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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34429/2026

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lentina Manuali, laquale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;letti i motivi aggiunti presentati dalle difese dei ricorrenti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 27 novembre 2025, la Corte di appello di Catanzaroconfermava la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari del 10 gennaio2025, che aveva condannato gli odierni ricorrenti alla pena di cinque anni direclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie per essersi resi responsabili, inconcorso, del delitto di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa diXXXXXXXXXXXXXX articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di motivare inmaniera completa nonché per avere motivato in modo contraddittorio e illogicosul motivo di appello relativo alla qualificazione della condotta.

In particolare,lamenta che la Corte territoriale abbia qualificato la condotta come tentatoomicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la lesione infertaglidall’odierno ricorrente con un coccio di bottiglia sia stata superficiale e tale danon porre mai in pericolo la vita della persona offesa.

Ciò desume: dai risultatidegli esami clinici e strumentali (che hanno evidenziato la superficialità dellalesione, che non ha attinto organi vitali), dalle prove dichiarative della stessapersona offesa (la quale ha dichiarato di non aver avvertito nulla e di essersialzato per picchiare i contendenti), dalla visione delle videoregistrazioni riportatanell’annotazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nel quale si vede la personaoffesa inseguire [OSCURATO:PERSONA], mentre, dopo la colluttazione,[OSCURATO:PERSONA] rimaneva a terra).

A conferma dell’assunto, allega: lo stralciodella cartella clinica acquisita ex art. 507 cod. proc. pen., lo stralcio del verbaledell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’annotazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la menzionatasentenza della Corte di appello di Catanzaro proponendo un unico motivo diricorso perfettamente sovrapponibile a quello proposto dal coimputato per la cuiesposizione si rinvia, quindi, al punto 2, che precede.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibili i ricorsi.5.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] propone motiviaggiunti che ricalcano le argomentazioni già proposte con il ricorso principale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi, in quanto proposti sulla base di motivi infondati, devonoessere rigettati.Essendo del tutto sovrapponibili, le singole censure verranno esaminatecongiuntamente per entrambi i ricorrenti.2.

Al fine di una migliore comprensione, si riportano succintamente i fatticome ricostruiti, in modo conforme, dalle sentenze di merito.

Il 1 giugno2022, la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], si trovava presso un ristorante inXXXXXXXXXXXXXXXXXX con numerosi connazionali, quando un cittadinorumeno, [OSCURATO:PERSONA], nell’uscire dal locale, faceva cadere una bottigliadi birra, inducendo [OSCURATO:PERSONA] a intimargli di prestare attenzioneperché erano presenti bambini.

XXXXX usciva facendo una telefonata e, pocodopo, ricompariva con l’altro ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

Questi,sopraggiunto alle spalle della persona offesa, l’aggrediva da retro e, quandoquesta si voltava, la colpiva con un coccio di bottiglia al collo e in altre partidel corpo, procurandogli lesioni consistenti in ferite multiple da taglio al capo,all’addome, al piede destro (con interessamento tendineo), con parzialeavulsione della falange unguale del primo dito della mano sinistra.

Inparticolare, secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale e noncontestata nella dinamica dalla difesa dei ricorrenti, «..[OSCURATO:PERSONA],dopo aver colpito la persona offesa alle spalle, allorquando la stessa sivoltava, con la bottiglia rotta che impugnava in una delle mani colpiva lastessa, in primis, al collo lato sinistro, e poi in altre parti del corpo, e, dunque,con specifico riferimento al collo, in una zona percorsa da una venafondamentale per la sopravvivenza umana, quale la vena giugulare esterna».L’aggressione provocava la reazione del gruppo di cittadini bulgari,scatenando così una rissa.

