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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1346/2026

ECLI:EU:C:2026:220
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0043 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 19 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Articolo 13 – Conflitto di leggi – Prestito concesso da un socio di una società di capitali a tale società – Azione di restituzione dei pagamenti ricevuti dal creditore prima dell’apertura della procedura di insolvenza – Azione volta a garantire il rispetto del grado dei crediti in tale procedura» Nella causa C‑43/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 16 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2025, nel procedimento SML Maschinengesellschaft mbH contro

[OSCURATO:PERSONA]

, in qualità di curatore fallimentare nell’ambito della procedura di insolvenza relativa al patrimonio della MAPLAN Maschinenfabrik und Anlagen für [OSCURATO:PERSONA] GmbH, LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Schalin, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatrice), presidente della Seconda Sezione, e M. Gavalec, giudice, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la SML Maschinengesellschaft mbH, da T. Winter, Rechtsanwalt; – per AK, in qualità di curatore fallimentare nell’ambito della procedura di insolvenza relativa al patrimonio della MAPLAN Maschinenfabrik und Anlagen für [OSCURATO:PERSONA] GmbH, da A. Druckenbrodt, Rechtsanwalt; – per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e A. Sahner, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da S. Noë e N. Schaeffer, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ( GU 2000, L 160, pag. 1 ), e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU 2008, L 177, pag. 6 ) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SML Maschinengesellschaft mbH (in prosieguo: la «SML»), una società con sede in Austria, e il curatore fallimentare della MAPLAN Maschinenfabrik und Anlagen für [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «Maplan»), una società con sede in Germania, in merito alla restituzione delle somme che la Maplan ha pagato alla SML, in particolare per il rimborso di prestiti, nei mesi precedenti l’apertura di una procedura di insolvenza contro la Maplan.

Contesto normativo Diritto dell’Unione [OSCURATO:PERSONA] n. 1346/2000 3 Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Legge applicabile»: «1.

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (in appresso denominato “Stato di apertura”).

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza.

Essa determina in particolare: (…) g) i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza; (…) i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione; (…) m) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori». 4 L’articolo 13 del medesimo regolamento, intitolato «Atti pregiudizievoli», dispone quanto segue: «Non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che: – tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e che – tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo».

[OSCURATO:PERSONA] I

5 L’articolo 9 del regolamento Roma I, rubricato «Norme di applicazione necessaria», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento».

Normativa tedesca 6 L’articolo 39 dell’Insolvenzordnung (legge fallimentare), del 5 ottobre 1994 (BGBl.

I, pag. 2866), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: l’«InsO»), è così formulato: «(1) Con rango posteriore rispetto agli altri crediti dei creditori concorsuali, sono soddisfatti nel seguente ordine e, in caso di pari grado, in proporzione ai loro importi i crediti seguenti: (…)

5. ai sensi dei paragrafi 4 e 5, i crediti relativi alla restituzione dei prestiti dei soci o i crediti derivanti da atti giuridici che corrispondono economicamente a un tale prestito. (…) (4) Il paragrafo 1, punto 5, si applica alle società che non hanno né una persona fisica né una società con socio accomandatario persona fisica come socio personalmente responsabile. (…) (…)». 7 L’articolo 135 dell’InsO stabilisce quanto segue: «(1) È annullabile qualsiasi atto giuridico relativo al diritto di credito di un socio alla restituzione di un prestito ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, punto 5, o ad un diritto di credito assimilato con il quale:

1. sia stata concessa una garanzia, se l’atto è stato compiuto nei dieci anni che precedono l’istanza di apertura della procedura di insolvenza o dopo tale istanza; o

2. sia stato soddisfatto il credito, se l’atto è stato compiuto nell’anno che precede l’istanza di apertura o dopo tale istanza. (…) (4) L’articolo 39, paragrafi 4 e 5, si applica per analogia». 8 A termini dell’articolo 174, paragrafo 3, dell’InsO: «I crediti postergati devono essere insinuati al passivo solo nella misura in cui il giudice fallimentare chieda espressamente la loro insinuazione al passivo. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 9 La SML e la Maplan fanno parte dello stesso gruppo di società austriaco.

