CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 1970
Cassazione n. 17539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1970 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art 61 nr 11. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione per la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art 640 cp e la violazione di legge in relazione alla fattispecie incriminatrice ritenuta. Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che ha individuato le ragioni per l'affermazione della responsabilità dell'imputato, non indica specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Stefmo, P , Z (_S1 [OSCURATO:PERSONA] sy:7