CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31050/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25392-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o PASQUALEFIERRO per procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA N. 2336/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 22/5 / 20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 / 10 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentato con atto di citazione notificato il 3/10/2012, avverso Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 la sentenza con la quale il tribunale di Napoli, in data 24/7/2012, aveva, a sua volta, rigettato le domande che gli stessi e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nominata curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre del 2006, e volte ad accertare che la convenuta era venuta meno all’obbligo di presentare, “sia come curatore sia come mandataria”, un “corretto conto di gestione dall’aprile 2008 al luglio 2010”, “depositando tutti gli atti posti in essere (se non già consegnati) e in particolare tutti gli atti inviati all’Agenzia delle Entrare ed ai comuni di Pozzuoli e di Giu(g)liano”, ed, all’esito, condannare la stessa al risarcimento dei danni per aver “trattenuto illegittimamente € 135.000,00 circa destinati anche a [OSCURATO:PERSONA] dal luglio 2008 al maggio/luglio 2010”, per aver “omesso di riscuotere dall’Arch. Pezzullo la somma di €. 500,00 circa”, per aver “illegittimamente ritardato di tre mesi la consegna degli immobili agli aventi diritto” e non aver “consegnato le chiavi dei beni trasferiti agli istanti, rifiutando di verbalizzare la consegna con descrizione dello stato dei luoghi”, aver omesso “di fornire o di far fornire all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per procedere alla corretta tassazione del decreto di omologa” e di procedere al “tempestivo pagamento” delle imposte ICI-ILOR relative “agli immobili presenti nell’attivo del fallimento alla data di omologa del concordato”essendo il relativo importo nella sua disponibilità. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver premesso che:- il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato con sentenza del 1988;- nell ’ aprile del 2008 è stato omologato il concordato fallimentare proposto con istanza depositata nel maggio del 2007;- il rendiconto predisposto dal curatore è stato approvato nel giugno del 2008; -il fallimento è stato chiuso nel luglio del 2008; -il giudice delegato, nel maggio del 2010, ha ordinato, sul presupposto della completa esecuzione Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 del concordato, lo svincolo delle somme che risultavano ancora depositate sul libretto in favore degli assuntori; ha ritenuto , innanzitutto, l’infondatezza del motivo d ’ appello avente ad oggetto le doglianze espresse con riguardo alle attività compiute dal curatore prima dell’approvazione del rendiconto discusso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievo “dirimente” ( e “ non contestato neanche dagli … appellanti nell ’ atto introduttivo del giudizio di primo grado”)che “l’originaria convenuta … nominata nel dicembre del 2006 curatrice del fallimento … ” aveva presentato, come emerge dalla documentazione in atti, “non … un mero prospetto contabile” ma, “con riguardo a tale periodo”, “un vero e proprio rendiconto”,“con allegata una relazione sulla propria gestione”, nei confronti del quale gli appellanti, comparsi all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non hanno proposto “ alcuna contestazione”, e che “tale rendiconto” è stato, quindi, “approvato”, reputando “irrilevanti” i motivi per cui gli stessi hanno ritenuto di non opporsi all’approvazione del rendiconto, tanto più che, in relazione ad essi, “non consta che … sia intervenuto in sede civile o penale qualsivoglia accertamento positivo della responsabilità del curatore”, ed escludendo, in definitiva, che “le attività anteriori all’approvazione del rendiconto sopra menzionato possano essere oggetto di ulteriore valutazione nel presente giudizio” posto che “ ogni rilievo in ordine alla qualificabilità come rendiconto della documentazione prodotta dalla curatrice ovvero in ordine al contenuto del rendiconto depositato avrebbe dovuto essere … veicolato mediante la proposizione di puntuali contestazioni all’udienza sopra indicata”. 