CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15971/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Venezia lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per la cessione dello stupefacente, posto che la cessione dello stupefacente non si è perfezionata, non essendosi perfezionato l'accordo e non essendovi stato alcun passaggio di danaro e di stupefacente; con il secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Cavallini, che si trovava sul posto all'interno della propria auto e che ha osservato la dinamica dei fatti, deducendo altresì l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del suddetto teste; con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e lamenta l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che dall'attività di osservazione svolta dagli operatori di polizia che sorvegliavano la zona e che hanno avuta diretta percezione dei fatti emerge che l'imputato sopraggiungeva a bordo di una bicicletta, la parcheggiava, prelevava un pacchetto dal cestino portaoggetti della bici, entrava nell'abitacolo di una panda, portando con sé in auto ciò che aveva preso dal cestino. .11 sovrintendete Miccoli ha dichiarato di aver visto che l'imputato ha consegnato qualcosa alla conducente dell'auto, tale [OSCURATO:PERSONA] la quale, alla vista degli operanti, gettava dal finestrino un pacchetto che veniva poi recuperato contenente un grammo di cocaina. Peraltro, dall'analisi del contenuto del telefono della Cavallini si riscontrava una chiamata effettuata all'imputato. Il giudice ha quindi ritenuto che le dichiarazioni rese dalla Cavallini, che ha ammesso di essere assuntrice di sostanza stupefacente e di aver acquistato cocaina dall'imputato odierno ricorrente, forniscono solo una ulteriore conferma di quanto constatato dagli agenti in ordine al completo perfezionarsi dello scambio dello stupefacente. Altrettanto manifestamente infondata è la doglianza con cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità della dichiarazione resa dalla teste Cavallini, in quanto, come esposto, anche espungendo dallo spettro valutativo le risultanze indicate come inutilizzabili dal ricorrente, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile un complesso indiziario di consistente spessore dimostrativo, in quanto basato su una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, fondata sulle dichiarazioni rese dagli operanti di polizia. Si osserva inoltre che doglianza relativa all'attendibilità della suddetta teste non è stata dedotta con i motivi di appello. Dalla sintesi dei motivi di appello emerge che il gravame concerneva l'affermazione della penale responsabilità, la disapplicazione della contestata recidiva, la mancata concessione delle attenuanti generiche, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. La doglianza è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice ha richiamato i numerosi precedenti penali di cui ha aggravato l'imputato, non solo di natura specifica, rilevando inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto l'affidamento in prova per altro titolo e che durante l'esecuzione della misura aveva commesso il reato in contestazione, così dimostrando una pervicacia nella condotta criminale ed una mancanza di revisione critica, elemento che costituisce conferma della maggiore pericolosità e che impedisce il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in assenza, peraltro, di ulteriori elementi positivi valutabili. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile l'istituto di cui all'art.131 bis cod. pen. in ragione della commissione del fatto durante il godimento di una misura alternativa alla detenzione concessa proprio per favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbrai