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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 04606/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 9 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui al capo 1 (artt. 74, 80, comma 1 lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416, 416-bis.1 cod. pen.) in relazione alla partecipazione a due associazioni per delinquere, la prima finalizzata al traffico di stupefacenti all'interno del carcere di Catanzaro, la seconda finalizzata alla realizzazione di delitti di cui all'art. 391-ter e 319 cod. pen., introducendo nello stesso carcere dispositivi telefonici, sim card e schede telefoniche intestate fittiziamente a terzi; nonché ai reati di cui ai capi 23 (artt. 110, 391-ter cod. pen.), 30 ( artt. 110, 391-ter cod. pen.) e 38 (artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio avente ad oggetto il traffico di stupefacenti, essendo stati considerati a proposito i medesimi elementi posti a base della intraneità all'altro sodalizio e senza considerare la unicità dell'episodio sub capo 38, laddove provato.

Non vi è alcun elemento, al di là del pregiudizio fondato sul rapporto con la figlia Giada, che sostanzi la ritenuta partecipazione associativa.

Peraltro, anche il compendio captativo posto a base della ipotesi sub capo 38, risulta oggetto di una forzatura interpretativa facendo verosimile riferimento ad un apparecchio telefonico e non potendosene desumere la diversa natura da quanto poi rinvenuto a [OSCURATO:PERSONA], comprendente mini-smartphone e accessori, oltre la sostanza stupefacente, invece riconducibile ad apporti di altri soggetti.

2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione associativa alla seconda associazione per delinquere, sulla base di elementi riguardanti la prima associazione e sul pregiudizio fondato sui rapporti del ricorrente con la figlia Giada.

Non è stata considerata la valenza favorevole proveniente dalla captazione di cui al prog. 194 Rit 2494 del 2021, da cui si desume l'estraneità del ricorrente a qualsiasi logica associativa, né l'occasionalità dei due distanti episodi di cui ai capi /1 23 e

30.2.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 e 391-ter cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 23, 30 e

38. In particolare, quanto al capo 23, non si comprende come le captazioni considerate tra il ricorrente e la figlia possano costituire base probatoria evidenziandosi la mancanza di dolo concorsuale; quanto al capo 30, la ordinanza ha ritenuto di desumere il dato ignoto da un dato noto riguardante un altro evento contestato al capo 38; quanto al capo 38, la stessa ordinanza ha apoditticamente riferito al ricorrente la sostanza stupefacente sequestrata a [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Con il quarto motivo violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla aggravante mafiosa in ordine alla quale la ordinanza non spende alcuna motivazione.

2.5. Con il quinto motivo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e, segnatamente, alla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, rispetto alla marginalità della posizione del ricorrente e alla sporadicità e risalenza nel tempo dei reati fine, collocabili al più tardi nell'agosto 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2. Il primo motivo è fondato.

Posta l'indiscussa esistenza della associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti destinato all'interno del carcere di Catanzaro, la messa a disposizione del ricorrente in favore del sodalizio è solo genericamente affermata e desunta dalla commissione dei reati-fine e dalla messa a disposizione delle direttive della figlia e, dunque, del genero detenuto.

L'assunto, invero, non tiene conto che il capo 23 e il capo 30 riguardano reati- fine dell'altra associazione mentre la condotta di cui al capo 38 - a parte quanto si dirà a proposito - è la sola ipotesi riguardante la introduzione di stupefacente in carcere per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], al quale - dopo i contatti con il ricorrente - sono rinvenuti, telefonini, strumenti elettronici e stupefacente, cosicché si palesa la insufficienza del solo riferimento del ricorrente alle indicazioni della figlia, coinvolta in entrambe le associazioni, dovendosi dimostrare l'effettivo e consapevole suo contributo al sodalizio finalizzato al traffico di droga in carcere.

3. Il secondo motivo è infondato.3.1.

La ordinanza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ritiene il valore sintomatico del compendio intercettivo circa la spinta solidaristica e la sinergia delle condotte, valorizzando quelle del ricorrente di acquisizione degli strumenti, poi rinvenuti al Tormento, presso l'esercizio commerciale come indicatogli dalla figlia Giada, compagna del Gaglianese - detenuto - a capo delle due compagini associative, designandosi la consapevole sinergia realizzata tra i vari soggetti per realizzare la finalità criminosa.

