Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:582
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]417/05 P
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Agente temporaneo — Art. 2, lett. a), del RAA — Periodo svolto presso la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di esperto nazionale distaccato — Domanda di annullamento — Ricevibilità — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] — Nozione — Atto che arreca pregiudizio»
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 settembre 2006
Massime della sentenza
1.
Dipendenti — Ricorso — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] — Nozione
([OSCURATO:PERSONA] del personale, art. 90, n. 1)
2.
Dipendenti — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione
([OSCURATO:PERSONA] del personale, art. 90, n. 2)
1. La domanda di proroga del contratto di un agente temporaneo, introdotta dal capo dell’unità in seno alla quale tale agente
è assegnato, non costituisce una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA]. Risulta, infatti, dalla chiara formulazione
di tale disposizione che solo le persone a cui si applica detto [OSCURATO:PERSONA] possono presentare una tale domanda. Una nota indirizzata
da un servizio della [OSCURATO:PERSONA] ad un altro servizio non rientra quindi nell’ambito definito da tale disposizione e non può
essere equiparata a una domanda, se non si vuole permettere l’elusione della procedura stabilita da tale disposizione.
Neppure un messaggio di posta elettronica di tale agente temporaneo, inviato al servizio competente, nel quale si chiedono
talune informazioni in merito al suo contratto, senza invitare tale servizio a prendere una decisione nei suoi confronti,
costituisce una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 37-39)
2. Sono atti lesivi ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], solamente gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici
vincolanti idonei a incidere in modo immediato e diretto sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la
situazione giuridica del medesimo.
Manifestamente ciò non avviene nel caso di un messaggio di posta elettronica del servizio competente con cui si informa il
capo unità di un agente temporaneo dell’impossibilità di prorogare il contratto di quest’ultimo, non contentente alcun elemento
nuovo rispetto alle disposizioni di un contratto, unica fonte di obblighi giuridici per le persone a cui si applica lo [OSCURATO:PERSONA].
Una comunicazione siffatta è un atto meramente confermativo del contratto e non può pertanto far decorrere un nuovo termine
d’impugnazione.
(v. punti 42-46)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 settembre 2006 (
*
)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Agente temporaneo – Art. 2, lett. a), del RAA – Periodo svolto presso la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di esperto nazionale distaccato – Domanda di annullamento – Ricevibilità – Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] – Nozione – Atto recante pregiudizio»
Nel procedimento C‑417/05 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello [OSCURATO:PERSONA]
della Corte di giustizia, il 24 novembre 2005,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. D. Martin e dalla sig.ra L. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA]
, rappresentata dal sig. J.R. Iturriagagoitia, abogado,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris, G. Arestis (relatore) e J. Klučka,
giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 maggio 2006,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale
di primo grado delle Comunità europee 13 settembre 2005, causa T‑272/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata
nella Raccolta PI; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui questo, da un lato, ha annullato la decisione 12 maggio
2003 dell’autorità abilitata a concludere i contratti, recante rigetto della domanda di rinnovo del contratto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione controversa») e, dall’altro, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare a quest’ultima la somma
di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno subito a causa di tale decisione nonché a sopportare le spese.
Contesto normativo, fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
2 Gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei
funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali
misure applicabili temporaneamente ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 56, pag. 1), come vigenti fino al 30 aprile 2004,
definiscono rispettivamente lo statuto dei dipendenti delle Comunità europee (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») e il regime applicabile
agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»).
3 Ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA, è considerato agente temporaneo «l’agente assunto per occupare un impiego, compreso
nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e alla quale le autorità competenti
in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo».
4 In particolare, l’art. 8 del RAA stabilisce che il contratto di un agente temporaneo di cui al detto art. 2, lett. a), può
essere concluso per una durata determinata o indeterminata e che il contratto di durata determinata di un tale agente può
essere rinnovato una sola volta per una durata determinata.
5 Il 18 ottobre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato un codice di buona condotta relativo al complesso di disposizioni che disciplinano
le relazioni tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e alcune categorie di personale (in prosieguo: il «codice di buona condotta»).
6 Le varie categorie di personale a cui si riferisce tale codice sono il «personale non statutario» ed «alcune categorie specifiche
[di personale]». Ai sensi del punto I B di detto codice, per «alcune categorie specifiche [di personale]» si intendono «alcune
risorse di cui allo [OSCURATO:PERSONA], al RAA o al diritto pubblico». Questi ultimi termini riguardano gli ausiliari, gli esperti nazionali
distaccati (in prosieguo: gli «END»), i funzionari o gli agenti in aspettativa per motivi personali o che lavorano a tempo
parziale, i funzionari e gli agenti temporanei in pensione nonché gli «altri agenti delle Comunità».
