CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 20145/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; —~ Fuoioiico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO/ ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio CJ (1,1,CLUijícietig S C rrn Mi() mvf. ó L. 43112p2,0 ,ut. don Ritenuto che 1. Con la sentenza in epigrafe, pronunciata in data 14.4.2022, la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Salerno, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 56- 575, 337, 582-585, 635, comma 2, cod. pen. Secondo la Corte d'appello il difensore dell'imputato doveva ritenersi non legittimato a proporre impugnazione in quanto privo di mandato dal momento che, in data 11 ottobre 2021, il Nouar aveva nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con revoca di ogni precedente difensore. Riteneva altresì che non fosse possibile la ratifica dell'operato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva redatto il gravame, dal momento che il mandato ad impugnare non era surrogabile dalla presenza dell'imputato all'udienza del giudizio di impugnazione, dovendo tale mandato essere conferito anteriormente alla preposizione dell'impugnazione. 2. Avverso tale sentenza l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Nouar, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si censura il travisamento delle risultanze processuali e la violazione dell'art. 96 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nella lettura delle risultanze processuali dal momento che dalla successione degli atti di nomina dei difensori di fiducia risulterebbe che, al momento della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non vi era stata revoca dei difensori precedenti, sicché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era ancora difensore dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 96 cod. proc. pen. Secondo la difesa, l'eventuale revoca temporanea del mandato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] non lo avrebbe privato della legittimazione a proporre appello. Egli, infatti, era sempre stato il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], tanto nel giudizio di primo grado, quanto in appello, svolgendo effettiva attività difensiva, mentre le altre nomine avrebbero avuto tutte breve durata. Per tale ragione dovrebbe trovare applicazione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale deve ritenersi valida la nomina del difensore anche se effettuata senza le formalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen. ove vi siano elementi inequivoci dai quali la designazione risulti effettuata per facta condudentia. Nella specie tali elementi erano costituiti dalla revoca soltanto temporanea della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il cui operato sarebbe comunque stato sostanzialmente ratificato dallo 3aouad nell'udienza avanti alla Corte d'appello, la quale assumeva rilevanza proprio in quanto inserita nel contesto del susseguirsi di ripetute nomine dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la sentenza sia annullata con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Dagli atti processuali, il cui esame è consentito in sede di legittimità per la natura processuale della questione, risulta che lo Jaouad aveva nominato e revocato in rapida successione diversi difensori. In particolare, e limitando l'indagine a quanto accaduto in prossimità della proposizione dell'appello avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Salerno, risulta che nel corso del giudizio di primo grado l'imputato era difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, dall'intestazione della sentenza del GUP risulta che il 9.8.2021 era stata nominata difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca dei precedenti difensori. In data 27 settembre 2021 aveva conferito la nomina all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. A questa era poi seguita, in data 11 ottobre 2021 la nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno. Con successivo atto ricevuto dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di Salerno in data 13 ottobre 2021, lo Jaouad aveva nominato difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], contestualmente revocando ogni altra nomina in precedenza fatta. Pertanto, al momento della proposizione dell'appello, avvenuta in data 5 novembre 2021, difensore di fiducia dello Jaouad era unicamente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sicché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato alla proposizione dell'impugnazione. Di conseguenza non sussiste alcun travisamento delle risultanze processuali, avendo la Corte d'appello correttamente valutato la documentazione in atti. 3. Anche il secondo motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 571, terzo comma, cod. proc. pen. legittimato a proporre impugnazione è il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento da impugnare, ovvero il difensore nominato a tal fine. Pur non essendo necessario uno specifico mandato (come richiesto per l'impugnazione della sentenza contumaciale fino alla modifica introdotta dall'art. 46, della legge n. 479 del 1999), occorre tuttavia che la nomina del difensore preesista all'impugnazione, e che il mandato sia conferito anteriormente ad essa.Il necessario rispetto di tali formalità impedisce di ritenere equipollente la presenza dell'imputato in udienza, come prospettato dal difensore. Le pronunce di questa Corte richiamate dal ricorrente, infatti, (oltre a essere espressione di un orientamento non univoco della giurisprudenza di legittimità) non risultano pertinenti al caso di specie, riferendosi esse al diverso tema concernente le modalità di nomina del difensore di fiducia, e la possibilità che questa sia desumibile da comportamenti concludenti ed inequivoci. Diversamente, nel caso in esame si è in presenza di un'impugnazione proposta da un difensore la cui nomina era stata espressamente revocata dall'imputato, il quale aveva perciò chiaramente manifestato la volontà di privarlo del mandato difensivo, conferendolo ad un altro professionista. Irrilevante è, in tale contesto, la circostanza che successivamente lo Jouadi abbia nuovamente nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non potendo ciò valere come circostanza univocamente significativa della volontà di ratificare atti da quello compiuti nel momento in cui era privo di mandato e scontrandosi tale possibilità con l'espressa previsione dell'art. 571, terzo comma, cod. proc. pen. sopra richiamato. Pertanto, la decisione della Corte territoriale ha escluso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimato a proporre l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado va esente da censure. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella ca