CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 30087/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Oggi, 23 LIG, 2024 SENTENZA Sul ricorso proposto da: n DT"-, 1\.1 , .) [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/02/2024 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia, emessa dal Tribunale di Palermo in data 15/11/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, in relazione al reato di cui all'art. 10 d.l. n. 14 del 2017 a lui ascritto. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'omesso esame del motivo di appello concernente la mancata verifica dell'eventuale stazionamento del ricorrente nell'area oggetto del divieto del Questore. Si censura la sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente il semplice accesso all'area, laddove il divieto del Questore aveva la finalità di impedire al [OSCURATO:PERSONA] l'esercizio dell'attività di posteggiatore abusivo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza della censura dedotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve invero convenirsi con il Procuratore Generale in ordine alla irrilevanza della questione prospettata dalla difesa con riferimento alla mancanza di elementi idonei a comprovare uno "stazionamento" del [OSCURATO:PERSONA] nella piazza palermitana compresa nell'area a lui interdetta dal provvedimento del Questore (emesso ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 come modificato dal d.l. n. 113 del 2018): provvedimento con cui era stato appunto vietato, al ricorrente, l'accesso in alcune aree del capoluogo siciliano. Deve osservarsi, al riguardo, che - prescindendo dal fatto che gli operanti non hanno colto un mero transito del [OSCURATO:PERSONA] nella piazza a lui interdetta, trovandosi egli fermo nei pressi della fermata dell'autobus in compagnia di altre due persone (cfr. la quarta pagina della sentenza impugnata, priva di numerazione) - ogni approfondimento in ordine alle ragioni della presenza del ricorrente nella piazza appare ultroneo, non solo perchè la norma incriminatrice punisce il contravventore al "divieto di accesso", ma anche perché il provvedimento impugnato aveva avuto cura di precisare, come disposto dal citato art. 10, comma 2, i percorsi alternativi che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto utilizzare se si fosse trovato in zona per esigenze di mobilità, salute o lavoro (cfr. la quinta pagina della sentenza). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 luglio 2024 I