CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 32003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 agosto 1996 Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova parzialmente riformando la sentenza resa il 14 giugno 2021 dal GIP del Tribunale di Imperia, su concorde richiesta delle parti, ha ridotto la pena inflitta all'imputata in relazione al reato di rapina aggravata. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputata, deducendo difetto di motivazione poiché la sentenza non ha formulato motivazioni a sostegno del giudizio di colpevolezza appunto. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che in caso di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. '22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019, Rv. 276102 - 01) Il ricorrente deduce un motivo di impugnazione non consentito. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore Il idente ela Borsellino i Diotallevi [OSCURATO:PERSONA]