Le sentenze di merito individuavano l’apportofornito da [OSCURATO:PERSONA] nell’aver telefonato al concorrente nel reato perfarlo intervenire e nell’aver agevolato l’aggressione, essendosi avvicinato altavolo della persona offesa insieme al coimputato.La Corte osservava che, in base ad una valutazione ex ante sull’idoneitàdella condotta, effettuata sulla base di una prognosi che tenga conto dellasituazione che si presentava all’imputato al momento dell’azione, la condottadoveva essere qualificata come tentativo di omicidio a ciò inducendo: la zonacorporea attinta (regione orbitaria sinistra, regione mastoidea e occipitalesinistra) e l’arma utilizzata (coccio di bottiglia), mentre irrilevante risultavanole conseguenze, in concreto determinatesi, conseguenti a fattori indipendentidalla volontà dell’agente.Quanto al concorso di [OSCURATO:PERSONA], individuava l’apporto fornito inun contributo di tipo morale, integrante un rafforzamento del propositocriminoso.La Corte territoriale, inoltre, superava le eccezioni difensive osservandoche: la zona colpita era del tutto compatibile con la ricostruzione dei fatti,effettuata sulla base delle plurime fonti di prova; che la valutazione dellaidoneità della condotta, sulla base di una prognosi ex ante, era corretta; cheinverosimili erano le dichiarazioni dell’esecutore materiale, secondo il quale lasua intenzione era solo di ledere, tenuto conto della zona attinta e del fattoche in quei momenti concitati, difficilmente l’imputato poteva avere la«lucidità e perizia per calibrare l’uso dell’arma», potendo, invece, ritenersi che«la lesività riscontrata sul collo della vittima era stata influenzata dal suomovimento».3.

Con la decisione illustrata, la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione dei principi espressi da questa Corte, la quale ha fornito iparametri sulla base dei quali distinguere le condotte di tentato omicidio daquella di lesioni, osservando che «[i]n tema di delitti contro la persona, perdistinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorreavere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alladifferente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea[...]» (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rv. 283390-01), ribadendo, in partemotiva, che «l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reatotentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto dellecircostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo dadeterminarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare unasituazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Cass.Sez. 1, 4.3.2010, n. 27918, Rv. 248305).

Inoltre, con riferimentoall’atteggiamento psicologico dell'agente, si è affermato che deve esseredesunto dalla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibile sulla basedei medesimi criteri ovvero dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'armaimpiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Cass. Sez. 1, 27.11.2013, n.51056, Rv. 257881).Nel caso in esame, la Corte territoriale e i giudici di primo grado, le cuimotivazioni si fondono, trattandosi di sentenze conformi, hanno valorizzato, aifini della qualificazione della condotta, la zona corporea attinta dal colpoinferto (collo lato sinistro), ed evidenziato che tale area è percorsa dalla venagiugulare, fondamentale per la sopravvivenza umana, e suscettibile didanneggiamenti e lesioni in quanto mancante di una protezione ossea ocartilaginea.

Hanno, inoltre, sottolineato l’arma utilizzata, un coccio dibottiglia, ovvero un arnese tagliente, in grado di tagliare il sottile strato dipelle che ricopre la vena.

In tal modo, hanno evidenziato che le modalità dellacondotta, secondo un giudizio ex ante, erano univocamente finalizzate econcretamente adeguate, a porre in pericolo la vita della persona offesa, feritain un punto vitale.Sotto il profilo soggettivo, i giudici del merito hanno evidenziato che lemodalità della condotta, la localizzazione del taglio e il tipo di strumentoutilizzato, costituiscono circostanze idonee a suffragare l’esistenza dell’animusnecand i , conc lus ion i ra f forzate da l fa t to che l ’ in tervento d iXXXXXXXXXXXXXXXX, sollecitato dal fratello, aveva intenzioni punitive,costituendo una reazione ritorsiva al rimprovero mosso in precedenza per averfatto cadere la bottiglia.

Conferma ulteriore, peraltro, veniva tratta dal fattoche i due sopraggiungevano già armati della bottiglia rotta e che i colpi eranostati reiterati, non essendosi l’aggressione esaurita nel primo colpo inferto alcollo.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], hanno ritenuto che lacondotta di questi, consistita nel provocare l’intervento del fratello,[OSCURATO:PERSONA], perché intervenisse, e nell’affiancarlo nell’avvicinarsi altavolo della persona offesa, costituisca una forma di rafforzamento moraledella condotta aggressiva posta in essere dall’esecutore materiale.Anche in detta valutazione è stata fatta corretta applicazione dei principidi diritto enunciati da questa Corte in tema di concorso morale nel delitto ditentato omicidio.

«In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza chei l contr ibuto causale del concorrente morale possa manifestarsio determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazioneo consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente,mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacoloalla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo dimotivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella faseideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si siamanifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in esseredagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condottacriminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenzaprobatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. 1,n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Rv. 262310 – 01).

La Corte territoriale,nell’individuare l’apporto fornito dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha indicatola condotta consistente nel provocare l’intervento dell’esecutore materiale (e,quindi, una condotta integrante una forma di determinazione e di istigazione)e nell’affiancarlo fisicamente nell’aggressione (concorso di rafforzamentocriminoso).4.

