato ad aprire la finestra, attraverso la quale era penetrato nell'abitazione della persona offesa, spingendola con le mani, ma, ancor prima, aveva sollevato, forzandone la funzionalità con un coltello, la tapparella che la oscurava e proteggeva. Così che deve ricordarsi quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare: in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889). 3. Il secondo motivo è inammissibile posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4. L'ultimo motivo è manifestamente infondato dal momento che il d.lgs. n. 150/2022 ha disposto la procedibilità a querela delle ipotesi, anche aggravate (ponendo solo qualche eccezione), previste dall'art. 624 cod. pen., lasciando, invece, la procedibilità d'ufficio in relazione alle condotte punite dall'art. 624 bis cod. pen., quale quella qui contestata e ritenuta. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa de
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