CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05146/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso (violazione dell'art. 448-bis cod. proc. pen. e in merito alla disposta confisca della somma di denaro rinvenuta.) sono generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata che, tra l'altro, dà conto, nella naturale sintetica sede ex art. 444 cod. pen., delle ragioni della confisca ricorrendone i presupposti ex art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. per l'assenza di giustificazione alcuna rispetto al suo possesso; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il