CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03302/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 34638-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 18.12.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti e di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunzia violazione di legge nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza del fatto di live entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 - ed il secondo motivo di ricorso - con cui si censura il vizio motivazionale in ordine alla assenza di prove sufficienti a sostegno della condanna per il delitto di furto - sono entrambi indeducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso - con cui si lamenta la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti e, in generale, la giustificazione del trattamento sanzionatorio - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili siccome fondate sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec