CassazionedecretoSezione 4Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 21298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. Con sentenza del 28.12.2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunald.'Grosseto con cui, all'esito di giudizio ordinario, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro 2000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2- bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di doglianza. I) Nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di domiciliatario dell'imputato. Deduce che la notificazione, trasmessa a mezzo PEC, ha sortito esito negativo, essendo presente sulla stampa attestante l'invio la dicitura "mancata consegna". II) Vizio di motivazione con riferimento al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e di beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso dell'imputato. 3. Il primo motivo è fondato ed assorbente rispetto ad ogni altra deduzione difensiva. Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale e allegati in copia al ricorso, si evince che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, trasmessa a mezzo PEC al difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale domiciliatario dell'imputato, non è stata correttamente eseguita, non essendosi perfezionata la procedura di consegna tramite posta elettronica certificata. La ricevuta emessa dal Sistema di notifiche telematiche, pur dando atto dell'accettazione del messaggio, reca la dicitura "mancata consegna". Risulta, quindi, che la notifica non si sia perfezionata e non consta dagli atti che ciò sia imputabile al destinatario, la qual condizione impone la notifica mediante deposito in cancelleria, siccome previsto dall'art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla I. 17 dicembre 2012, n. 221. Ne deriva che il difensore e l'imputato non sono stati avvisati dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, situazione che integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 26359801). 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio, P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. Così deciso il 19 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] saria Bruno DPCV:rr::.