A fronte di tale motivazione, la difesa dei ricorrenti contesta che laCorte territoriale abbia omesso di confrontarsi specificamente con gli elementidi prova consistenti in: documentazione sanitaria, la quale esclude il pericolodi vita della persona offesa, in ragione della superficialità della ferita edell’assenza di lesioni ad organi sottocutanei, la deposizione della personaoffesa e le riprese video, le quali dimostrano come la condotta della vittimasia stata reattiva ed offensiva, incompatibile, quindi, con la gravità dellelesioni.La censura è infondata.

Come già evidenziato, la Corte territoriale, dopoaver riportato gli argomenti difensivi, coincidenti con quelli di cui oggi silamenta l’esame, ha fornito argomenti idonei a superare la censura, avendoosservato: quanto alla tipologia di lesioni, che, al fine della configurabilità delreato contestato, non è necessario che, in concreto, la condotta abbiadeterminato lesioni idonee a porre in pericolo la vita della persona offesa,essendo necessario, ma anche sufficiente, che l’azione, valutata ex ante,ovvero in base a quella che era la situazione che si rappresentavaall’aggressore, fosse astrattamente idonea a provocare tale evento.

Perquesto motivo, stante la astratta idoneità della condotta a provocare l’eventoletale in ragione dell’arma utilizzata e della zona corporea attinta, irrilevanterimaneva la circostanza che, di fatto, per motivi non riferibili alla volontàdell’agente, ma per la reazione della persona offesa e la concretaconcatenazione dei fatti, l’evento mortale non si verificava e, anzi, gliaggressori avevano la peggio nella rissa che seguiva.

I motivi di censuraaddotti, pertanto, sono stati valutati, ma superati alla luce dei principi didiritto da applicare in tema di giudizio prognostico ex ante.Al contrario, i ricorrenti, pur prospettando la censura sotto il profilo delvizio di motivazione, non si confrontano efficacemente con le argomentazionidella Corte territoriale, di fatto riproponendo le medesime censure mosse allasentenza di primo grado e sollecitando una diversa valutazione degli elementidi fatto in vista di una difforme conclusione.5.

Alla luce di quanto esposto, i ricorsi devono essere rigettati.

