CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38062/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 12.01.2024, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], colpevole per il reato di furto aggravato in concorso, ha ridotto la pena inflitta ad anni due di reclusione ed euro 927,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt.192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen., in ordine all'affermazione della penale responsabilità; con il secondo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo, la violazione dell'art.545-bis cod. proc. pen. e l'inosservanza delle norme processuali, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), in relazione all'omessa valutazione dell'applicabilità delle pene sostitutive. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto alla prima doglianza, va premesso che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione esente da aporie logiche, ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato, evidenziando come dalle immagini delle videocamere emerga con chiarezza l'azione predatoria, posta in essere distraendo l'anziana e coprendo con un giornale la borsetta di quest'ultima, dalla quale veniva poi sottratto il portafoglio. Quanto al riconoscimento dell'imputato tramite le videocamere, questo risulta inequivoco e delineato in termini di certezza, essendo stato effettuato dagli operanti che già conoscevano il soggetto in quanto domiciliato nel campo nomadi di [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente infondato é il secondo motivo di gravame. Ed invero la Corte d'appello ha confermato il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la gravità del fatto non solo per la condotta connotata da particolare destrezza ma anche per la scelta della persona offesa (ottuagenaria), con conseguente produzione di un danno non soltanto materiale ma anche morale, avuto riguardo al turbamento e al disorientamento inevitabilmente arrecati. Manifestamente infondato é anche il terzo motivo. Ed invero in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Rv. 287460-01). Inoltre, la richiesta di applicazione, in grado di appello, di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, ove tale giudizio si svolga in forma cartolare, solo con l'atto di impugnazione o con i motivi nuovi, sicché, se è formulata con le conclusioni scritte, la questione non può ritenersi devoluta alla Corte di appello, che non è neppure tenuta a provvedervi ex officio, non rientrando la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. tra i casi espressamente previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n.42825 del 15/10/2024, Rv. 287219 ). 4. Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle