CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 42391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 7 settembre 2023 il difensore dell'imputato ha inoltrato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nelle ragioni del ricorso. Ritenuto in fatto E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Milano del 31 ottobre 2022, che ha confermato quella del tribunale di Milano, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, con le aggravanti dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità e dei più fatti di bancarotta, da lui commessi in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita il 5 marzo 2015. 1.Sono stati articolati tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Un primo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale, difettando la prova, in capo all'imputato, del ruolo effettivo di amministratore, attribuito a tale [OSCURATO:PERSONA] - anche per la veste a costui assegnata nella [OSCURATO:PERSONA], committente della fallita - dalle deposizioni assunte, che, di contro, avrebbero relegato Dotti nella marginale posizione di "autista" dell'amministratore di fatto; tra l'altro, le dichiarazioni rilasciate dall'imputato al curatore sarebbero state valutate in modo contraddittorio, da un lato mendaci e dall'altro di natura confessoria. 1.2. Il secondo motivo ha denunciato i medesimi vizi con riferimento alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale fraudolenta, integrato dal dolo specifico di profitto o di recar nocumento ai creditori, nel caso in esame non provato ed accompagnato da motivazione apparente. 1.3.11 terzo motivo ha nella sostanza "replicato" le doglianze espresse con il primo motivo, concentrandosi sul presunto vizio di motivazione - esteso all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta impropria - in quanto l'assunzione formale della carica di amministratore non sarebbe dato univocamente sufficiente ad attribuire al prevenuto compiti di effettiva gestione, avendo egli riferito di nulla sapere dell'attività della società e dunque fornito elementi di segno opposto rispetto a quelli illogicamente valorizzati dalla Corte di merito. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, sono generici e manifestamente infondati. Mette conto ricordare i consolidati principi di diritto, espressi da questa Corte, secondo i quali è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già disattese dal giudice del gravame di merito o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex multis, Sez. 4, n. 18826 del 9/2/12, Pezzo, Rv. 253849; sez. 6, n.23014 del 29/4/21, B., Rv. 281521; sez. 4, n.34270 del 3/7/07, Scicchitano, Rv. 236945), come del pari inammissibile si rivela il motivo di ricorso attraverso il quale si chiede al Collegio, surrettiziamente, una rivalutazione del quadro probatorio ricostruito con coerenza e logicità di argomentazioni dalla Corte d'Appello. Ed invece, il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", restando preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Tanto premesso, la Corte territoriale, anche con il richiamo delle argomentazioni espresse dal giudice di primo grado in un contesto di c.d. doppia conforme, ha illustrato con motivazione piana, logica, condivisibile nei contenuti e certamente immune da vizi di illogicità, che la concretezza ed effettività dell'inserimento organico dell'imputato nella compagine amministrativa della società fallita, ancorchè eventualmente sinergico al ruolo svolto da un co- amministratore di fatto, è desumibile non solo dalla pur significativa attribuzione della veste di amministratore unico per quasi tutta la durata della vita societaria e dall'acquisizione integrale del capitale di rischio, ma da taluni indicatori specifici, di soddisfacente ed integrativa valenza probante, in particolare: la deposizione del teste Marcandelli, secondo la quale "il conferimento degli incarichi" all'interno dell'[OSCURATO:PERSONA], provenisse anche da [OSCURATO:PERSONA] (pag.2); le dichiarazioni rese dall'imputato stesso alla curatela fallimentare, nel corso delle convocazioni successive alla dichiarazione di fallimento, che, per un verso, ha riferito di non mai subito intromissioni di terzi nell'esercizio delle mansioni di amministratore e, per altro verso, pur negando di essere al corrente dei dettagli della gestione, ha comunque interloquito sulle cause del dissesto, additandole nella crisi del mercato edilizio e nel venir meno delle aspettative nei rapporti commerciali con alcuni clienti dell'impresa, mostrando allora complessiva padronanza dell'andamento societario(pag. 2 e 5);ed infine, la deposizione del teste Galeazzi, primo formale amministratore della società, che ha riferito di non poter fornire puntuali informazioni sugli accordi intercorsi tra Dotti e il cognato Pizzigalli e che, in ogni caso, pur in posizione subordinata rispetto a quella del Pizzigalli, l'imputato si occupasse - ben lungi, dunque, dall' immedesimarsi in una mera "testa di legno" - del magazzino e svolgesse altre mansioni operative (pag.5). La difesa del ricorrente, nella sostanziale vaghezza delle proposizioni e nel tentativo di stimolare il collegio ad una non consentita rivisitazione del costrutto probatorio, richiama emergenze - i rapporti commerciali tra la fallita e la [OSCURATO:PERSONA], riconducibile al citato Pizzigalli - che si scostano dall'essenza del percorso espositivo ed omette di confrontarsi con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata. 2.Ad ogni buon conto, quand'anche - nella migliore delle ipotesi per il ricorrente - egli fosse stato reclutato con il compito del prestanome, la scelta da lui eseguita - certamente preordinata e consapevole, avendo egli evitato di contribuire all'individuazione del possibile amministratore di fatto, sulla cui figura insistono i motivi di ricorso - non lo esimerebbe da penale responsabilità alla luce del condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'uno in base al quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione in frode ai creditori, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto solo investito formalmente della carica di amministratore (quand'anche, dunque, testa di legno), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Cass. sez. 5 n.54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166; Cass. sez. 5 n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251); e l'altro, attento ad allontanare il pericolo di un'affermazione di responsabilità di posizione, che àncora alla violazione oggettiva del dovere previsto dalla legge di ostensione dell'impianto contabile la necessità della prova dell'esistenza del dolo specifico di assicurare a taluno un ingiusto profitto (es. sez. 5 n. 44293 del 17/11/2005 Liberati, Rv. 232816), nella fattispecie concretamente e razionalmente desunto dal rifiuto dell'imputato di collaborare ad una compiuta ricostruzione degli accadimenti aziendali e di fornire qualsiasi informazione sulla sorte della contabilità e soprattutto sulla riconducibilità a terzo, amministratore occulto a lui ben noto, della responsabilità della sua mancata ostensione. E del pari, a riguardo dell'affermazione di reità per il delitto di bancarotta c.d. fiscale, per le medesime argomentazioni varrebbe il consolidato principio ermeneutico secondo il quale l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (ex multis, Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767). 3.11 secondo motivo di ricorso - il cui esame può essere ricollegato alle osservazioni testè formulate - è, del pari, aspecifico e manifestamente infondato, tenuto conto della ritenuta - e correttamente esplicitata in sentenza, con motivazione esauriente (pag.6) - "macroscopicità" delle omissioni attribuibili all'imputato, sotto il profilo contabile, anche per la mancata redazione dei bilanci, sotto il profilo del sistematico inadempimento erariale ed in considerazione della evidente ricaduta dell'allarmante "vuoto" sulle aspettative creditorie, che non hanno potuto beneficiare delle financo approssimative notizie sulla esistenza e destinazione delle risorse liquide e dei cespiti aziendali e sulla consistenza del debito complessivo, enucleato solo ex post, a seguito delle insinuazioni allo stato passivo del fallimento. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in