CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18230/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce congiuntamente l'inosservanza degli artt. 337 e 341-bis cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione su tali punti; Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Considerato il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio è parimenti inammissibile, in quanto, a tacere della genericità delle censure proposte, si risolve nella sollecitazione a un nuovo di esame di merito sui punti censurati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio