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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 33425/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso 9194-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 2021 PATTERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2383 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1061/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2016 R.G.N. 277/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 5.10.2016, la Corte d'appello di Milano, in riforma della statuizione di primo grado, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla determinazione della pensione di anzianità con integrale applicazione dei criteri di liquidazione propri dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'art. 42,

I. n. 289/2002, che, sopprimendo l'INPDAI e trasferendo le relative posizioni all'INPS, aveva stabilito che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali venisse uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 1°.1.2003, si applicasse soltanto ai lavoratori che, alla data di soppressione dell'INPDAI, erano ancora assicurati presso quest'ultimo e non anche a quelli che, come l'assicurato, erano nelle more passati alla gestione INPS per essere cessati dalla carica di dirigente di aziende industriali.

Ricorre contro tali statuizioni l'INPS, formulando un unico motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 42,

I. n. 289/2002, per avere la Corte di merito ritenuto che tale disposizione, nel prevedere che «il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 10 gennaio 2003», si applicasse solo ai dirigenti che, alla data di soppressione dell'INPDAI, fossero ancora assicurati presso quest'ultimo, e non anche a quelli che, come parte controricorrente, erano nelle more passati alla gestione INPS per effetto della cessazione dalla carica di dirigente di aziende industriali, e conseguentemente che, per questi ultimi, la retribuzione pensionabile andasse interamente calcolata secondo i criteri propri dell'assicurazione generale obbligatoria, nonostante che l'art. 42 cit. preveda che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31.12.2002 presso l'INPDAI sia determinata «applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1997, n. 181», pari a lire 250 milioni.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che, dal momento che la legge n. 289/2002 ha operato il trasferimento dei contributi dall'INPDAI all'INPS mediante iscrizione «con evidenza contabile separata», ossia in carenza di un'unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58/1976, l'art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, disponendo che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003, ha introdotto un principio di carattere generale, senza distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazione INPDAI alla data del 31.12.2002, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione della pensione, la retribuzione pensionabile propria dell'assicurato già iscritto all'INPDAIdeve essere individuata in relazione alle retribuzioni che sarebbero state utili nel caso di un'ipotetica liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPDAI, in quanto il rinvio dell'art. 42,

I. n. 289/2002, all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 181/1997, nonché lo stesso meccanismo del pro rata adottato nell'art. 42 cit., costituiscono manifestazione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, in considerazione della diversità dei sistemi di calcolo adottati per ciascuno di essi, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo autonomi criteri (Cass. nn. 4897 e 19036 del 2017, 3321 del 2018, 23573 del 2019).

Non essendosi la Corte di merito uniformata a tale principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per l'esame delle domande assorbite.

Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 9194-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 2021 PATTERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2383 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1061/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2016 R.G.N. 277/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 5.10.2016, la Corte d'appello di Milano, in riforma della statuizione di primo grado, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla determinazione della pensione di anzianità con integrale applicazione dei criteri di liquidazione propri dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'art. 42, I. n. 289/2002, che, sopprimendo l'INPDAI e trasferendo le relative posizioni all'INPS, aveva stabilito che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali venisse uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 1°.1.2003, si applicasse soltanto ai lavoratori che, alla data di soppressione dell'INPDAI, erano ancora assicurati presso quest'ultimo e non anche a quelli che, come l'assicurato, erano nelle more passati alla gestione INPS per essere cessati dalla carica di dirigente di aziende industriali. Ricorre contro tali statuizioni l'INPS, formulando un unico motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 42, I. n. 289/2002, per avere la Corte di merito ritenuto che tale disposizione, nel prevedere che «il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 10 gennaio 2003», si applicasse solo ai dirigenti che, alla data di soppressione dell'INPDAI, fossero ancora assicurati presso quest'ultimo, e non anche a quelli che, come parte controricorrente, erano nelle more passati alla gestione INPS per effetto della cessazione dalla carica di dirigente di aziende industriali, e conseguentemente che, per questi ultimi, la retribuzione pensionabile andasse interamente calcolata secondo i criteri propri dell'assicurazione generale obbligatoria, nonostante che l'art. 42 cit. preveda che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31.12.2002 presso l'INPDAI sia determinata «applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1997, n. 181», pari a lire 250 milioni. Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che, dal momento che la legge n. 289/2002 ha operato il trasferimento dei contributi dall'INPDAI all'INPS mediante iscrizione «con evidenza contabile separata», ossia in carenza di un'unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58/1976, l'art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, disponendo che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003, ha introdotto un principio di carattere generale, senza distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazione INPDAI alla data del 31.12.2002, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione della pensione, la retribuzione pensionabile propria dell'assicurato già iscritto all'INPDAIdeve essere individuata in relazione alle retribuzioni che sarebbero state utili nel caso di un'ipotetica liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPDAI, in quanto il rinvio dell'art. 42, I. n. 289/2002, all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 181/1997, nonché lo stesso meccanismo del pro rata adottato nell'art. 42 cit., costituiscono manifestazione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, in considerazione della diversità dei sistemi di calcolo adottati per ciascuno di essi, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo autonomi criteri (Cass. nn. 4897 e 19036 del 2017, 3321 del 2018, 23573 del 2019). Non essendosi la Corte di merito uniformata a tale principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per l'esame delle domande assorbite. Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella
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