1.3. La corte, inoltre, ha ritenuto l’infondatezza del motivo d’appello avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo di rendiconto “in relazione alle attività successive al giugno 2008 e sino al luglio 2010, allorquando il Tribunale autorizzò l’originaria Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 convenuta ad estinguere il libretto ed a consegnare il residuo attivo agli assuntori”, rilevando: - per un verso, che, “ a partire dalla omologazione del concordato”, “ha luogo l’esecuzione del concordato medesimo sotto la sorveglianza degli organi fallimentari”, che, “secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione”, si esplica non sulla gestione di un patrimonio altrui, ormai non più ricorrente, ma sui singoli atti di esecuzione, autonomamente impugnabili e che, pertanto, “nella fase successiva alla chiusura del fallimento deve escludersi un obbligo di rendiconto” del curatore ulteriore rispetto a quello già approvato una volta che sia diventato definitivo il decreto di omologazione del concordato; - per altro verso, che, “ anche a voler astrattamente ritenere che, per il periodo successivo al giugno 2008 ed altresì successivo alla chiusura del fallimento, l’ormai ex curatrice fosse comunque gravata dall’obbligo di rendiconto”, il motivo non potrebbe comunque trovare accoglimento in difetto di prova che le condotte contestate alla stessa, così come “tempestivamente allegate nel giudizio di primo grado”“e dunque ammissibilmente esaminabili anche nel presente giudizio di gravame” (vale a dire l ’ “ illegittimo trattenimento per circa due anni di € 200.000,00 di spettanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, il “rifiuto di verbalizzazione di consegna degli immobili con descrizione delle condizioni degli stessi”, il “mancato recupero di quanto il C.T.U. Pezzullo avrebbe dovuto restituire al fallimento”, la “mancata fornitura all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati necessari per la corretta tassazione”, la “redazione errata di più calcoli dell’ICI ritenuta dovuta”, la “ritardata consegna degli immobili agli aventi diritto”, il “mancato annotamento di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili residui al fallimento alla data dell’omologa”), abbiano arrecato agli attori un “ pregiudizio almeno potenziale”, come emerge dalle sentenze che, in Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 relazione a tali condotte, hanno definito, con esito negativo, i “giudizi risarcitori già coltivati nei confronti”della stessa. 1.4. La corte, sul punto, ha osservato che: - dall ’ esame della sentenza n. 8707/11 del tribunale di Napoli e della sentenza n. 2252/15 della corte d’appello di Napoli emerge che “in tale procedimento sono già stat(i) dedotti e valutati – in senso negativo – come possibili fonti della responsabilità risarcitoria dell’ex curatrice il ritardo nel pagamento di quanto dovuto in esecuzione del concordato …, il ritardo nella restituzione delle somme giacenti sul libretto fallimentare ed i connessi pretesi errori nella gestione della tassazione applicabile …”; -dall’ esame della sentenza n. 16910/13 del giudice di pace di Napoli emerge come “il maggior importo non restituito dal C.T.U. Pezzullo ammontasse a soli € 1.240,67, di cui con tale sentenza è già stato ordinato il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” sicché “anche in relazione a tale questione non è … dato evincere con la necessaria chiarezza quale sia l ’ asserito potenziale danno subito dagli appellanti e, soprattutto, riconducibile ad una colpevole condotta dell’ex curatore, dovendosi al riguardo necessariamente sottolineare che la questione relativa alla corretta liquidazione in favore del C.T.U. Pezzullo è stata definita, all’esito di un lungo contenzioso, solo con la sentenza n. 16040/11 della Corte di cassazione”; -“non è poi dato comprendere quali ulteriori danni possano essere stati anche solo potenzialmente subiti dagli appellanti a fronte del presunto rifiuto di verbalizzazione della consegna degli immobili con descrizione degli stessi, tenuto conto che, a prescindere dall’esito negativo del già coltivato giudizio per i danni subiti da alcuni immobili, l’eventuale rifiuto (ove provato) danneggerebbe proprio l’ex curatrice (che vedrebbe compromessa la sua possibilità di dimostrare la posteriorità di eventuali danni rispetto alla consegna)”; - quanto, infine, al dedotto mancato Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 annotamento di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili residui al fallimento alla data dell’omologa, il provvedimento del 19/5/2010, che ha autorizzato l’estinzione del libretto di deposito e la restituzione del residuo agli assuntori, dà conto della già intervenuta cancellazione delle formalità pregiudizievoli, mentre “non sono stati puntualmente dedotti i potenziali danni derivanti dall’eventuale ritardo nell’annotamento”; con la conseguenza, ha concluso la corte, che, “da quanto esposto”, “ anche a voler astrattamente ipotizzare la sussistenza di un obbligo di rendicontazione anche per le attività successive all’approvazione del rendiconto nel giugno del 2008, non potrebbe comunque ipotizzarsi un concreto interesse ad ottenere il rendiconto, nei termini come sopra individuati in rapporto all’azione risarcitoria”. 