7 Il 13 novembre 1996, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione intitolata «Politica relativa agli agenti temporanei di cui all’art. 2,
lett. a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA)» (in prosieguo: la «decisione 13 novembre
1996 della [OSCURATO:PERSONA]»). Tale decisione adotta, a titolo di nuovi orientamenti, alcune «disposizioni operative» relative
all’assunzione e alla selezione degli agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. a), del RAA, alla durata dei loro contratti,
al limite del cumulo nel tempo con altre posizioni amministrative o contratti con la [OSCURATO:PERSONA] nonché ai concorsi interni
ed esterni che potrebbero interessarli.
8 Il punto 6, lett. b) e c), di tale decisione definisce la durata dei contratti nonché le modalità di attuazione della regola
anti-cumulo applicabile agli agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. a), del RAA ai quali sia stata presentata un’offerta
di contratto successivamente al 1º dicembre 1996 (in prosieguo: la «regola anti-cumulo»). In particolare, il punto 6, lett. c),
precisa quanto segue:
«La durata totale di presenza di un dipendente non funzionario alla [OSCURATO:PERSONA] non dovrà eccedere un totale di 6 anni. Ai
fini del calcolo dei 6 anni, saranno presi in considerazione i periodi trascorsi come agente temporaneo 2‑a) o 2‑b), agente
ausiliario e come personale non statutario. (…) Alcune raccomandazioni saranno indirizzate alle direzioni generali per permettere
loro di applicare tale limite di cumulo nelle loro proposte di assunzione».
9 Il 14 novembre 1996, il direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
ha inviato al personale una comunicazione avente ad oggetto la «Nuova politica relativa agli agenti temporanei di cui all’art. 2,
lett. a), del RAA». Per quanto riguarda, in particolare, la regola anti-cumulo che limita il periodo totale di lavoro per
il personale non permanente ad un massimo di sei anni, tale lettera espone che, ai fini del calcolo di tale durata massima,
occorre, in particolare, prendere in considerazione «i periodi passati (…) come END o come altro personale non statutario»
in seno alla [OSCURATO:PERSONA].
10 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «controinteressata») ha lavorato presso la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di END per tre
anni, dal 1º dicembre 1997 al 30 novembre 2000. Essa è stata poi assunta, come agente ausiliario, per una durata di due mesi
e mezzo, dal 1º dicembre 2000 al 15 febbraio 2001.
11 In seguito, essa si è candidata per un impiego pubblicato nell’avviso di posto vacante 13T/TRADE/2000, relativo a quattro
posti temporanei in seno alla direzione generale «Commercio». Relativamente alla durata del contratto, tale avviso indicava
quanto segue:
«[A]l momento della nomina di un candidato (…), la [OSCURATO:PERSONA] dovrà applicare le regole contenute nella sua decisione 13
novembre 1996 dirette a limitare la durata dei contratti conclusi ai sensi dell’art. 2, lett. a), del [RAA] ad un periodo
massimo di tre anni, con una sola possibilità di rinnovo per un periodo massimo di un anno».
12 In seguito all’accoglimento della sua candidatura, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto di
agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA. Tale contratto, datato 17 gennaio 2001, ha preso effetto il 16
febbraio 2001. Ai sensi dell’art. 4 di detto contratto, la durata dello stesso era fissata in due anni e nove mesi e mezzo,
dimodoché esso doveva terminare il 30 novembre 2003.
13 Tale contratto è stato comunicato alla controinteressata con una lettera del 19 gennaio 2001 in cui il servizio competente
della [OSCURATO:PERSONA] attirava l’attenzione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che «il contratto [era] concluso per una durata
determinata in due anni e nove mesi e mezzo e che esso non [poteva] essere rinnovato ai sensi della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
13 novembre 1996, che fissa la durata massima dei vari tipi di contratto».
14 Il 13 febbraio 2003, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un messaggio di posta elettronica a un agente della [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA].
