CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12444/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1067 NASO;- controricorrente –e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già MINISTERODELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente successivo -contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21299/2022Numero sezionale 1067/2026BUONO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]uEmNerIoC diO ra ccolta generale 12444/2026NASO; Data pubblicazione 04/05/2026- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 13/2022 della CORTE D'APPELLO diTRENTO, depositata il 14/03/2022 R.G.N. 43/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 13 del 2022 la Corte di appello di Trentoha confermato la pronuncia di prime cure del Tribunale dellastessa sede che, in accoglimento della domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, ha accertato il diritto dellaricorrente ad essere reinserita nuovamente nella graduatoria002E [OSCURATO:PERSONA] inglese, alla posizione e punteggioprecedenti l’esclusione dalla procedura selettiva di cui al D.D.n. 2021/2018.2. La sentenza in questa sede impugnata evince la fondatezzadella pretesa della docente dalle seguenti osservazioni: a)ella era stata esclusa, con decreto n. 1252 del 2.9.2019, conla motivazione di avere prestato servizi all’estero, qualedocente di lingua inglese, già per un totale di nove anni; b)tale limite, imposto dall’art. 21 D.lgs. n. 64/17, anche avolerlo ritenere prevalente su quello maggiore imposto dalCCNL 2006-2009, tuttavia doveva considerarsi superato dalCCNL di comparto 2016/2018 stipulato il 19.4.2018 ai sensidell’art. 2 D.lgs. n. 165/2001; c) l’art. 1 co. 10 del CCNL2016/2018 si riferiva alla compatibilità delle precedentidisposizioni collettive con le norme contenute nello stessoCCNL e non di compatibilità in genere con qualsiasi altraNumero registro generale 21299/2022norma; d) la mobilità rientrava nelle materie in cui dovevaN umero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 12444/2026darsi la prevalenza alla contrattazione collettiva; e) il CCNDLat a pubblicazione 04/05/20262016/2018, per il richiamo nei contenuti al CCNL 2006/2009,sul punto in contestazione, doveva qualificarsi qualedisciplina migliorativa per i lavoratori.3. Avverso questa sentenza il MIUR ha proposto due distintiricorsi per cassazione, sulla base ciascuno di un solo motivo,notificati rispettivamente il 13.9.2022 e il 14.9.2022 e iscritti,presso la Cancelleria di questa Corte, il 21.9.2022 e il29.9.2022; ha resistito, ad entrambi, [OSCURATO:PERSONA] con ununico controricorso, illustrato con memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il motivo del primo ricorso (iscritto il 21.9.2022) a firmadell’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]Errico si denuncia la“violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma l n. 3)degli artt. 21 e 37 del D.lgs. 64/2017 e dell'art. l comma 10CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Abrogazione implicita della normacontrattuale precedente. Insussistenza di rinvio alla stessa”.3. Con il motivo del secondo ricorso (iscritto il 29.9.2022) afirma dell’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] si censura, aisensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la “violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 21 del D. Lgs. 64/2017, dell'art. 40,comma l e dell'art. 2, comma 2 d.lgs.165/2001; violazionee/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 10 del CCNL 2016-2019 e dell'art. 116 del CCNL 2006-2008, il tutto in relazioneall'art. 360, co. l, n. 3 c.p.c”.4. Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità del secondoricorso.Invero, nel giudizio di cassazione, ove la stessa parte abbiaproposto due ricorsi avverso la medesima decisione con ilNumero registro generale 21299/2022ministero di due distinti difensori, senza che l'ultimo risultNi umero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 12444/2026designato in sostituzione dell'altro, è ammesso l'esame dDealt a pubblicazione 04/05/2026solo ricorso notificato per primo, perché nell'ordinamentoprocessuale civile vige il principio della consumazione delpotere di impugnazione, per effetto del quale, una volta chetale potere venga esercitato, si esaurisce la facoltà di criticadella decisione pregiudizievole, salvo che tale ricorso non siastato già dichiarato inammissibile o improcedibile e chequello successivamente notificato rispetti il termine didecadenza previsto dalla legge (Cass. n. 8552/2020; Cass.n. 25437/2020).5. Ciò premesso, con il primo ricorso si sostiene, dopo avererichiamato il testo degli artt. 21 co. 1 e 37 D.lgs. n. 64/2017,da un lato, e gli artt. 116 co. 1 del CCNL 29.11.2007 e l’art.10 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], dall’altro, in primo luogo che il rinviooperato dall’art. 1 co. 10 del CCNL 2018 alle normecontrattuali precedenti era possibile solo se le stesse fosserostate compatibili con le disposizioni del CCNL 2018 e dellenorme di legge, per cui, nella fattispecie in esame, ciò nonera possibile stante il contrasto con l’art. 21 D.lgs. n.64/2017; in secondo luogo, si sottolinea che il rinvio operatoal CCNL 2007 era stato azzerato, perché incompatibile conl’art. 21 D.lgs. n. 64/2017, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n.165/2001 che prevede che la contrattazione collettiva, inmateria di mobilità, era consentita nei limiti previsti dallenorme di legge. Tale interpretazione, secondo il Ministeroricorrente, veniva avvalorata dalla circostanza che, mentrevi era sul punto una espressa previsione della contrattazionecollettiva del 2001 e del 2007, tale disciplina non era statareiterata con il CCNL 2018.6. Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21299/20227. L’art. 1, comma 180, della legge n. 107/2015 ha delegato iNl umero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 12444/2026governo a disciplinare, tra l’altro, “[…] 8) la sinergia Deat a pubblicazione 04/05/2026l’unitarietà degli obiettivi nell’attività dei soggetti prepostialla promozione della cultura italiana all'estero; h) revisione,riordino e adeguamento della normativa in materia diistituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine direalizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra ilMinistero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale e il Ministero dell'istruzione, dell’Università edella Ricerca nella gestione della rete scolastica e dellapromozione della lingua italiana all'estero attraverso: 1) ladefinizione dei criteri e delle modalità di selezione,destinazione e permanenza in sede del personale docente eamministrativo; 2) la revisione del trattamento economicodel personale docente e amministrativo; 3) la previsionedella disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuolestraniere o internazionali; 4) la revisione della disciplinadell'insegnamento di materie obbligatorie secondo lalegislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano daaffidare a insegnanti a contratto locale […]”.È, quindi, intervenuto il d.lgs. n. 64/2017 che all’art. 21 deltesto originario, applicabile ratione temporis, ha dettato ladisciplina a regime, prevedendo che: “1. La permanenzaall'estero non può essere superiore, nell'arco dell'interacarriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolasticiconsecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettivaassunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separatida almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorionazionale. 2. Il personale di cui al presente capo può esseredestinato all'estero se assicura una permanenza in servizioall'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra inNumero registro generale 21299/2022Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26N umero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 12444/2026comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata dDaat a pubblicazione 04/05/2026gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i beneficiper il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, deldecreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18. 3. La destinazione da una ad altra sede all'estero èconsentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limitidelle risorse finanziarie disponibili”.L’art. 37 ha disciplinato il passaggio dal vecchio al nuovoregime statuendo che: “[…] 7. L'articolo 21, commi 1 e 2, siapplica al personale destinato all'estero dopo l'entrata invigore del presente decreto, ancorché incluso in graduatoriepubblicate precedentemente. 8. Il personale già destinatoall'estero alla data di entrata in vigore del presente decretopuò permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'interacarriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizioall'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 adecorrere dall'anno scolastico successivo al compimento didetto periodo”.La disciplina normativa ha, quindi, superato quellacontrattuale fino allora prevista dal CCNL 2006/09 secondocui era statuito, all’art. 116 (rubricato Durata del Servizioall’estero) che: “1. Il personale destinatario del presentecontratto può prestare servizio all’estero nelle istituzionidiverse dalle [OSCURATO:PERSONA] per non più di tre periodi,ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici.Tali periodi devono essere intervallati da un periodo diservizio effettivo in territorio metropolitano di almeno treanni. 2. Presso le [OSCURATO:PERSONA] può essere prestato un soloperiodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, coneventuale proroga di un anno a seguito di delibera delNumero registro generale 21299/2022Consiglio Superiore della suddetta scuola. 3. In via del tuttoN umero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 12444/2026eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole EuropeeDa,t a pubblicazione 04/05/2026in caso di nomina a direttore aggiunto di una scuola europeaconferita dal Consiglio superiore della predetta scuola, puòsvolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di noveanni, con eventuale proroga di un anno. 4. Il personale cheabbia prestato all’estero un solo periodo di servizio presso leistituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso ilettorati di italiano può essere destinato alle scuole europee,previo superamento delle specifiche prove di selezione ed acondizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre annidi servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro cheabbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdonodefinitivamente titolo a partecipare alle selezioni per ladestinazione all’estero. 