1.5. La corte, infine, ha escluso la fondatezza del motivo con il quale gli appellanti avevano lamentato che il tribunale aveva “omesso di riferire sui singoli profili di responsabilità contestati, risultando al riguardo dirimente rilevare che il Tribunale, ritenendo insussistente l’obbligo di ulteriore rendiconto e ritenendo tali profili già oggetto dei giudizi risarcitori coltivati, ha evidentemente ritenuto superflua la disamina delle singole specifiche condotte”, rigettando, in definitiva, l’appello propostoe, per l’effetto, confermato la sentenza di primo grado. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 26/7/2018, ha chiesto, per sei motiv i , la cassazione del la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimat i . Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo , il r icorrent e, la mentando la violazione e la falsa applicazione de gli art t . 1 12 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 1713 c.c. e degli artt. 38 e 116 l.fall., in relazione Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la convenuta aveva presentato, per la fase relativa alla procedura di fallimento, il conto della gestione senza, tuttavia, considerare che il prospetto contabile presentato dalla stessa nel maggio del 2008, “costituito, oltre che dall’intestazione, da una facciata contenente entrate ed uscite da gennaio 2007 a maggio 2008”, non era un vero e proprio rendiconto, così come previsto dall’art. 116 l.fall., poiché “tale scritto”, non riferendo alcunché “ dei debiti esistenti dei quali il fallimento si doveva fare carico (curatore, difensore, CTU); dell’ammontare di tali debiti; né su cosa fare in sede di esecuzione del concordato; né su cosa successo agli immobili da febbraio 2008 in poi, né su quali immobili trasferire agli assuntori e perché, ecc.”, in realtà “non rende conto”, attraverso “l’esposizione analitica oltre che delle operazioni contabili, delle attività di gestione della procedura”, “delle motivazioni dell’operato” del curatore. 3.2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, in effetti, non si confronta con la sentenza che ha impugnato: lì dove, in particolare, la corte d’appello, dopo aver ritenuto che il “rendiconto” predisposto dal la curatr ic e costituiva “ non … un mero prospetto contabile” ma, relativamente all’attività compiuta dalla stessa anteriormente alla sua predisposizione, “un vero e proprio rendiconto” “con allegata una relazione sulla propria gestione”, ha evidenziatoche gli appellanti, comparsi all’udienza di discussione del 27/6/2008, non hanno proposto “alcuna contestazione” nei confronti di tale rendiconto e che “tale rendiconto” è stato, quindi, “approvato”, ed ha, di conseguenza, ritenuto, con statuizione rimasta priva di censura, che “ogni rilievo in ordine alla qualificabilità come rendiconto della documentazione prodotta dalla curatrice ovvero in ordine al contenuto del rendiconto depositato avrebbe dovuto essere … Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 veicolato mediante la proposizione di puntuali contestazioni all’udienza sopra indicata”, escludendo, quindi, che “le attività anteriori all’approvazione del rendiconto sopra menzionato possano essere oggetto di ulteriore valutazione nel presente giudizio”. I l decreto con il quale il giudice delegato approva, a norma dell’art. 116, ult. comma, l.fall., il rendiconto del curatore in difetto di contestazioni da parte degli interessati, d’altra parte, non è suscettibile, come può ricavarsi dall’art. 263, comma 2°, c.p.c., di impugnazione con la conseguente impossibilità che le relative risultanze, in quanto definitivamente accettate dalle parti, possano essere, in seguito, messe in discussione(se non per la necessità di correggerle, come prevede l’art. 266 c.p.c., per errori materiali, omissioni, falsità o duplicazione di partite)in un ulteriore giudizio in sede ordinaria. 4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 100, 112 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 136, 116, 38 e 27 s.l.fall. e 1710 s. c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per non avere la corte d’appello pronunciato: - a) sulla domanda con la quale gli attori , nell ’ atto introduttivo del giudizio e in appello,avevano chiesto di ordinare “il rendimento di conto depositando tutti gli atti posti in essere, se non già consegnati”, come “… gli atti inviati all’Agenzia Entrate ed ai Comuni di Pozzuoli e Giugliano”, senza, peraltro, considerare che tale richiesta era dettata dalla necessità di acquisire gli “atti in possesso della curatela mai depositati nel fascicolo del fallimento” e di consentire, in tal modo, il “completo esame”, “anche ai fini risarcitori”, “del comportamento del curatore”, che, “se … avesse svolto il suo compito, come per legge, sotto il controllo del CdC ”, non avrebbe mai ottenuto “ la nomina di un CTU non utile” e “di un difensore non utile, facendoli liquidare in modo ultralegale”, né di ottenere in proprio favore Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 “una liquidazione … di compensi in misura ultra legale, fingendo attivo mai realizzato e passivo mai accertato”; -b) sulla domanda con la quale gli appellanti, con l’atto di citazione introduttivo del giudizio e poi con l’atto d’appello, avevano proposto “azione di risarcimento danni, da liquidare in separata sede”, “per danneggiamenti immobili, per i problemi indotti dalle omissioni verso l’Agenzia Entrate, per omesso recupero di quanto dovuto in restituzione da Pezzullo, ecc. (cioè per danni già realizzati e conosciuti, anche in assenza di rendiconto)”, tanto più che l’azione di responsabilità contro il curatore è proponibile nonostante l’approvazione del suo rendiconto. 