Entrambe annoverano tra i loro soci la società di diritto austriaco Franz S. Huemer GmbH, che detiene rispettivamente il 78% del capitale della SML e il 33% del capitale della Maplan. 10 Con un contratto concluso il 19 maggio 2015, la SML ha concesso un prestito di EUR 3 milioni alla Maplan e, con un altro contratto concluso il 16 giugno 2015, un secondo prestito di EUR 2 milioni (in prosieguo, congiuntamente: i «due prestiti»).

Tali prestiti contenevano entrambi una clausola secondo la quale essi erano disciplinati dal diritto austriaco.

Al fine di garantire i diritti derivanti dal primo contratto di prestito, la Maplan ha ceduto alla SML i crediti da essa vantati, per un importo di EUR 3 milioni, nei confronti di un’altra impresa. 11 Il 10 marzo 2016 la Maplan ha effettuato un versamento di EUR 500000 alla SML a titolo di rimborso di tale primo prestito.

Inoltre, essa ha versato a quest’ultima EUR 89397,92 di interessi per il quarto trimestre del 2015 nonché per il primo e il secondo trimestre del 2016.

Per quanto riguarda il secondo prestito, la Maplan ha versato alla SML interessi per il terzo e il quarto trimestre del 2015 per un importo di EUR 101666,68. 12 Il 1 o ottobre 2016 è stata aperta una procedura di insolvenza nei confronti della Maplan, su sua richiesta, ed è stato nominato un curatore fallimentare. 13 A seguito dell’avvio di tale procedimento, la SML ha adito il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) chiedendo che i crediti da essa detenuti, derivanti dai due prestiti, fossero insinuati al passivo della Maplan.

Essa ha altresì rivendicato un diritto di prelazione sui crediti che le erano stati ceduti a garanzia del primo prestito.

Contestando tali domande, il curatore fallimentare ha chiesto, in via riconvenzionale, mediante azione revocatoria, la restituzione del capitale e degli interessi che la Maplan aveva pagato alla SML a titolo dei due prestiti, il tutto maggiorato degli interessi. 14 [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto le domande della SML e ha accolto l’azione revocatoria.

L’appello interposto dalla SML dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) non è stato accolto.

Investito di un ricorso per cassazione (Revision), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, si interroga sul diritto applicabile a tale azione revocatoria. 15 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura di insolvenza.

Nel caso di specie, poiché la procedura di insolvenza della Maplan è stata aperta in Germania, sarebbe quindi applicabile il diritto tedesco. 16 Sulla base di tale diritto, la SML sarebbe tenuta a restituire al curatore fallimentare le somme ricevute in esecuzione dei due prestiti. 17 Infatti, secondo le constatazioni del giudice d’appello, che vincolano il giudice del rinvio, a causa delle partecipazioni della società Franz S. Huemer nel capitale della SML e della Maplan, la normativa tedesca in materia di prestiti dei soci assimilerebbe la SML a un socio della Maplan. 18 Orbene, alla luce di tale qualità di socio, i crediti della SML connessi al rimborso dei due prestiti sarebbero, nell’ambito della procedura di insolvenza, crediti postergati, conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, punto 5, dell’InsO.

Peraltro, la SML non avrebbe il diritto di partecipare a tale procedimento dal momento che il giudice competente in materia non avrebbe invitato i creditori subordinati a dichiarare i loro crediti, il che costituirebbe una condizione posta alla loro partecipazione a una siffatta procedura. 19 In tali circostanze, i pagamenti effettuati dalla Maplan in esecuzione dei due prestiti dovrebbero essere restituiti dalla SML alla massa fallimentare, conformemente alle disposizioni dell’InsO applicabili.

Infatti, tali pagamenti avrebbero consentito alla SML di ottenere un soddisfacimento di crediti con rango posteriore rispetto a quelli dei creditori concorsuali già invitati ad insinuare i loro crediti, cosicché detti pagamenti avrebbero arrecato pregiudizio a questi ultimi. 20 La SML sostiene, al contrario, che, in forza della legge applicabile come stipulata nei contratti dei due prestiti, è applicabile il diritto austriaco.

Orbene, tale diritto non consentirebbe di impugnare gli atti giuridici di cui trattasi. 21 In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene necessario, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, ottenere chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000.

Infatti, ai sensi di questa disposizione, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), di tale regolamento – in forza del quale è la legge dello Stato di apertura a determinare le norme relative, in particolare, all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori –, non si applica quando la persona che ha beneficiato di detto atto prova, da un lato, che quest’ultimo è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura e, dall’altro, che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare detto atto con alcun mezzo. 22 Tale giudice si chiede, in primo luogo, se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 si applichi anche a una domanda di restituzione diretta a far valere nei confronti di un creditore un’inferiorità di rango applicabile in forza della normativa in vigore nello Stato di apertura. 23 Nell’ipotesi in cui l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 fosse applicabile, detto giudice si pone, in secondo luogo, la questione se questo articolo si applichi nei confronti di criteri relativi all’azione revocatoria che, come l’articolo 135 dell’InsO, mirano ad equiparare ai fondi propri di una società di capitali che funge da garanzia i prestiti concessi da un socio di una siffatta società nel corso del periodo precedente l’apertura della procedura di insolvenza. 24 In caso di risposta affermativa anche a tale seconda questione, ci si chiederebbe allora, in terzo luogo, se il diritto applicabile a un prestito concesso a una società di capitali da un socio di quest’ultima sia determinato, ai fini dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, dalla legge applicabile a tale società, quantomeno per quanto riguarda l’attuazione, nei confronti di taluni creditori, di un’inferiorità di rango e la restituzione dei pagamenti effettuati a loro favore in violazione di detta inferiorità. 25 In caso di risposta negativa a tale terza questione, il giudice del rinvio si chiede allora, in quarto e ultimo luogo, se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Roma I sia applicabile alla legge determinata sulla base dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 e se occorra interpretare detto articolo 9 nel senso che possono costituire norme di applicazione necessaria anche disposizioni in materia contrattuale contenute nella legge fallimentare nazionale, come quelle relative al rango creditorio dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, punto 5, dell’InsO, e alle relative conseguenze giuridiche. 26 In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 13 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che la persona che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori può far valere gli effetti di tale disposizione di fronte a una richiesta di restituzione presentata dal curatore fallimentare, anche quando detta richiesta sia volta ad attuare la graduazione dei crediti stabilita dalla legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza applicabile [articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, lettera i), del regolamento n. 1346/2000]. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica anche alle azioni revocatorie volte sostanzialmente ad assimilare ai fondi propri di garanzia i finanziamenti dei soci di una società di capitali concessi a garanzia della dotazione di capitale di tale società in un periodo anteriore alla sua dichiarazione di insolvenza. 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione: Se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che la legge applicabile ai finanziamenti dei soci di una società di capitali in favore di tale società è determinata dalla legge applicabile a quest’ultima ( lex societatis ). 4) In caso di risposta negativa alla terza questione: Se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento [Roma I] possa essere applicato alla determinazione della legge applicabile ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 e se debba essere interpretato nel senso che possono costituire norme di applicazione necessaria anche disposizioni in materia contrattuale contenute nella legge fallimentare nazionale, come quelle relative al rango creditorio dei finanziamenti dei soci e alle relative conseguenze giuridiche».

Sulla prima questione 27 In via preliminare occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali, né giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice del rinvio sia corretta (v. sentenze del 3 ottobre 2000, Corsten, C‑58/98 , EU:C:2000:527 , punto 24 ; del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC, C‑555/14 , EU:C:2017:121 , punto 21 , e del 19 dicembre 2024, Loredas, C‑531/23 , EU:C:2024:1050 , punto 45 ).

La Corte deve quindi prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio (v. sentenze del 25 ottobre 2001, [OSCURATO:PERSONA], C‑475/99 , EU:C:2001:577 , punto 10 , e del 19 dicembre 2024, Loredas, C‑531/23 , EU:C:2024:1050 , punto 45 ).

