CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 44B63 H501 P), rappresentata edifesa, in forza di procura speciale e nomina rilasciate in calce acontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale CVN MLN77M27 H501 A).- CONTRORICORRENTE -Numero registro generale 13375/2022Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 15327/2026Data pubblicazione 20/05/2026per la cassazione della sentenza n. 5398/16/2021 della Commissionetributaria regionale del Lazio, depositata in data 25 novembre 2021,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso di liquidazione in atti con cuil’Agenzia delle Entrate ricalcolava nella somma di 49.336,73 €l’imposta di successione sull’eredità di [OSCURATO:PERSONA],rideterminando la base imponibile in ragione del valore dei beniimmobili (non indicati in sede di inventario) ed applicando, quanto alvalore dei beni mobili, la presunzione legale di cui all’art. 9 d.lgs. n.346/1990 (da ora anche TUSD).2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledel Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia, ritenendo, in linea conquanto stabilito dal primo Giudice, che, anche se nell’inventario nonerano stati indicati tutti i beni del de cuius (non contemplando i beniimmobili), gli stessi venivano comunque menzionati nelladichiarazione di successione, per cui l’Ufficio aveva avuto contezza deibeni ereditari.In particolare - a dire della Commissione – «[…] la dichiarazione disuccessione con l’elenco di tutti i beni del “de cuius” […] ha consentitouna cognizione contemporanea di tutto il patrimonio ereditario» (cosìnella pronuncia impugnata) ed in tali termini era stata dimostrata labuona fede, peraltro presunta, della contribuente, così confermandol’annullamento dell’avviso impugnato disposto dal primo Giudice, conciò implicitamente considerando che il suindicato contesto fattualepermetteva di superare la presunzione legale di cui all’art. 9 d.lgs. n.Numero registro generale 13375/2022Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 15327/2026Data pubblicazione 20/05/2026346/1990, che stabilisce il valore dei gioielli, mobilia e denaro nellamisura del 10% del valore dell’asse ereditario .3. Con atto notificato in data 3 giugno 2022 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di due motivi. E’ in atti dichiarazione di rinunciaai termini ex art. 377 co. 2 cpc.4. La contribuente notificava controricorso il 4 luglio 2022,depositando in data 26 febbraio 2026 memoria ex art. 380-bis.1,c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 9, comma 2, TUSD, nonché degli artt. 364,494 c.c. e 775 c.p.c., in tema di redazione dell’inventario e didecadenza dal relativo beneficio, sostenendo che in detto atto eranostati indicati solo i beni mobili, senza peraltro una loro stima, inspregio alle predette disposizioni codicistiche, con conseguenteoperatività della presunzione stabilita dal citato art. 9, in quanto ilbeneficio d’inventario presuppone una redazione dello stesso in formaanalitica con correlativa stima del valore dei beni ivi indicati, oltre allasua presentazione nei termini e che venga depositata l’accettazione,per cui, in assenza di tali presupposti, il contribuente dovevaconsiderarsi decaduto dal suddetto beneficio.Per tale via – a dire dell’Agenzia – che pure ha contestatol’inadeguato corredo motivazionale della pronuncia impugnata,sarebbe del tutto irrilevante il riferimento alla buona fede operato dalGiudice regionale.Numero registro generale 13375/2022Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 15327/2026Data pubblicazione 20/05/20261.1. Il motivo non ha fondamento.L’art. 9 TUSD, ratione temporis applicabile (rubricato «Attivoereditario», così disponeva:«L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti cheformano oggetto della successione, ad esclusione di quelli nonsoggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13» (comma 1);«Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli emobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale nettoimponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati perun importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a normadegli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non nerisulti l'esistenza per un importo diverso» (comma 2).«Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso oall'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottopostial vincolo di cui all'art. 13» (comma 3).1.2. Questa Corte, richiamandosi ad un precedente arresto (Cass.22181/2020), ha affermato il principio di diritto secondo cui«L’obbligo di inventario ex art. 9, comma 2, TUS assume la finalità difissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione dellaconsistenza di gioielli, denaro e mobilia. La previsione della redazionedell’inventario nel rispetto delle formalità di cui all’art. 769 c.c. (ndr.rectius 769 e ss. c.p.c.), conseguentemente, va letta non in modoeccessivamente formalistico ma in relazione alla possibilità di dareprova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia egioielli nell’asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentualedel 10% […]» (così Cass. n. 18254/2025, ai cui contenuti in questasede è sufficiente rinviare).Numero registro generale 13375/2022Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 15327/2026Data pubblicazione 20/05/20261.3. In tali termini, dunque, la valutazione del Giudice regionale,adesiva a quella formulata dalla Commissione provinciale circal’indicazione di tutti beni nella dichiarazione di successione in mododa consentire all’Ufficio di avere contezza degli elementi patrimonialidell’asse ereditario, sebbene non formalmente compresi (quelliimmobili) nell’inventario, non solo ha offerto una sufficientemotivazione, ma si è posta anche in linea con il citato principioaffermato da questa Corte.1.4. Va aggiunto