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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 41993/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTE Mato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicando al predetto la pena concordata di anni tre, mesi 8 giorni 20 di reclusione ed C 108.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 co. 1 e 3 lett. a) e lett. d), e comma 3 ter lett. b) d.

Igs. 286 del 1998.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, che denuncia il difetto di correlazione tra la richiesta formulata dalle parti e la sentenza ex art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen..

3. L'impugnazione proposta è inammissibile.

Deve rilevarsi come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.Ciò premesso, la lamentata mancanza di corrispondenza tra il contenuto dell'istanza formulata dalle parti e la sentenza è del tutto infondata: l'esame degli atti, p 2,1.«, consentito in ragione della natura dell'eccezione sollevata, ha cansimt-i-t-e- infatti di verificare che la pena applicata cofrisponde esattamente alla richiesta congiunta di applicazione della pena, come risultante dal verbale di udienza; trattasi peraltro di pena inflitta non illegale.

3.2. Sebbene la doglianza rientri astrattamente nelle ipotesi previste dalla nuova disciplina richiamata (il cui regime è applicabile al caso in esame, in quanto l'accordo per il patteggiamento è intervenuto successivamente alla entrata in vigore della L. 103 del 2017), il riferimento a tali categorie risulta inconferente e le argomentazioni poste a sostegno della lamentata violazione si appalesano del tutto generiche ed assertive, oltre err.9- nonutosufficienti, avendo omesso il ricorrente di specificare quale sarebbe stata la pena finale concordata, quali fossero i passaggi intermedi per addivenire alla stessa, ed in quali atti, eventualmente, fosse ravvisabile un tale accordo.

4. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente /quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. t P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 settembre 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTE Mato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicando al predetto la pena concordata di anni tre, mesi 8 giorni 20 di reclusione ed C 108.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 co. 1 e 3 lett. a) e lett. d), e comma 3 ter lett. b) d. Igs. 286 del 1998. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, che denuncia il difetto di correlazione tra la richiesta formulata dalle parti e la sentenza ex art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen.. 3. L'impugnazione proposta è inammissibile. Deve rilevarsi come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.Ciò premesso, la lamentata mancanza di corrispondenza tra il contenuto dell'istanza formulata dalle parti e la sentenza è del tutto infondata: l'esame degli atti, p 2,1.«, consentito in ragione della natura dell'eccezione sollevata, ha cansimt-i-t-e- infatti di verificare che la pena applicata cofrisponde esattamente alla richiesta congiunta di applicazione della pena, come risultante dal verbale di udienza; trattasi peraltro di pena inflitta non illegale. 3.2. Sebbene la doglianza rientri astrattamente nelle ipotesi previste dalla nuova disciplina richiamata (il cui regime è applicabile al caso in esame, in quanto l'accordo per il patteggiamento è intervenuto successivamente alla entrata in vigore della L. 103 del 2017), il riferimento a tali categorie risulta inconferente e le argomentazioni poste a sostegno della lamentata violazione si appalesano del tutto generiche ed assertive, oltre err.9- nonutosufficienti, avendo omesso il ricorrente di specificare quale sarebbe stata la pena finale concordata, quali fossero i passaggi intermedi per addivenire alla stessa, ed in quali atti, eventualmente, fosse ravvisabile un tale accordo. 4. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente /quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024 Il Consigliere