Pertanto, l’esame delle questioni pregiudiziali deve essere effettuato sulla base dell’interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio e non spetta alla Corte verificarne l’esattezza [sentenza del 29 luglio 2024, CU e ND (Assistenza sociale – Discriminazione indiretta), C‑112/22 e C‑223/22 , EU:C:2024:636 , punto 40 ]. 28 Nel caso di specie, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio risulta che il contesto normativo pertinente è definito agli articoli 39 e 135 dell’InsO, i quali, secondo tale giudice, sono strettamente connessi. 29 Secondo le spiegazioni fornite da detto giudice, risulta, da un lato, dall’articolo 39, paragrafo 1, punto 5, dell’InsO che i crediti connessi al rimborso di un prestito societario sono di rango inferiore quando il debitore di tale prestito è una società che, in quanto socio personalmente responsabile, non ha né una persona fisica né una società di cui uno dei soci personalmente responsabili sia una persona fisica.

Dall’altro lato, l’articolo 135 dell’InsO istituisce un rimedio procedurale volto a far rispettare la priorità dei creditori terzi rispetto al creditore associato di cui all’articolo 39, paragrafo 1, punto 5, dell’InsO, conformemente alla legge di apertura della procedura di insolvenza, che è la legge applicabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera i), del regolamento n. 1346/2000. 30 Risulta quindi dalla descrizione del contesto normativo nazionale applicabile che la domanda formulata a sostegno dell’azione revocatoria di cui trattasi nel procedimento principale verte sull’ordine di priorità dei creditori e sull’ordine di ripartizione dei loro crediti, e non su una situazione di concorrenza tra creditori di pari grado. 31 In tale contesto normativo, la prima questione deve essere intesa nel senso che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che esso può essere invocato da una persona che ha beneficiato dei rimborsi di un prestito di socio, considerati pregiudizievoli per la massa dei creditori, in risposta a una domanda di restituzione presentata dal curatore fallimentare della società debitrice del prestito qualora tale domanda sia diretta a far rispettare il rango dei crediti previsto dalla normativa dello Stato di apertura della procedura di insolvenza. 32 È vero che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto della lettera della stessa, del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Tuttavia, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, la Corte non può discostarsi da tale interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati, C‑263/06 , EU:C:2008:128 , punto 48 , nonché del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND, C‑181/20 , EU:C:2022:51 , punto 39 ). 33 Peraltro, da una giurisprudenza costante risulta che l’eccezione prevista all’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 16 aprile 2015, Lutz, C‑557/13 , EU:C:2015:227 , punto 34 ; del 15 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑310/14 , EU:C:2015:690 , punto 18 , e del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑73/20 , EU:C:2021:315 , punto 24 ). 34 Orbene, dai termini di tale articolo 13 risulta che «[n]on si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), [del regolamento n. 1346/2000] quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che (…) tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e che (…) tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo». 35 Ne consegue che, poiché l’articolo 13 di tale regolamento costituisce una deroga all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del medesimo regolamento, il suo ambito di applicazione è circoscritto all’ipotesi prevista da quest’ultima disposizione, vale a dire quando sono in discussione le norme relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori, e non quelle relative ai crediti da insinuare nel passivo del debitore né al loro rango. 36 Inoltre, si deve constatare che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 non estende la deroga da esso introdotta alla legge applicabile ai crediti da insinuare né a quella applicabile alla determinazione del rango dei crediti, sebbene tali ipotesi siano espressamente previste all’articolo 4, paragrafo 2, lettere g) e i), di tale regolamento.

L’articolo 13 di detto regolamento non può, pertanto, essere invocato nell’ambito di un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale che, come indicato al punto 30 della presente sentenza, verte sull’ordine di priorità e di ripartizione di tali crediti. 37 Per i motivi suesposti, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona che ha beneficiato dei rimborsi di un prestito di socio, considerati pregiudizievoli per la massa dei creditori, in risposta a una domanda di restituzione presentata dal curatore fallimentare della società debitrice del prestito qualora tale domanda sia diretta a far rispettare il rango dei crediti previsto dalla normativa dello Stato di apertura della procedura di insolvenza.

Sulle questioni dalla seconda alla quarta 38 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta.