4.2. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1713 e 2909 c.c. e degli artt. 38, 116, 27 e 136 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che il curatore, dopo l’approvazione del rendiconto presentato all’esito dell’omologazione del concordato fallimentare,abbia l’obbligo di presentare un ulteriore rendiconto per le attività compiute dallo stesso per dare esecuzione al concordato, senza, tuttavia, rilevare che, al contrario, una volta che gli sia stata attribuita la qualifica di “ es ecutore concordatario”, il curatore ha assunto le obbligazioni del mandatario ed ha, quindi, l’obbligo di presentare, a norma dell’art. 1713 c.c., il rendiconto, non essendo ipotizzabile la gestione di un patrimonio senza obbligo di rendere il conto, tanto più che, dopo il primo preteso rendiconto, sono stati “gestiti € 900.000 e 11 immobili” e che il “Collegio fallimentare”, con decreto del 19.25/11/2008 in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. e confermato dalla corte d’appello con decreto dell ’ 11/3/2009 , aveva statuito, con forza di “ giudicato interno ” , che “ la rendicontazione deve intercorrere tra la cessata curatrice e gli Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 assuntori”, imponendo alla stessa, in tal modo, presentare il rendiconto agli assuntori e al fallito. 4.3. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 1710 e s. e 2909 c.c. e degli artt. 100 c.p.c. e 116 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, anche a voler ritenere che l’ex curatrice era gravata dall’obbligo di rendiconto, non era emersa in giudizio la prova che le condotte contestate alla stessa abbiano arrecato agli attori un pregiudizio almeno potenziale, omettendo, però, di considerare che: -le mansioni della convenuta, a partire dall’aprile del 2008, “non erano solo quelle di ex curatrice ma quelle di esecutore concordatario, cioè mandataria, anche nell’interesse di terzi, e come tale tenuta al rendiconto ex artt. 1710 ss. c.c.”, come del resto stabilito dallo stesso “Collegio fallimentare … con il provvedimento del 25.11.2008”; -nel caso in esame non si verte in tema di impugnazione del rendiconto del curatore ma di “richiesta di rendiconto a fronte di un preteso conto di gestione, approvato dal GD nel giugno 2008, non avente le caratteristiche di legge”; - la contestazione del rendiconto esige, del resto, la deduzione e la dimostrazione dell’esistenza di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori ma non richiede che sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della dedotta mala gestio. 4.4. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 100 (c.p.c.), 110 l.fall. e 2909 c.c. nonché degli artt. 112 e 116 c.p.c., e “la contraddittorietà della motivazione”, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che fosse emersa in giudizio la prova che le condotte contestate alla ex curatrice avessero Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 arrecato agli attori un pregiudizio almeno potenziale, senza, tuttavia, considerare che: - le sentenze cui fa riferimento sono ancora sub iudice e afferiscono a domande diverse rispetto a quella proposta in giudizio, la quale, come emerge dalle conclusioni esposte in citazione, afferisce alle “ omissioni successive all’omologa”, come “l’omesso invio all’Agenzia Entrate di corrette notizie per corretta tassazione” e “ le mancate ottemperanze agli ordini” del giudice delegato di “fornire corrette notizie all’Agenzia Entrate e provvedere al pagamento dell’imposta”; - il “ decreto del Collegio fallimentare del 2008 - 2009”, che ha condannato il Pezzullo alla restituzione, era esecutivo; - “ il danno conseguente alla omessa verbalizzazione delle condizioni degli immobili alla consegna” si è verificato ed è tuttora ben visibile; -si sono verificati danni agli immobili “ dopo l’omologa e fino alla consegna” degli stessi; - le “ formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili residui al fallimento alla data dell’omologa” sono state cancellate solo dopo l ’ ordine del collegio del 10/3/2010, ad opera degli assuntori e a loro spese. 4.5. Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 100, 112 e 116 e ss. c.p.c., nonché degli artt. 1710 e s. e 2043 e s. c.c., nonché la violazione dell’art. 2909 c.c. e l’“evidente contraddittorietà della motivazione”, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il tribunale, escluso l’obbligo di ulteriore rendiconto, aveva correttamente omesso di valutare le singole condotte contestate alla convenuta, senza, però, considerare che la stessa corte, a fronte dei motivi d’appello, aveva il dovere di pronunciarsi su “tutte le ipotesi prospettate” di “ potenziale danno” dedotte nell’atto di citazione e ribadite con l ’ appello e, come tali, “bastevoli per pretendere il rendiconto”, e cioè l’illegittimo trattenimento della somma di €. 200.000 destinati a Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal luglio 2008 a maggio-luglio 2010, l’omessa riscossione dall’arch. Pezzullo della somma di €. 500,00 circa, il ritardo di tre mesi nella consegna degli immobili agli aventi diritto, con la mancata consegna delle chiavi e il rifiuto di verbalizzare la descrizione dello stato degli immobili, che si presentavano inagibili e gravemente danneggiati, l’omessa trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati necessari per la corretta tassazione del decreto di omologa e il mancato pagamento “nei tre mesi dal luglio 2008” delle imposte ICI-ILOR relative agli immobili esistenti all’attivo del fallimento alla data dell’omologa, cui vanno aggiunti le condotte attive e/o omissive contestate al curatore “nel corso del processo”, come le liquidazioni “in violazione di legge” eseguite in favore del difensore e del consulente tecnico d’ufficio, la “ chiesta secretazione” del fascicolo del fallimento, “il trattenimento di importi senza ripartirli”, “il ritardo nell’esecuzione del concordato”, l’omessa custodia degli immobili, ecc., “tutte … suscettibili di provocare danni …” al pari della liquidazione del compenso in favore della curatr ic e , determinato sulla base di valori dell’attivo e del passivo non realizzati né accertati dalla stessa. 4.6. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Premesso che, come risulta evidente, la corte d’appello si è senz’altro pronunciata sulle domande (di rendiconto e di risarcimento dei danni) proposte dagli appellanti e che nessun vincolo di giudicato può, com’è noto,ipotizzarsi in ragione di un decreto, come quello reso dal tribunale fallimentare il 19.25/11/2008 in sede di reclamo“ex art. 26 l.fall.”, all’esito di un giudizio di natura camerale, rileva la Corte che la sentenza impugnata ha, in sostanza, respinto la domanda di rendiconto proposta dagli appellanti nei confronti della curatrice quale Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 “esecutore concordatario” in relazione alle “attività” compiute dalla stessa successivamente “all ’ approvazione del rendiconto nel giugno del 2008”, in ragione di un duplice rilievo: - il primo, in diritto, è che, “a partire dalla omologazione del concordato”, “ha luogo l’esecuzione del concordato medesimo sotto la sorveglianza degli organi fallimentari”, la quale, “secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione”, si esplica non sulla gestione di un patrimonio altrui, ormai non più ricorrente, ma sui singoli atti di esecuzione, autonomamente impugnabili, e che, pertanto, “nella fase successiva alla chiusura del fallimento deve escludersi un obbligo di rendiconto” del curatore ulteriore rispetto a quello già approvato una volta che sia diventato definitivo il decreto di omologazione del concordato; -il secondo, in fatto, è che le condotte contestate alla curatrice , così come “tempestivamente allegate nel giudizio di primo grado” “e dunque ammissibilmente esaminabili anche nel presente giudizio di gravame” (vale a dire l’“illegittimo trattenimento per circa due anni di € 200.000,00 di spettanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, il “rifiuto di verbalizzazione di consegna degli immobili con descrizione delle condizioni degli stessi”, il “mancato recupero di quanto il C.T.U. Pezzullo avrebbe dovuto restituire al fallimento”, la “mancata fornitura all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati necessari per la corretta tassazione”, la “redazione errata di più calcoli dell’ICI ritenuta dovuta”, la “ritardata consegna degli immobili agli aventi diritto”, il “mancato annotamento di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili residui al fallimento alla data dell’omologa”), non avevano arrecato agli attori un “pregiudizio almeno potenziale”, e che, pertanto, “anche a voler astrattamente ipotizzare la sussistenza di un obbligo di rendicontazione anche per le attività successive all’approvazione del rendiconto nel giugno del 2008”, Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 non era configurabile, in capo ad essi,“un concreto interesse ad ottenere il rendiconto”. 