A tale riguardo milita il coinvolgimento del ricorrente nei due episodi sub 23 e 30, non illogicamente affermato: nel primo, il ricorrente - su richiesta della figlia - ritira presso un negozio delle sim che consegnerà alla figlia, la quale - a sua volta - le inserirà nei telefoni e li recherà al Corasaniti (agente di custodia) che, a sua volta, li farà pervenire al detenuto Gaglianese, in contatto con la donna; nel secondo, il ricorrente invita il Tormento a recarsi presso la sua abitazione per ritirare "due completini" (secondo l'imputazione, due schede telefoniche) prima di recarsi alla casa circondariale di Catanzaro - ove avrebbe espletato il colloquio con il figlio detenuto - dimostrandosene la effettiva consegna anche da una successiva conversazione in cui il Tormento manifesta la sua preoccupazione di essere scoperto per essere pieno di cose addosso.

4. Il terzo motivo è fondato limitatamente al capo 38, essendo per questa ipotesi apoditticamente ascritto al ricorrente lo stupefacente rinvenuto al Tormento, riguardando - invece - il dato captativo considerato la sola consegna di "una scatolina" da parte del ricorrente al Tormento, che si lamenta di essere già "pieno come un uovo", essendo - evidentemente - rifornito aliunde di quanto sequestratogli il giorno dopo (cinque telefoni, otto cavi di alimentazione USB e tre involucri di supefacente).

In relazione agli altri due capi di provvisoria imputazione, il motivo è genericamente proposto in fatto rispetto al non illogico apparato argomentativo a sostegno della gravità indiziaria alla base del contributo concorsuale del ricorrente alla introduzione degli apparecchi telefonici in carcere, secondo il percorso argomentativo sopra già richiamato fondato su una incensurabile valutazione del dato captativo considerato (v. pg. 16 e sg. della ordinanza impugnata).

5. Il quarto motivo è fondato, in assenza di qualsiasi motivazione alla base del riconoscimento della aggravante mafiosa, il cui riconoscimento è soltanto citato nell'ambito della valutazione delle esigenze cautelari.

6. Il quinto motivo è assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi, dovendosi le esigenze cautelari rivalutare all'esito del nuovo esame sul piano della gravità indiziaria.7.

Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio in ordine alla gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa del ricorrente con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla associazione di cui all'art. 416 cod. pen., nell'ambito del capo 1, e in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, di cui al capo 38, con conseguente rivalutazione delle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 9 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui al capo 1 (artt. 74, 80, comma 1 lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416, 416-bis.1 cod. pen.) in relazione alla partecipazione a due associazioni per delinquere, la prima finalizzata al traffico di stupefacenti all'interno del carcere di Catanzaro, la seconda finalizzata alla realizzazione di delitti di cui all'art. 391-ter e 319 cod. pen., introducendo nello stesso carcere dispositivi telefonici, sim card e schede telefoniche intestate fittiziamente a terzi; nonché ai reati di cui ai capi 23 (artt. 110, 391-ter cod. pen.), 30 ( artt. 110, 391-ter cod. pen.) e 38 (artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio avente ad oggetto il traffico di stupefacenti, essendo stati considerati a proposito i medesimi elementi posti a base della intraneità all'altro sodalizio e senza considerare la unicità dell'episodio sub capo 38, laddove provato. Non vi è alcun elemento, al di là del pregiudizio fondato sul rapporto con la figlia Giada, che sostanzi la ritenuta partecipazione associativa. Peraltro, anche il compendio captativo posto a base della ipotesi sub capo 38, risulta oggetto di una forzatura interpretativa facendo verosimile riferimento ad un apparecchio telefonico e non potendosene desumere la diversa natura da quanto poi rinvenuto a [OSCURATO:PERSONA], comprendente mini-smartphone e accessori, oltre la sostanza stupefacente, invece riconducibile ad apporti di altri soggetti. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione associativa alla seconda associazione per delinquere, sulla base di elementi riguardanti la prima associazione e sul pregiudizio fondato sui rapporti del ricorrente con la figlia Giada. Non è stata considerata la valenza favorevole proveniente dalla captazione di cui al prog. 194 Rit 2494 del 2021, da cui si desume l'estraneità del ricorrente a qualsiasi logica associativa, né l'occasionalità dei due distanti episodi di cui ai capi /1 23 e 30.2.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 e 391-ter cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 23, 30 e 38. In particolare, quanto al capo 23, non si comprende come le captazioni considerate tra il ricorrente e la figlia possano costituire base probatoria evidenziandosi la mancanza di dolo concorsuale; quanto al capo 30, la ordinanza ha ritenuto di desumere il dato ignoto da un dato noto riguardante un altro evento contestato al capo 38; quanto al capo 38, la stessa ordinanza ha apoditticamente riferito al ricorrente la sostanza stupefacente sequestrata a [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla aggravante mafiosa in ordine alla quale la ordinanza non spende alcuna motivazione. 2.5. Con il quinto motivo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e, segnatamente, alla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, rispetto alla marginalità della posizione del ricorrente e alla sporadicità e risalenza nel tempo dei reati fine, collocabili al più tardi nell'agosto 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. Il primo motivo è fondato. Posta l'indiscussa esistenza della associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti destinato all'interno del carcere di Catanzaro, la messa a disposizione del ricorrente in favore del sodalizio è solo genericamente affermata e desunta dalla commissione dei reati-fine e dalla messa a disposizione delle direttive della figlia e, dunque, del genero detenuto. L'assunto, invero, non tiene conto che il capo 23 e il capo 30 riguardano reati- fine dell'altra associazione mentre la condotta di cui al capo 38 - a parte quanto si dirà a proposito - è la sola ipotesi riguardante la introduzione di stupefacente in carcere per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], al quale - dopo i contatti con il ricorrente - sono rinvenuti, telefonini, strumenti elettronici e stupefacente, cosicché si palesa la insufficienza del solo riferimento del ricorrente alle indicazioni della figlia, coinvolta in entrambe le associazioni, dovendosi dimostrare l'effettivo e consapevole suo contributo al sodalizio finalizzato al traffico di droga in carcere. 3. Il secondo motivo è infondato.3.1. La ordinanza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ritiene il valore sintomatico del compendio intercettivo circa la spinta solidaristica e la sinergia delle condotte, valorizzando quelle del ricorrente di acquisizione degli strumenti, poi rinvenuti al Tormento, presso l'esercizio commerciale come indicatogli dalla figlia Giada, compagna del Gaglianese - detenuto - a capo delle due compagini associative, designandosi la consapevole sinergia realizzata tra i vari soggetti per realizzare la finalità criminosa. A tale riguardo milita il coinvolgimento del ricorrente nei due episodi sub 23 e 30, non illogicamente affermato: nel primo, il ricorrente - su richiesta della figlia - ritira presso un negozio delle sim che consegnerà alla figlia, la quale - a sua volta - le inserirà nei telefoni e li recherà al Corasaniti (agente di custodia) che, a sua volta, li farà pervenire al detenuto Gaglianese, in contatto con la donna; nel secondo, il ricorrente invita il Tormento a recarsi presso la sua abitazione per ritirare "due completini" (secondo l'imputazione, due schede telefoniche) prima di recarsi alla casa circondariale di Catanzaro - ove avrebbe espletato il colloquio con il figlio detenuto - dimostrandosene la effettiva consegna anche da una successiva conversazione in cui il Tormento manifesta la sua preoccupazione di essere scoperto per essere pieno di cose addosso. 4. Il terzo motivo è fondato limitatamente al capo 38, essendo per questa ipotesi apoditticamente ascritto al ricorrente lo stupefacente rinvenuto al Tormento, riguardando - invece - il dato captativo considerato la sola consegna di "una scatolina" da parte del ricorrente al Tormento, che si lamenta di essere già "pieno come un uovo", essendo - evidentemente - rifornito aliunde di quanto sequestratogli il giorno dopo (cinque telefoni, otto cavi di alimentazione USB e tre involucri di supefacente). In relazione agli altri due capi di provvisoria imputazione, il motivo è genericamente proposto in fatto rispetto al non illogico apparato argomentativo a sostegno della gravità indiziaria alla base del contributo concorsuale del ricorrente alla introduzione degli apparecchi telefonici in carcere, secondo il percorso argomentativo sopra già richiamato fondato su una incensurabile valutazione del dato captativo considerato (v. pg. 16 e sg. della ordinanza impugnata). 5. Il quarto motivo è fondato, in assenza di qualsiasi motivazione alla base del riconoscimento della aggravante mafiosa, il cui riconoscimento è soltanto citato nell'ambito della valutazione delle esigenze cautelari. 6. Il quinto motivo è assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi, dovendosi le esigenze cautelari rivalutare all'esito del nuovo esame sul piano della gravità indiziaria.7. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio in ordine alla gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa del ricorrente con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla associazione di cui all'art. 416 cod. pen., nell'ambito del capo 1, e in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, di cui al capo 38, con conseguente rivalutazione delle esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tri
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