Sulle spese 39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona che ha beneficiato dei rimborsi di un prestito di socio, considerati pregiudizievoli per la massa dei creditori, in risposta a una domanda di restituzione presentata dal curatore fallimentare della società debitrice del prestito qualora tale domanda sia diretta a far rispettare il grado dei crediti previsto dalla normativa dello Stato di apertura della procedura di insolvenza.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0043 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 19 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Articolo 13 – Conflitto di leggi – Prestito concesso da un socio di una società di capitali a tale società – Azione di restituzione dei pagamenti ricevuti dal creditore prima dell’apertura della procedura di insolvenza – Azione volta a garantire il rispetto del grado dei crediti in tale procedura» Nella causa C‑43/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 16 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2025, nel procedimento SML Maschinengesellschaft mbH contro [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di curatore fallimentare nell’ambito della procedura di insolvenza relativa al patrimonio della MAPLAN Maschinenfabrik und Anlagen für [OSCURATO:PERSONA] GmbH, LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Schalin, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatrice), presidente della Seconda Sezione, e M. Gavalec, giudice, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la SML Maschinengesellschaft mbH, da T. Winter, Rechtsanwalt; – per AK, in qualità di curatore fallimentare nell’ambito della procedura di insolvenza relativa al patrimonio della MAPLAN Maschinenfabrik und Anlagen für [OSCURATO:PERSONA] GmbH, da A. Druckenbrodt, Rechtsanwalt; – per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e A. Sahner, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da S. Noë e N. Schaeffer, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ( GU 2000, L 160, pag. 1 ), e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU 2008, L 177, pag. 6 ) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SML Maschinengesellschaft mbH (in prosieguo: la «SML»), una società con sede in Austria, e il curatore fallimentare della MAPLAN Maschinenfabrik und Anlagen für [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «Maplan»), una società con sede in Germania, in merito alla restituzione delle somme che la Maplan ha pagato alla SML, in particolare per il rimborso di prestiti, nei mesi precedenti l’apertura di una procedura di insolvenza contro la Maplan. Contesto normativo Diritto dell’Unione [OSCURATO:PERSONA] n. 1346/2000 3 Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Legge applicabile»: «1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (in appresso denominato “Stato di apertura”). 2.   La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare: (…) g) i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza; (…) i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione; (…) m) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori». 4 L’articolo 13 del medesimo regolamento, intitolato «Atti pregiudizievoli», dispone quanto segue: «Non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che: – tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e che – tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo». [OSCURATO:PERSONA] I 5 L’articolo 9 del regolamento Roma I, rubricato «Norme di applicazione necessaria», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento». Normativa tedesca 6 L’articolo 39 dell’Insolvenzordnung (legge fallimentare), del 5 ottobre 1994 (BGBl. I, pag. 2866), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: l’«InsO»), è così formulato: «(1)   Con rango posteriore rispetto agli altri crediti dei creditori concorsuali, sono soddisfatti nel seguente ordine e, in caso di pari grado, in proporzione ai loro importi i crediti seguenti: (…) 5. ai sensi dei paragrafi 4 e 5, i crediti relativi alla restituzione dei prestiti dei soci o i crediti derivanti da atti giuridici che corrispondono economicamente a un tale prestito. (…) (4)   Il paragrafo 1, punto 5, si applica alle società che non hanno né una persona fisica né una società con socio accomandatario persona fisica come socio personalmente responsabile. (…) (…)». 7 L’articolo 135 dell’InsO stabilisce quanto segue: «(1)   È annullabile qualsiasi atto giuridico relativo al diritto di credito di un socio alla restituzione di un prestito ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, punto 5, o ad un diritto di credito assimilato con il quale: 1. sia stata concessa una garanzia, se l’atto è stato compiuto nei dieci anni che precedono l’istanza di apertura della procedura di insolvenza o dopo tale istanza; o 2. sia stato soddisfatto il credito, se l’atto è stato compiuto nell’anno che precede l’istanza di apertura o dopo tale istanza. (…) (4)   L’articolo 39, paragrafi 4 e 5, si applica per analogia». 