4.7. La seconda statuizione, che di per sé solagiustifica il rigetto delle domande proposte, costituisce , tuttavia, u n apprezzamento che, riguardando la correttezza della ricognizione dei fatti materiali, può essere, com’è noto, sindacato in sede di legittimitàsolo per il vizio consistito, come previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere il giudice di merito del tutto omesso di esaminare, in sede di accertamento della fattispecie concreta, uno o più fatti storicicontroversi, principali (e cioè rilevanti quali fatti costitutivi ovvero estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato) osecondari (e cioè rilevanti quali fonti di prova di fatti principali), sempre che risultino dal testo della sentenza o dagli atti processualie abbiano carattere decisivo, nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda in termini tali da integrare (quale fatto principale ovvero secondario) l’ipotesi normativa invocata dal ricorrente e, per l’effetto, un esito giuridico d ella controversia senz’altro più favorevole a quest’ultimo. 4.8. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti materiali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato o quali fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso oppure come fatti rilevanti ai fini della prova degli stessi, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è liberodi attingere il proprio convincimento da quelle prove che Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).Il compito di questa Corte, del resto, non è quellodi condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata; né esso consiste nel procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007); al giudice di legittimità è invece demandato solo controllare se i giudici di merito abbiano datoeffettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se la motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014) e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.9. La corte d’appello, invero, dopo aver valutatole prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dagli appellanti, haritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulle domande (di rendiconto e di risarcimento) proposte dagli stessi e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi (a partire, tanto per l’una quanto per l’altra, la sussistenza Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 di un danno almeno potenziale a loro carico) in modonient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, chele condotte imputate alla convenuta non avevano arrecato agli attorialcun pregiudizio neppure potenziale. E una volta accertato , come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5c.p.c., per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici controversie decisivi, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.), che la curatrice, nel compimento delle “attività successive al giugno 2008 e sino al luglio 2010”, così come “tempestivamente allegate nel giudizio di primo grado” dagli attori e, quindi, dagli stessi senz’altro conosciute, non aveva arrecato né al fallito né agli assuntori alcun danno, neppure potenziale, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto delle domande di rendiconto (così come dalla stessa interpretata, e cioè finalizzata solo ad ottenere il risarcimento dei danni) e d , a fortiori , di risarcimento che gli stessi avevano proposto, per difetto di danno anche solo potenziale e, quindi, in definitiva, di “un concret o interesse ad ottenere il rendiconto”. 4.10. Trovano, al riguardo, applicazione i principi già affermati da questa Corte in tema di conto della gestione presentato dal curatore del fallimento a norma dell’art. 116 l.fall., e cioè che la mancata approvazione del conto della gestione presuppone il compimento di condotte potenzialmente produttive didanno per la massa dei creditori (cfr. Cass. n. 5129 del 2022). Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha, in effetti, ad oggettonon solo la verifica contabile ma anche l’effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della Ric. 2018n. 25392- Sez. 1 - CC del 26 ottobre 202 3 correttezza dell’operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l’esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige, per un verso, la puntuale deduzione d ei comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri e delle conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivatee, per altro verso, la dimostrazione (nella specie , come visto, mancata) dell’esistenza di pregiudizio (se non effettivo) almeno potenziale che la dedotta mala gestio abbia ar recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l’impugnazione del conto stesso (cfr. Cass. n. 21653 del 2010; Cass. n. 7320 del 2016; più di recente, Cass. n. 6377 del 2019, in motiv.). 5. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna i l ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quat