Tale messaggio, intitolato «Domande relative al distacco degli END», riportava quanto segue:
«(…) Le sarei riconoscente se volesse fornirmi le seguenti informazioni:
– se la “regola anti-cumulo”(decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 novembre 1996) sia applicabile ai distacchi di END iniziati e terminati
prima del 5 gennaio 2002; in caso positivo,
– da quale data essa sia applicabile, e
– per quale ragione un tale limite non figuri nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 febbraio 2001 (che disciplina le condizioni
di lavoro degli END) e per quale ragione i periodi di distacco degli END non siano menzionati nella decisione 13 novembre
1996.
(…)».
15 Con nota del 3 aprile 2003 indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], il capo dell’unità di cui faceva parte la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha, in
particolare, chiesto la proroga del contratto di agente temporaneo di quest’ultima per raggiungere una durata totale di quattro
anni, da lui considerata la durata massima di tale contratto. Tale domanda di proroga illustrava inoltre le ragioni per le
quali la permanenza dell’interessata in seno all’unità era «fortemente auspicata». Peraltro, detta nota rilevava che la decisione
13 novembre 1996 della [OSCURATO:PERSONA] non prevede che il periodo di distacco in qualità di END sia preso in considerazione ai
fini del calcolo del periodo di sei anni previsto dalla regola anti-cumulo. Questa stessa nota rilevava anche che gli END
non erano menzionati in qualità di «personale non statutario» nel codice di buona condotta.
16 Il 12 maggio 2003, un agente della [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un messaggio di posta elettronica ad un agente dell’unità di cui faceva
parte la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Tale messaggio aveva il seguente contenuto:
«[M]i è stato chiesto di rispondere [al] messaggio relativo alle proroghe richieste con vostra nota del 3 aprile 2003 per
due [agenti temporanei] 2 a), la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. (...).
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha contattato direttamente il sig. [OSCURATO:PERSONA] in merito alla questione del calcolo del periodo END ai
fini della regola anti-cumulo; quest’ultimo ha risposto che, secondo una prassi costante, tale periodo END è computato come
periodo ‘personale non statutario’ (...).
Confermo quindi che per questi due agenti temporanei, come per tutti gli altri che si trovano nella stessa situazione, non
sono previsti l’azzeramento del periodo di occupazione in qualità di END né il riesame della scadenza del loro contratto.
(…)».
17 Tale messaggio è stato trasmesso per posta elettronica alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in data 18 giugno 2003.
18 L’11 luglio 2003, questa ha presentato un reclamo sulla base dell’art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato respinto
con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 ottobre 2003.
19 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2003, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva nel frattempo
presentato un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione controversa e, dall’altro, alla condanna della
[OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di EUR 101 328,60 aumentata degli interessi di mora, come risarcimento del danno subito.
20 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha anche introdotto
una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa.
21 Con ordinanza 16 settembre 2003, causa T‑272/03 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-197 e II‑979), il presidente
del Tribunale ha respinto tale domanda e ha riservato le spese.
22 Con atto depositato il 29 gennaio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’art. 114,
n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
23 Con ordinanza 30 aprile 2004, il Tribunale ha deciso di riunire l’eccezione di irricevibilità al merito.
24 Con la sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver dichiarato il ricorso ricevibile, ha annullato la decisione controversa
e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 50 000 come risarcimento del danno subito.
Conclusioni delle parti
25 Con la sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– decidendo sulla controversia, accogliere le sue conclusioni presentate dinanzi al Tribunale e respingere il ricorso;
– in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
– condannare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento, ivi incluse le proprie spese nel procedimento dinanzi al
Tribunale.
26 La controinteressata chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso nel suo insieme;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative al ricorso dinanzi al Tribunale e all’impugnazione dinanzi alla Corte.
27 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’autorizzazione
a depositare una replica ai sensi dell’art. 117 del regolamento di procedura della Corte. Con decisione 8 marzo 2006, il presidente
della Corte ha respinto tale istanza.
Sull’impugnazione
28 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi. Il primo è relativo ad un errore di diritto che il Tribunale
avrebbe commesso considerando ricevibile il ricorso proposto contro la decisione controversa. Il secondo motivo verte su un
errore di diritto relativo all’art. 8 del RAA e alla regola anti-cumulo. Il terzo motivo è inerente ad un errore di diritto
per quanto riguarda la determinazione e la valutazione del danno che la controinteressata sostiene di aver subito.
Sul primo motivo
29 Al punto 37 della sentenza impugnata, il Tribunale dichiara, innanzi tutto, che la decisione controversa, ossia il messaggio
di posta elettronica del 12 maggio 2003, contiene la risposta data dall’amministrazione alla domanda di proroga del contratto
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], presentata dal suo capo unità il 3 aprile 2003.