8 A termini dell’articolo 174, paragrafo 3, dell’InsO: «I crediti postergati devono essere insinuati al passivo solo nella misura in cui il giudice fallimentare chieda espressamente la loro insinuazione al passivo. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 9 La SML e la Maplan fanno parte dello stesso gruppo di società austriaco. Entrambe annoverano tra i loro soci la società di diritto austriaco Franz S. Huemer GmbH, che detiene rispettivamente il 78% del capitale della SML e il 33% del capitale della Maplan. 10 Con un contratto concluso il 19 maggio 2015, la SML ha concesso un prestito di EUR 3 milioni alla Maplan e, con un altro contratto concluso il 16 giugno 2015, un secondo prestito di EUR 2 milioni (in prosieguo, congiuntamente: i «due prestiti»). Tali prestiti contenevano entrambi una clausola secondo la quale essi erano disciplinati dal diritto austriaco. Al fine di garantire i diritti derivanti dal primo contratto di prestito, la Maplan ha ceduto alla SML i crediti da essa vantati, per un importo di EUR 3 milioni, nei confronti di un’altra impresa. 11 Il 10 marzo 2016 la Maplan ha effettuato un versamento di EUR 500000 alla SML a titolo di rimborso di tale primo prestito. Inoltre, essa ha versato a quest’ultima EUR 89397,92 di interessi per il quarto trimestre del 2015 nonché per il primo e il secondo trimestre del 2016. Per quanto riguarda il secondo prestito, la Maplan ha versato alla SML interessi per il terzo e il quarto trimestre del 2015 per un importo di EUR 101666,68. 12 Il 1 o ottobre 2016 è stata aperta una procedura di insolvenza nei confronti della Maplan, su sua richiesta, ed è stato nominato un curatore fallimentare. 13 A seguito dell’avvio di tale procedimento, la SML ha adito il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) chiedendo che i crediti da essa detenuti, derivanti dai due prestiti, fossero insinuati al passivo della Maplan. Essa ha altresì rivendicato un diritto di prelazione sui crediti che le erano stati ceduti a garanzia del primo prestito. Contestando tali domande, il curatore fallimentare ha chiesto, in via riconvenzionale, mediante azione revocatoria, la restituzione del capitale e degli interessi che la Maplan aveva pagato alla SML a titolo dei due prestiti, il tutto maggiorato degli interessi. 14 [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto le domande della SML e ha accolto l’azione revocatoria. L’appello interposto dalla SML dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) non è stato accolto. Investito di un ricorso per cassazione (Revision), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, si interroga sul diritto applicabile a tale azione revocatoria. 15 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura di insolvenza. Nel caso di specie, poiché la procedura di insolvenza della Maplan è stata aperta in Germania, sarebbe quindi applicabile il diritto tedesco. 16 Sulla base di tale diritto, la SML sarebbe tenuta a restituire al curatore fallimentare le somme ricevute in esecuzione dei due prestiti. 17 Infatti, secondo le constatazioni del giudice d’appello, che vincolano il giudice del rinvio, a causa delle partecipazioni della società Franz S. Huemer nel capitale della SML e della Maplan, la normativa tedesca in materia di prestiti dei soci assimilerebbe la SML a un socio della Maplan. 18 Orbene, alla luce di tale qualità di socio, i crediti della SML connessi al rimborso dei due prestiti sarebbero, nell’ambito della procedura di insolvenza, crediti postergati, conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, punto 5, dell’InsO. Peraltro, la SML non avrebbe il diritto di partecipare a tale procedimento dal momento che il giudice competente in materia non avrebbe invitato i creditori subordinati a dichiarare i loro crediti, il che costituirebbe una condizione posta alla loro partecipazione a una siffatta procedura. 19 In tali circostanze, i pagamenti effettuati dalla Maplan in esecuzione dei due prestiti dovrebbero essere restituiti dalla SML alla massa fallimentare, conformemente alle disposizioni dell’InsO applicabili. Infatti, tali pagamenti avrebbero consentito alla SML di ottenere un soddisfacimento di crediti con rango posteriore rispetto a quelli dei creditori concorsuali già invitati ad insinuare i loro crediti, cosicché detti pagamenti avrebbero arrecato pregiudizio a questi ultimi. 20 La SML sostiene, al contrario, che, in forza della legge applicabile come stipulata nei contratti dei due prestiti, è applicabile il diritto austriaco. Orbene, tale diritto non consentirebbe di impugnare gli atti giuridici di cui trattasi. 21 In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene necessario, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, ottenere chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000. Infatti, ai sensi di questa disposizione, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), di tale regolamento – in forza del quale è la legge dello Stato di apertura a determinare le norme relative, in particolare, all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori –, non si applica quando la persona che ha beneficiato di detto atto prova, da un lato, che quest’ultimo è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura e, dall’altro, che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare detto atto con alcun mezzo. 