5. Il personale che abbia prestato unperiodo di servizio presso le scuole europee può cumulare atale servizio solamente un periodo di cinque anni presso leistituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, e pressoi lettorati di italiano, purché utilmente collocato nellaspecifica graduatoria ed a condizione che, al rientrodall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo interritorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto isuddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titoloa partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero”.La disciplina contrattuale (art. 116 CCNL citato), peraltro, erastata già superata dall’art. 2, comma 4 novies, del d.l.225/2010 che testualmente prevedeva: “[…] 4-novies. Ilservizio all'estero del personale docente e amministrativodella scuola è prorogato, nella stessa sede, fino alraggiungimento di un periodo di permanenza non superiorecomplessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. LaNumero registro generale 21299/2022durata del servizio all'estero non può quindi essere superioreN umero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 12444/2026ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero noDnat a pubblicazione 04/05/2026si applica conseguentemente al personale che abbia giàprestato un servizio all'estero per un periodo pari o superioreai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese leprocedure di mobilità estero per estero relative al predettopersonale a tempo indeterminato in servizio presso leiniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso ilettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilitàdel personale in servizio presso le Scuole europee. Sonoaltresì assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sediparticolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione delpresente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 legraduatorie riformulate e aggiornate per la destinazioneall'estero del personale scolastico a tempo indeterminato,relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010”. Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 38 co.2 lettera m) del D.lgs. n. 64 13 aprile 2017.Deve, infine, osservarsi che la materia del servizio all’esterodel personale docente e amministrativo della scuola rientratra quelle riservate alla disciplina legislativa che non contienealcun richiamo all’intervento della contrattazione collettiva,ai sensi del disposto di cui all’art. 40 del D.lgs. n. 165/2001(art. 40 – “1. La contrattazione collettiva disciplina il rapportodi lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalitàpreviste dal presente decreto. Nelle materie relative allesanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai finidella corresponsione del trattamento accessorio, dellamobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limitiprevisti dalle norme di legge. Sono escluse dallaNumero registro generale 21299/2022contrattazione collettiva le materie attinentNi umero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 12444/2026all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto dDait a pubblicazione 04/05/2026partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelleafferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5,comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revocadegli incarichi dirigenziali, nonché' quelle di cui all'articolo 2,comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”).8. Alla stregua della ricostruzione normativa e contrattualesopra riportata, ritiene questa Corte che è del tutto destituitadi fondamento la tesi, sostenuta dalla ricorrente e fattapropria dai giudici di seconde cure, secondo cui lacontrattazione collettiva successiva avrebbe legittimamenterichiamato il trattamento di miglior favore previsto dal CCNL2006/2009.Invero, anche a voler prescindere dal rilievo che unadisposizione di tale contenuto sarebbe stata nulla percontrasto con le norme di legge sopra richiamate, va dettoche la clausola valorizzata dalla Corte territoriale non puòessere interpretata nei termini indicati nella sentenzaimpugnata perché l’art. 1, comma 10, del CCNL 2016/2018si limita a prevedere che: “10. Per quanto nonespressamente previsto dal presente CCNL, continuano atrovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL deiprecedenti comparti di contrattazione e le specifiche normedi settore, in quanto compatibili con le suddette disposizionie con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”.Si tratta di una disposizione di carattere generale con la qualele parti collettive, con il primo contratto successivoall’accorpamento dei comparti, hanno solo voluto richiamarele disposizioni contrattuali previgenti e ancora efficaci deiNumero registro generale 21299/2022singoli comparti di contrattazione, sempre se compatibili conN umero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 12444/2026la nuova disciplina e con le norme legislative. Data pubblicazione 04/05/2026In sintesi, deve rilevarsi che l’art. 116 del CCNL 2006-2009non risulta compatibile con la normativa di legge mediotempore introdotta con l’art. 21 del D.lgs. n. 64/2017, ilquale precede la redazione del CCNL 2016-2018 che risultastipulato il 19.4.2018; quest’ultimo contratto non ha recatoalcuna deroga al D.lgs. n. 64/2017 di talché non può ritenersiche lo stesso abbia implicitamente previsto la continuità diuna disciplina collettiva che nel frattempo era stata sostituitada una norma di legge.9. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di merito, la causa puòessere decisa nel merito con il rigetto della originariadomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].10. Le spese dell’intero giudizio vanno interamentecompensate tra le parti attesa la obiettiva difficoltà nellaricostruzione normativa (legislativa e contrattuale) dellamateria di cui è causa e la novità della questione esaminata.La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nell’interessedel Ministero dell’Istruzione iscritto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; accoglie ilricorso proposto nell’interesse del Ministero dell’Istruzioneiscritto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; cassa l'impugnata sentenza e, decidendonel merito, rigetta l’originaria domanda formulata da BuonoMaria. Compensa interamente tra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]