Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:255
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989J0295 - IT
Avis juridique important
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61989J0295
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 18 GIUGNO 1991. - [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], REGIONE [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] - ITALIA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-295/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02967
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[OSCURATO:PERSONA] chiave
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Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici - Direttiva 71/305/CEE - Assegnazione degli appalti - [OSCURATO:PERSONA] anormalmente basse - Esclusione automatica - Inammissibilità - Obbligo di istituire un procedimento di verifica - [OSCURATO:PERSONA] soggette a verifica
(Direttiva del Consiglio 71/305/CEE, art. 29, n. 5)
[OSCURATO:PERSONA]
L' art. 29, n. 5, della direttiva 71/305, da cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono scostarsi in misura sostanziale nel recepirne le norme, vieta a questi ultimi di emanare disposizioni che prescrivano l' esclusione d' ufficio dagli appalti di lavori pubblici di talune offerte determinate secondo un criterio matematico, invece di obbligare l' amministrazione aggiudicatrice ad applicare la procedura di verifica in contraddittorio prevista dalla direttiva.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono prescrivere la verifica delle offerte quando queste appaiano anormalmente basse e non solo quando siano manifestamente anormalmente basse.
(In questa sentenza, la Corte si pronuncia negli stessi termini di cui alla sentenza 22 giugno 1989, [OSCURATO:PERSONA], causa 103/88, Racc. pag. 1839, in merito a questioni sostanzialmente identiche).
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-295/89,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunale amministrativo regionale del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (Italia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:SOCIETA]
e
[OSCURATO:PERSONA] per lo sviluppo industriale del comune di [OSCURATO:PERSONA],
Regione [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:SOCIETA],
[OSCURATO:SOCIETA],
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 29, n. 5, della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, [OSCURATO:PERSONA] e R. Joliet, giudici,
(motivazione non riportata)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale amministrativo regionale del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 7 aprile 1989, dichiara:
[OSCURATO:PERSONA]
1) L' art. 29, n. 5, della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di emanare disposizioni che prescrivano l' esclusione d' ufficio dagli appalti di lavori pubblici di talune offerte determinate secondo un criterio matematico, invece di obbligare l' amministrazione aggiudicatrice ad applicare la procedura di verifica in contraddittorio prevista dalla direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] membri, nel recepire la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, non possono scostarsi in misura sostanziale da quanto prescrive l' art. 29, n. 5, della stessa direttiva.
3) L' art. 29, n. 5, della direttiva 71/305/CEE del Consiglio consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prescrivere la verifica delle offerte quando queste appaiano anormalmente basse e non solo quando siano manifestamente anormalmente basse.