22 Tale giudice si chiede, in primo luogo, se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 si applichi anche a una domanda di restituzione diretta a far valere nei confronti di un creditore un’inferiorità di rango applicabile in forza della normativa in vigore nello Stato di apertura. 23 Nell’ipotesi in cui l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 fosse applicabile, detto giudice si pone, in secondo luogo, la questione se questo articolo si applichi nei confronti di criteri relativi all’azione revocatoria che, come l’articolo 135 dell’InsO, mirano ad equiparare ai fondi propri di una società di capitali che funge da garanzia i prestiti concessi da un socio di una siffatta società nel corso del periodo precedente l’apertura della procedura di insolvenza. 24 In caso di risposta affermativa anche a tale seconda questione, ci si chiederebbe allora, in terzo luogo, se il diritto applicabile a un prestito concesso a una società di capitali da un socio di quest’ultima sia determinato, ai fini dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, dalla legge applicabile a tale società, quantomeno per quanto riguarda l’attuazione, nei confronti di taluni creditori, di un’inferiorità di rango e la restituzione dei pagamenti effettuati a loro favore in violazione di detta inferiorità. 25 In caso di risposta negativa a tale terza questione, il giudice del rinvio si chiede allora, in quarto e ultimo luogo, se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Roma I sia applicabile alla legge determinata sulla base dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 e se occorra interpretare detto articolo 9 nel senso che possono costituire norme di applicazione necessaria anche disposizioni in materia contrattuale contenute nella legge fallimentare nazionale, come quelle relative al rango creditorio dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, punto 5, dell’InsO, e alle relative conseguenze giuridiche. 26 In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 13 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che la persona che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori può far valere gli effetti di tale disposizione di fronte a una richiesta di restituzione presentata dal curatore fallimentare, anche quando detta richiesta sia volta ad attuare la graduazione dei crediti stabilita dalla legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza applicabile [articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, lettera i), del regolamento n. 1346/2000]. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica anche alle azioni revocatorie volte sostanzialmente ad assimilare ai fondi propri di garanzia i finanziamenti dei soci di una società di capitali concessi a garanzia della dotazione di capitale di tale società in un periodo anteriore alla sua dichiarazione di insolvenza. 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione: Se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che la legge applicabile ai finanziamenti dei soci di una società di capitali in favore di tale società è determinata dalla legge applicabile a quest’ultima ( lex societatis ). 4) In caso di risposta negativa alla terza questione: Se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento [Roma I] possa essere applicato alla determinazione della legge applicabile ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 e se debba essere interpretato nel senso che possono costituire norme di applicazione necessaria anche disposizioni in materia contrattuale contenute nella legge fallimentare nazionale, come quelle relative al rango creditorio dei finanziamenti dei soci e alle relative conseguenze giuridiche». Sulla prima questione 27 In via preliminare occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali, né giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice del rinvio sia corretta (v. sentenze del 3 ottobre 2000, Corsten, C‑58/98 , EU:C:2000:527 , punto 24 ; del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC, C‑555/14 , EU:C:2017:121 , punto 21 , e del 19 dicembre 2024, Loredas, C‑531/23 , EU:C:2024:1050 , punto 45 ). La Corte deve quindi prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio (v. sentenze del 25 ottobre 2001, [OSCURATO:PERSONA], C‑475/99 , EU:C:2001:577 , punto 10 , e del 19 dicembre 2024, Loredas, C‑531/23 , EU:C:2024:1050 , punto 45 ). Pertanto, l’esame delle questioni pregiudiziali deve essere effettuato sulla base dell’interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio e non spetta alla Corte verificarne l’esattezza [sentenza del 29 luglio 2024, CU e ND (Assistenza sociale – Discriminazione indiretta), C‑112/22 e C‑223/22 , EU:C:2024:636 , punto 40 ]. 28 Nel caso di specie, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio risulta che il contesto normativo pertinente è definito agli articoli 39 e 135 dell’InsO, i quali, secondo tale giudice, sono strettamente connessi. 