Neconsegue la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lentina Manuali, laquale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;letti i motivi aggiunti presentati dalle difese dei ricorrenti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 novembre 2025, la Corte di appello di Catanzaroconfermava la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari del 10 gennaio2025, che aveva condannato gli odierni ricorrenti alla pena di cinque anni direclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie per essersi resi responsabili, inconcorso, del delitto di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa diXXXXXXXXXXXXXX articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di motivare inmaniera completa nonché per avere motivato in modo contraddittorio e illogicosul motivo di appello relativo alla qualificazione della condotta. In particolare,lamenta che la Corte territoriale abbia qualificato la condotta come tentatoomicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la lesione infertaglidall’odierno ricorrente con un coccio di bottiglia sia stata superficiale e tale danon porre mai in pericolo la vita della persona offesa. Ciò desume: dai risultatidegli esami clinici e strumentali (che hanno evidenziato la superficialità dellalesione, che non ha attinto organi vitali), dalle prove dichiarative della stessapersona offesa (la quale ha dichiarato di non aver avvertito nulla e di essersialzato per picchiare i contendenti), dalla visione delle videoregistrazioni riportatanell’annotazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nel quale si vede la personaoffesa inseguire [OSCURATO:PERSONA], mentre, dopo la colluttazione,[OSCURATO:PERSONA] rimaneva a terra). A conferma dell’assunto, allega: lo stralciodella cartella clinica acquisita ex art. 507 cod. proc. pen., lo stralcio del verbaledell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’annotazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la menzionatasentenza della Corte di appello di Catanzaro proponendo un unico motivo diricorso perfettamente sovrapponibile a quello proposto dal coimputato per la cuiesposizione si rinvia, quindi, al punto 2, che precede.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibili i ricorsi.5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] propone motiviaggiunti che ricalcano le argomentazioni già proposte con il ricorso principale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, in quanto proposti sulla base di motivi infondati, devonoessere rigettati.Essendo del tutto sovrapponibili, le singole censure verranno esaminatecongiuntamente per entrambi i ricorrenti.2. Al fine di una migliore comprensione, si riportano succintamente i fatticome ricostruiti, in modo conforme, dalle sentenze di merito. Il 1 giugno2022, la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], si trovava presso un ristorante inXXXXXXXXXXXXXXXXXX con numerosi connazionali, quando un cittadinorumeno, [OSCURATO:PERSONA], nell’uscire dal locale, faceva cadere una bottigliadi birra, inducendo [OSCURATO:PERSONA] a intimargli di prestare attenzioneperché erano presenti bambini. XXXXX usciva facendo una telefonata e, pocodopo, ricompariva con l’altro ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Questi,sopraggiunto alle spalle della persona offesa, l’aggrediva da retro e, quandoquesta si voltava, la colpiva con un coccio di bottiglia al collo e in altre partidel corpo, procurandogli lesioni consistenti in ferite multiple da taglio al capo,all’addome, al piede destro (con interessamento tendineo), con parzialeavulsione della falange unguale del primo dito della mano sinistra. Inparticolare, secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale e noncontestata nella dinamica dalla difesa dei ricorrenti, «..[OSCURATO:PERSONA],dopo aver colpito la persona offesa alle spalle, allorquando la stessa sivoltava, con la bottiglia rotta che impugnava in una delle mani colpiva lastessa, in primis, al collo lato sinistro, e poi in altre parti del corpo, e, dunque,con specifico riferimento al collo, in una zona percorsa da una venafondamentale per la sopravvivenza umana, quale la vena giugulare esterna».L’aggressione provocava la reazione del gruppo di cittadini bulgari,scatenando così una rissa. Le sentenze di merito individuavano l’apportofornito da [OSCURATO:PERSONA] nell’aver telefonato al concorrente nel reato perfarlo intervenire e nell’aver agevolato l’aggressione, essendosi avvicinato altavolo della persona offesa insieme al coimputato.La Corte osservava che, in base ad una valutazione ex ante sull’idoneitàdella condotta, effettuata sulla base di una prognosi che tenga conto dellasituazione che si presentava all’imputato al momento dell’azione, la condottadoveva essere qualificata come tentativo di omicidio a ciò inducendo: la zonacorporea attinta (regione orbitaria sinistra, regione mastoidea e occipitalesinistra) e l’arma utilizzata (coccio di bottiglia), mentre irrilevante risultavanole conseguenze, in concreto determinatesi, conseguenti a fattori indipendentidalla volontà dell’agente.Quanto al concorso di [OSCURATO:PERSONA], individuava l’apporto fornito inun contributo di tipo morale, integrante un rafforzamento del propositocriminoso.La Corte territoriale, inoltre, superava le eccezioni difensive osservandoche: la zona colpita era del tutto compatibile con la ricostruzione dei fatti,effettuata sulla base delle plurime fonti di prova; che la valutazione dellaidoneità della condotta, sulla base di una prognosi ex ante, era corretta; cheinverosimili erano le dichiarazioni dell’esecutore materiale, secondo il quale lasua intenzione era solo di ledere, tenuto conto della zona attinta e del fattoche in quei momenti concitati, difficilmente l’imputato poteva avere la«lucidità e perizia per calibrare l’uso dell’arma», potendo, invece, ritenersi che«la lesività riscontrata sul collo della vittima era stata influenzata dal suomovimento».3. Con la decisione illustrata, la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione dei principi espressi da questa Corte, la quale ha fornito iparametri sulla base dei quali distinguere le condotte di tentato omicidio daquella di lesioni, osservando che «[i]n tema di delitti contro la persona, perdistinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorreavere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alladifferente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea[...]» (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rv. 283390-01), ribadendo, in partemotiva, che «l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reatotentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto dellecircostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo dadeterminarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare unasituazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Cass.Sez. 1, 4.3.2010, n. 27918, Rv. 248305). Inoltre, con riferimentoall’atteggiamento psicologico dell'agente, si è affermato che deve esseredesunto dalla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibile sulla basedei medesimi criteri ovvero dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'armaimpiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Cass. Sez. 1, 27.11.2013, n.51056, Rv. 257881).Nel caso in esame, la Corte territoriale e i giudici di primo grado, le cuimotivazioni si fondono, trattandosi di sentenze conformi, hanno valorizzato, aifini della qualificazione della condotta, la zona corporea attinta dal colpoinferto (collo lato sinistro), ed evidenziato che tale area è percorsa dalla venagiugulare, fondamentale per la sopravvivenza umana, e suscettibile didanneggiamenti e lesioni in quanto mancante di una protezione ossea ocartilaginea. Hanno, inoltre, sottolineato l’arma utilizzata, un coccio dibottiglia, ovvero un arnese tagliente, in grado di tagliare il sottile strato dipelle che ricopre la vena. In tal modo, hanno evidenziato che le modalità dellacondotta, secondo un giudizio ex ante, erano univocamente finalizzate econcretamente adeguate, a porre in pericolo la vita della persona offesa, feritain un punto vitale.Sotto il profilo soggettivo, i giudici del merito hanno evidenziato che lemodalità della condotta, la localizzazione del taglio e il tipo di strumentoutilizzato, costituiscono circostanze idonee a suffragare l’esistenza dell’animusnecand i , conc lus ion i ra f forzate da l fa t to che l ’ in tervento d iXXXXXXXXXXXXXXXX, sollecitato dal fratello, aveva intenzioni punitive,costituendo una reazione ritorsiva al rimprovero mosso in precedenza per averfatto cadere la bottiglia. Conferma ulteriore, peraltro, veniva tratta dal fattoche i due sopraggiungevano già armati della bottiglia rotta e che i colpi eranostati reiterati, non essendosi l’aggressione esaurita nel primo colpo inferto alcollo.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], hanno ritenuto che lacondotta di questi, consistita nel provocare l’intervento del fratello,[OSCURATO:PERSONA], perché intervenisse, e nell’affiancarlo nell’avvicinarsi altavolo della persona offesa, costituisca una forma di rafforzamento moraledella condotta aggressiva posta in essere dall’esecutore materiale.Anche in detta valutazione è stata fatta corretta applicazione dei principidi diritto enunciati da questa Corte in tema di concorso morale nel delitto ditentato omicidio. «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza chei l contr ibuto causale del concorrente morale possa manifestarsio determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazioneo consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente,mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacoloalla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo dimotivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella faseideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si siamanifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in esseredagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condottacriminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenzaprobatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. 1,n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Rv. 262310 – 01). La Corte territoriale,nell’individuare l’apporto fornito dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha indicatola condotta consistente nel provocare l’intervento dell’esecutore materiale (e,quindi, una condotta integrante una forma di determinazione e di istigazione)e nell’affiancarlo fisicamente nell’aggressione (concorso di rafforzamentocriminoso).4. A fronte di tale motivazione, la difesa dei ricorrenti contesta che laCorte territoriale abbia omesso di confrontarsi specificamente con gli elementidi prova consistenti in: documentazione sanitaria, la quale esclude il pericolodi vita della persona offesa, in ragione della superficialità della ferita edell’assenza di lesioni ad organi sottocutanei, la deposizione della personaoffesa e le riprese video, le quali dimostrano come la condotta della vittimasia stata reattiva ed offensiva, incompatibile, quindi, con la gravità dellelesioni.La censura è infondata. Come già evidenziato, la Corte territoriale, dopoaver riportato gli argomenti difensivi, coincidenti con quelli di cui oggi silamenta l’esame, ha fornito argomenti idonei a superare la censura, avendoosservato: quanto alla tipologia di lesioni, che, al fine della configurabilità delreato contestato, non è necessario che, in concreto, la condotta abbiadeterminato lesioni idonee a porre in pericolo la vita della persona offesa,essendo necessario, ma anche sufficiente, che l’azione, valutata ex ante,ovvero in base a quella che era la situazione che si rappresentavaall’aggressore, fosse astrattamente idonea a provocare tale evento. Perquesto motivo, stante la astratta idoneità della condotta a provocare l’eventoletale in ragione dell’arma utilizzata e della zona corporea attinta, irrilevanterimaneva la circostanza che, di fatto, per motivi non riferibili alla volontàdell’agente, ma per la reazione della persona offesa e la concretaconcatenazione dei fatti, l’evento mortale non si verificava e, anzi, gliaggressori avevano la peggio nella rissa che seguiva. I motivi di censuraaddotti, pertanto, sono stati valutati, ma superati alla luce dei principi didiritto da applicare in tema di giudizio prognostico ex ante.Al contrario, i ricorrenti, pur prospettando la censura sotto il profilo delvizio di motivazione, non si confrontano efficacemente con le argomentazionidella Corte territoriale, di fatto riproponendo le medesime censure mosse allasentenza di primo grado e sollecitando una diversa valutazione degli elementidi fatto in vista di una difforme conclusione.5. Alla luce di quanto esposto, i ricorsi devono essere rigettati. Neconsegue la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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