sul punto che il primo Giudice aveva escluso, allaluce di quanto pure riportato in ricorso (v. pagina n. 5), che laricorrente avesse accettato l’eredità con beneficio di inventario,assumendo che si verteva nell’ipotesi di accettazione tacitadell’eredità e che il superamento della presunzione di cui all’art. 9TUSD poteva valere anche nell’ipotesi (ritenuta ricorrente) di cuiall’art. 476 c.c.In tale direzione, non può, dunque, assumere rilievo la dedottaviolazione dell’art. 769 (e ss.) c.p.c. (per non essere stati indicatinell’inventario tutti i beni dell’asse ereditario, ma solo i beni mobili; v.pagina n. 13 del ricorso), in quanto articolata per escludere l’ipotesidi un’accettazione beneficiata e sostenere che si tratta di accettazionepura e semplice, il che è esattamente quanto ritenuto dai giudici dimerito, laddove non ha costituito motivo di impugnazione l’assunto(del primo Giudice, ripreso dalla Commissione regionale attraversol’adesione alle valutazioni espresse nella sentenza di primo grado)concernente la possibilità di superare la presunzione del più voltecitato art. 9 TUSD anche nell’ipotesi di accettazione tacita dell’ereditàex art. 476 c.c.Conta piuttosto rimarcare che il menzionato art. 9, comma 2 e 3,TUSD (che non si riferisce all’accettazione con beneficio di inventario,Numero registro generale 13375/2022Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 15327/2026Data pubblicazione 20/05/2026ma attiene al profilo della base imponibile) considera il valoredell’attivo ereditario dei soli beni mobili ivi indicati e, nella specie, laCommissione ha reputato che gli stessi fossero stati inventariati(come del resto riconosciuto dallo stesso Ufficio, v. pagina n. 10 delricorso) nel loro non contestato valore, il che ha escluso l’applicazionedella presunzione prevista dalla predetta disposizione, la quale operasolo nel caso in cui non sia stato redatto l’inventario, impregiudicato ilpotere-dovere dell’amministrazione – qui non esercitato - dicontestare il valore attribuito in sede di inventario ai beni mobili.2. Con la seconda censura l’Agenzia ha eccepito, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 9,comma 2, nonché degli artt. 364, 494 c.c. e 775 c.p.c., assumendoche, non applicando la maggiorazione del 10% come sostenuto dallacontribuente, l’imposta dovuta si sarebbe adeguata alla minor sommadi 44.881,57 €, con una differenza quindi di soli 4.455,16 € rispetto aquella calcolata dall’Ufficio (pari a 49.339,73 €), il che non avrebbepotuto comportare l’annullamento dell’intero atto, come invecedisposto dal primo Giudice, in termini confermati dalla Commissionedi appello, nonostante la contribuente avesse richiesto sia pure in viasubordinata la riduzione della base imponibile.2.1. Anche tale doglianza non può essere accolta.Va osservato che l’annullamento integrale dell’avviso disposto dalprimo Giudice non ha costituito motivo di appello da partedell’Agenzia.Così infatti, la ricorrente riporta il motivo di appello: «[…] l’Ufficiogravava la pronuncia di primo grado in quanto fondata sulpresupposto (errato) che la dichiarazione di successione, conelencazione dei beni del de cuius unitamente all’inventario dei beniNumero registro generale 13375/2022Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 15327/2026Data pubblicazione 20/05/2026mobili (non inclusi nella dichiarazione di successione), potesse inqualche modo tener luogo del carente inventario redatto per i soliarredi della casa di abitazione, come tale inidoneo a superare lapresunzione legale prevista dall’rt. 9, coma 2, TUS”.L’Amministrazione appellante ribadiva che la prova contraria allacitata presunzione legale - finalizzata ad evitare di sottrarre atassazione beni considerati, data la loro natura, facilmente occultabilee di difficile valutazione - poteva integrarsi esclusivamente medianteun inventario analitico, redatto a norma degli articoli 769 e seguentidel codice di procedura civile, con indicazione, oltre alla semplicedescrizione dei beni mobili, anche della stima degli stessi, comeprecisato anche dal Ministero delle Finanze (ris. n. 212/1995)» (v.pagine nn. 5 e 6 del ricorso).L’Agenzia aggiungeva che «Quanto alla lamentata duplicazione diimposta, l’Amministrazione finanziaria rilevava che le imponibili di €500,00 (relativa a denaro, gioielli e mobilia) costituiva attivoereditario e quindi rientrava tra i beni veri e propri e non già nellapresunzione avente ad oggetto una serie di elementi carattereesemplificativo e non tassativo» (v. pagina n. 6 del ricorso).Detto contenuto corrisponde ai motivi di appello, come risulta dalrelativo atto depositato dalla contribuente, da cui effettivamenteemerge che il gravame era stato calibrato sul tema della decadenzadal beneficio e sull’applicazione della citata presunzione legaleprevista dall’art. 9, comma 2, TUSD.Dunque, come eccepito dalla difesa della ricorrente, la suddettaquestione dell’erroneo annullamento totale dell’avviso da parte dellaCommissione di primo grado non è stato oggetto di appello, il che hacondotto alla formazione del conseguente, relativo, giudicato interno.Numero registro generale 13375/2022Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 15327/2026Data pubblicazione 20/05/20263. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va, quindi,rigettato4. Le spese del presente grado di giudizio seguono lasoccombenza. Vertendosi di amministrazione dello Stato ammessaalla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti perl’applicazione del ‘doppio contributo unificato’ ex art. 13 co. 1 quaterd.P.R. n. 115/02. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida infavore della controricorrente nella somma di 6.000,00 € percompetenze, oltre accessori, in uno al pagamento delle spese vive delpresente grado pari a 200,00 €.Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]