30 Secondo il punto 38 della stessa sentenza, la decisione controversa respinge tale domanda per la ragione che il periodo di
tre anni che la controinteressata ha passato al servizio della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di END deve essere computato in sede
di applicazione della regola anti-cumulo, in quanto detto periodo si aggiunge, da un lato, a quello di due mesi e mezzo che
essa ha ivi trascorso come agente ausiliario e, dall’altro, a quello di due anni e nove mesi e mezzo da lei trascorso in qualità
di agente temporaneo, il che corrisponde, in totale, al periodo massimo di sei anni di presenza in seno all’istituzione previsto
dalla regola anti-cumulo.
31 Inoltre, in risposta all’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la decisione controversa si limiterebbe
a confermare il contenuto del contratto di agente temporaneo della controinteressata, il Tribunale ha dichiarato, al punto 43
della sentenza impugnata, che dal confronto della decisione controversa con il contratto e con la lettera di trasmissione
dello stesso datata 19 gennaio 2001 emerge che detta decisione contiene un elemento nuovo, nella parte in cui respinge la
domanda di proroga di detto contratto per la ragione che il periodo trascorso al servizio della [OSCURATO:PERSONA] come END deve
essere preso in considerazione ai fini della regola anti-cumulo, mentre gli atti anteriori prendevano posizione solo sulla
questione della durata del contratto senza pronunciarsi su quella della sua eventuale proroga al termine di tale contratto,
rinviando su tale aspetto alle norme applicabili.
32 Dopo averne tratto la conclusione, al punto 44 della sentenza impugnata, che la decisione controversa non è un atto confermativo
di una decisione anteriore, ma un atto che pregiudica la controinteressata, il Tribunale ha infine dichiarato, ai punti 45
e 46 della stessa sentenza, che i termini statutari sono stati rispettati e che, quindi, il ricorso è ricevibile nel suo insieme
(punto 47 di detta sentenza).
33 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale, così statuendo, abbia commesso più errori di diritto. In particolare, a tale proposito,
essa sostiene che la controinteressata non ha formulato una domanda, ai sensi dello [OSCURATO:PERSONA], relativa alla proroga del suo
contratto di agente temporaneo, di modo che, per questa sola ragione, il ricorso sarebbe irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge
che, in ogni caso, la decisione controversa, essendo una semplice lettera informativa senza alcuna portata decisionale, non
costituisce un atto recante pregiudizio.
34 Occorre ricordare la formulazione dell’art. 90, nn. 1 e 2, dello [OSCURATO:PERSONA], che recita quanto segue:
«1. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina [in prosieguo:
l’«APN»] una domanda che l’inviti a prendere una decisione nei suoi confronti. L’autorità notifica la propria decisione debitamente
motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza
di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare
oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.
2. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso
un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura
imposta dallo statuto. (…)
(…)».
35 Occorre constatare che dall’art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] risulta che una domanda può essere indirizzata all’APN solo da una
persona a cui si applica lo [OSCURATO:PERSONA].
36 In quanto agente temporaneo, la controinteressata rientra tra le persone a cui si riferisce l’art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA]
e può, quindi, a tale titolo, presentare una domanda prevista da tale disposizione. Occorre pertanto esaminare se essa abbia
effettivamente presentato una siffatta domanda.
37 Come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, la controinteressata ha contattato la [OSCURATO:PERSONA] tramite un messaggio di posta
elettronica in data 13 febbraio 2003, menzionato al punto 14 della presente sentenza, in merito al suo contratto. Senza insistere
particolarmente sul fatto che tale messaggio costituisce una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA], la controinteressata
sostiene che la domanda di proroga del suo contratto è stata introdotta, in seguito ai suoi personali interventi, dal capo
dell’unità in seno alla quale lavorava.
38 È certamente vero che, con una nota del 3 aprile 2003, detto capo unità ha chiesto la proroga del contratto della controinteressata.
Tuttavia, come emerge dalla chiara formulazione dell’art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA], riportata al punto 34 della presente sentenza,
solo le persone a cui si applica detto [OSCURATO:PERSONA] possono presentare una tale domanda. Una nota indirizzata da un servizio della
[OSCURATO:PERSONA] ad un altro servizio non rientra quindi nell’ambito definito da tale disposizione. Inoltre, si rileva che una
tale nota non può essere equiparata a una domanda di cui a detta disposizione, se non si vuole permettere l’elusione della
procedura stabilita da tale disposizione.
