CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2021
Cassazione n. 36634/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Brescia, con la sentenza del 21/12/2020 ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Brescia in data 04/06/2020 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 in relazione all' indicazione nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto per l'anno 2011, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla FGS [OSCURATO:PERSONA] ; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla natura "cartiera" della società emittente FGS [OSCURATO:PERSONA] non fondata su alcuna documentazione (né i bilanci di esercizio né documentazione circa accessi effettuati), ma semplicemente ripetendosi in modo pedissequo quanto già riportato nella comunicazione di notizia di reato; --che con un secondo motivo ha lamentato la mancanza di motivazione circa l'elemento materiale del reato contestato, ovvero l'indicazione degli elementi passivi ritenuti fittizi nelle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2011; --che infine con un terzo motivo ha denunciato la contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul. Punto del mancato ricónoscimento delle circostanze attenuanti genériche; --che il primo motivo di ricorso è inammissibile avendo la sentenza impugnata, nel richiamare anche la sentenza di primo grado, indicato gli elementi di prova della "inesistenza operativa" della società emittente, e, quindi, della fittizietà delle operazioni, nello scarso capitale sociale, nella breve estensione temporale dell'esistenza, nell'apparente assenza di beni strumentali, nell'elevato numero di dipendenti e nell'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini Iva ed imposte dirette, in tal modo essendo la censura del tutto sprovvista, a fronte del quadro ricordato, di ogni decisività; --che anche il secondo motivo è inammissibile posto che, a prescindere da quanto eventualmente contenuto nella parte riepilogativa della sentenza, dall'esame dell'atto di appello la relativa censura non risulta essere stata proposta, sì che non vi era obbligo di motivazione da parte della Corte territoriale sul punto; --che anche il terzo motivo è inammissibile rappresentando sul punto il ricorso elementi (mancato inserimento in più ampi scenari illeciti e data del reato risalente al 2011) volti non a • evidenziare la presenza di un necessario quid plurís favorevole quanto la non sussistenza di elementi indicativi di un quadro più grave, e dunque inconferenti rispetto al necessario parametro di valutazione per la concessione di dette attenuanti (v., nel senso che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della -pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo, Sez. 2, n. 9299/19 del 07/11/2018, P.G. contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275640); -- che il ricorso è pertanto inammissibile, seguendone, per legge, la condanna del01 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] elatore [OSCURATO:PERSONA]