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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49389/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Torino del 24 marzo 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena complessiva di 3.150 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 20 del d.

Igs. n. 139 del 2006 (capo 1, per il quale è stata irrogata la pena di 400 euro di ammenda); 29 comma 1 del d.

Igs. n. 81 del 2008 (capo 2, per il quale è stata inflitta la pena di euro 2.000 di ammenda) e 43 comma 1 del d.

Igs. n. 81 del 2008 (capo 3, per il quale è stata inflitta la pena di euro 750 di ammenda); fatti accertati in Torino il 21 febbraio 2018. rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere applicato l'istituto della continuazione escludendo l'identità del disegno criminoso dell'imputato, che si sarebbe sottratto agli adempimenti di legge non per imperizia o negligenza, ma piuttosto per celare la sua attività illecita, risulta manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata, con valutazione di merito non illogica e dunque non sindacabile in questa sede, ritenuto non applicabile l'art. 81 cod. pen. in ragione della "evidente connotazione colposa" dei reati, non avendo peraltro il ricorrente allegato, né nel giudizio di merito, né tantomeno in questa sede, elementi concreti idonei a supportare una ricostruzione differente dell'elemento soggettivo sotteso alla commissione delle contravvenzioni contestate, non potendosi ritenere decisiva in tal senso la precedente condanna dell'imputato per altri fatti, tema questo peraltro evocato nel ricorso in termini generici e assertivi.

Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Torino del 24 marzo 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena complessiva di 3.150 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 20 del d. Igs. n. 139 del 2006 (capo 1, per il quale è stata irrogata la pena di 400 euro di ammenda); 29 comma 1 del d. Igs. n. 81 del 2008 (capo 2, per il quale è stata inflitta la pena di euro 2.000 di ammenda) e 43 comma 1 del d. Igs. n. 81 del 2008 (capo 3, per il quale è stata inflitta la pena di euro 750 di ammenda); fatti accertati in Torino il 21 febbraio 2018. rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere applicato l'istituto della continuazione escludendo l'identità del disegno criminoso dell'imputato, che si sarebbe sottratto agli adempimenti di legge non per imperizia o negligenza, ma piuttosto per celare la sua attività illecita, risulta manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata, con valutazione di merito non illogica e dunque non sindacabile in questa sede, ritenuto non applicabile l'art. 81 cod. pen. in ragione della "evidente connotazione colposa" dei reati, non avendo peraltro il ricorrente allegato, né nel giudizio di merito, né tantomeno in questa sede, elementi concreti idonei a supportare una ricostruzione differente dell'elemento soggettivo sotteso alla commissione delle contravvenzioni contestate, non potendosi ritenere decisiva in tal senso la precedente condanna dell'imputato per altri fatti, tema questo peraltro evocato nel ricorso in termini generici e assertivi. Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
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