39 Peraltro, dal suddetto messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2003 emerge anche che la controinteressata non ha invitato
l’APN a prendere una decisione nei suoi confronti. Infatti, con tale messaggio, intitolato «Domande relative al distacco degli
END», la controinteressata si è limitata a chiedere alcune informazioni sull’applicazione della regola anti-cumulo nel suo
caso.
40 Ne deriva che la controinteressata non ha formulato alcuna domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA].
41 In tale contesto, occorre ancora esaminare se, in assenza di una tale domanda, la decisione controversa costituisca un atto
lesivo, dato che la controinteressata ha comunque presentato, avverso tale atto, un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello
[OSCURATO:PERSONA].
42 Al riguardo, occorre precisare che sono atti lesivi solamente gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti
idonei a incidere in modo immediato e diretto sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione
giuridica del medesimo.
43 Occorre constatare, innanzi tutto, che il messaggio di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA] del 12 maggio 2003 manifestamente non
rappresenta un atto del genere.
44 Infatti, anche supponendo che tale messaggio contenga una decisione, ai sensi della giurisprudenza solo il contratto di lavoro
è fonte di effetti giuridici per le persone a cui si applica lo [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza 9 luglio 1987, causa 329/85,
Castagnoli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3281, punti 10 e 11, e ordinanza 4 maggio 1988, causa 95/87, Contini/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2537,
punto 8). Orbene, è pacifico che la controinteressata non ha mai contestato le disposizioni contenute nel suo contratto, quali
esplicitate nella lettera di accompagnamento del 19 gennaio 2000, nei termini statutari.
45 Inoltre, quanto al messaggio del 12 maggio 2003, occorre constatare che, rispetto a dette disposizioni contrattuali, esso
non contiene alcun elemento nuovo relativamente alla questione della data di scadenza del contratto della controinteressata
e alla questione della proroga di detto contratto.
46 Orbene, un atto che non contenga alcun elemento nuovo rispetto a un atto precedente costituisce un atto puramente confermativo
di questo e non può pertanto far decorrere un nuovo termine d’impugnazione (v. sentenza 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 3709, punto 18).
47 Occorre quindi dichiarare che il Tribunale, avendo statuito, al punto 37 della sentenza impugnata, che la decisione controversa
espone la risposta data dall’amministrazione alla domanda di proroga del contratto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentata
dal suo capo unità il 3 aprile 2003, e poi, al punto 44 di detta sentenza, che la decisione controversa costituisce un atto
lesivo, per concludere, al punto 47 della medesima sentenza, che il ricorso della controinteressata è ricevibile, ha violato
gli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA].
48 Pertanto, occorre accogliere il primo motivo d’impugnazione ed annullare la sentenza impugnata, senza che occorra statuire
sugli altri motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, si deve anche annullare la sentenza impugnata nella parte in
cui ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver subito a causa dell’adozione
della decisione controversa.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
49 In conformità all’art. 61, primo comma, seconda frase, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento
della sentenza del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Ciò
è quanto avviene nel caso di specie.
50 Dai precedenti punti 43‑47 emerge che l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale deve essere
accolta. Pertanto, occorre dichiarare irricevibile il ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui mira all’annullamento
della decisione controversa.
51 Al riguardo, occorre precisare che l’irricevibilità di una domanda di annullamento di un atto comporta l’irricevibilità della
domanda di risarcimento nel caso in cui, come nella fattispecie, esiste un nesso stretto tra tali due domande.
52 Ne deriva che occorre dichiarare irricevibile il ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel suo insieme.
Sulle spese
53 Conformemente all’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene
definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
54 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi
del suo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
55 Tuttavia, ai sensi dell’art. 70 di detto regolamento, applicabile alle impugnazioni proposte dalle istituzioni ai sensi degli
artt. 118 e 122 del medesimo regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni
restano, in linea di principio, a loro carico. In tale contesto, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 settembre 2005, causa T‑272/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
è annullata.
2)
Il ricorso presentato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, diretto all’annullamento
della decisione 12 maggio 2003 dell’autorità abilitata a concludere i contratti, recante rigetto della domanda di rinnovo
del contratto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e al risarcimento del danno lamentato come conseguenza di tale decisione, è dichiarato
irricevibile.
3)
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese per quanto riguarda sia il procedimento di primo grado sia l’impugnazione.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.