29 Secondo le spiegazioni fornite da detto giudice, risulta, da un lato, dall’articolo 39, paragrafo 1, punto 5, dell’InsO che i crediti connessi al rimborso di un prestito societario sono di rango inferiore quando il debitore di tale prestito è una società che, in quanto socio personalmente responsabile, non ha né una persona fisica né una società di cui uno dei soci personalmente responsabili sia una persona fisica. Dall’altro lato, l’articolo 135 dell’InsO istituisce un rimedio procedurale volto a far rispettare la priorità dei creditori terzi rispetto al creditore associato di cui all’articolo 39, paragrafo 1, punto 5, dell’InsO, conformemente alla legge di apertura della procedura di insolvenza, che è la legge applicabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera i), del regolamento n. 1346/2000. 30 Risulta quindi dalla descrizione del contesto normativo nazionale applicabile che la domanda formulata a sostegno dell’azione revocatoria di cui trattasi nel procedimento principale verte sull’ordine di priorità dei creditori e sull’ordine di ripartizione dei loro crediti, e non su una situazione di concorrenza tra creditori di pari grado. 31 In tale contesto normativo, la prima questione deve essere intesa nel senso che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che esso può essere invocato da una persona che ha beneficiato dei rimborsi di un prestito di socio, considerati pregiudizievoli per la massa dei creditori, in risposta a una domanda di restituzione presentata dal curatore fallimentare della società debitrice del prestito qualora tale domanda sia diretta a far rispettare il rango dei crediti previsto dalla normativa dello Stato di apertura della procedura di insolvenza. 32 È vero che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto della lettera della stessa, del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Tuttavia, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, la Corte non può discostarsi da tale interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati, C‑263/06 , EU:C:2008:128 , punto 48 , nonché del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND, C‑181/20 , EU:C:2022:51 , punto 39 ). 33 Peraltro, da una giurisprudenza costante risulta che l’eccezione prevista all’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 16 aprile 2015, Lutz, C‑557/13 , EU:C:2015:227 , punto 34 ; del 15 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑310/14 , EU:C:2015:690 , punto 18 , e del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑73/20 , EU:C:2021:315 , punto 24 ). 34 Orbene, dai termini di tale articolo 13 risulta che «[n]on si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), [del regolamento n. 1346/2000] quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che (…) tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e che (…) tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo». 35 Ne consegue che, poiché l’articolo 13 di tale regolamento costituisce una deroga all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del medesimo regolamento, il suo ambito di applicazione è circoscritto all’ipotesi prevista da quest’ultima disposizione, vale a dire quando sono in discussione le norme relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori, e non quelle relative ai crediti da insinuare nel passivo del debitore né al loro rango. 36 Inoltre, si deve constatare che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 non estende la deroga da esso introdotta alla legge applicabile ai crediti da insinuare né a quella applicabile alla determinazione del rango dei crediti, sebbene tali ipotesi siano espressamente previste all’articolo 4, paragrafo 2, lettere g) e i), di tale regolamento. L’articolo 13 di detto regolamento non può, pertanto, essere invocato nell’ambito di un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale che, come indicato al punto 30 della presente sentenza, verte sull’ordine di priorità e di ripartizione di tali crediti. 37 Per i motivi suesposti, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona che ha beneficiato dei rimborsi di un prestito di socio, considerati pregiudizievoli per la massa dei creditori, in risposta a una domanda di restituzione presentata dal curatore fallimentare della società debitrice del prestito qualora tale domanda sia diretta a far rispettare il rango dei crediti previsto dalla normativa dello Stato di apertura della procedura di insolvenza. Sulle questioni dalla seconda alla quarta 38 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta. Sulle spese 39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona che ha beneficiato dei rimborsi di un prestito di socio, considerati pregiudizievoli per la massa dei creditori, in risposta a una domanda di restituzione presentata dal curatore fallimentare della società debitrice del prestito qualora tale domanda sia diretta a far rispettare il grado dei crediti previsto dalla normativa dello Stato di apertura della procedura di insolvenza. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1346/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris