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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 1971

Cassazione n. 30251/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/04/1971 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre avverso l'ordinanza resa in data 11 novembre 2021, con la quale la Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato nei confronti di Mario TRINNI la disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le sentenze emesse, rispettivamente, dalla medesima Corte di merito in data 29 gennaio 2019 (irrevocabile il 14 giugno 2019) e dal Tribunale di Cosenza in data 14 maggio 2018 (irrevocabile il 16 ottobre 2018).

Deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 665 e 666 cod. proc. pen., dovendosi ritenere competente, nel caso di specie, il Tribunale di Cosenza per aver emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo alla data cli presentazione dell'istanza da parte dell'interessato.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo quanto correttamente affermato dal Procuratore generale ricorrente, occorre richiamare e ribadire, in questa sede, il consolidato orientamento di legittimità in forza del quale, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, la competenza a decidere appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se essa non sia compresa tra quelle da prendere in considerazione ai fini del provvedimento da emanare, dovendo ogni questione che incide sulla esecuzione finale essere decisa dall'unico organo giurisdizionale individuato per la fase esecutiva dal disposto dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (fra le più recenti, v.

Sez. 1, n. 37300 del 2/7/2021, Confl. comp. in proc.

Ricciardi, Rv. 282011; v. anche, le conformi Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc.

Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc.

Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 12991 del 12/1/2001, Confl. comp. in proc.

Mascellino, Rv. 218510).

3. Depongono, ancora oggi, a favore di tale tesi interpretativa, il dato letterale dell'art. 665, comma 4, cit., che, nel fissare la competenza in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, non introduce alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo ovvero la totalità di essi, nonché la maggiore conformità al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge di un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale è il riferimento al dato cronologico del passaggio in giudicato dei provvedimenti in esecuzione.

4. Va, inoltre, rammentato che, al fine dell'individuazione del giudice competente per l'esecuzione, sia il primo che il secondo comma dell'art. 665 cod. proc. pen. riproducono sostanzialmente il dettato rispettivo degli artt. 628, primo comma, e 629, primo comma, del codice previgente, secondo la cui disciplina la competenza del giudice di primo grado permane non solo nel caso di conferma della sua decisione, ma anche nel caso in cui quello di appello abbia riformato la sentenza solo in relazione alla pena, dovendosi escludere da tale previsione i casi in cui la modificazione della pena sia stata la conseguenza di una elaborazione concretamente riformatrice della pronuncia del primo giudice, come per effetto dell'applicazione di circostanze attenuanti o dell'esclusione di circostanze aggravanti, della modifica del giudizio di comparazione ovvero del riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati o del mutamento della qualificazione giuridica del fatto (v., fra le altre, Sez. 1, n. 32214 del 30/6/2015, Confl. comp. in proc.

Sciannamea, Rv. 264508; Sez. 1, n. 26692 del 23/5/2013, Palazzolo, Rv. 256047; Sez. 1, n. 20010 del 5/5/2010, P.M. in proc.

Scotto, Rv. 247594; Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, Confl. comp. in proc.

Orofino, Rv. 223222).

5. E', allora, pacifico, che, alla luce dei riaffermati criteri, debba individuarsi quale giudice dell'esecuzione competente, nel caso di specie, il Tribunale di Cosenza, quale giudice emittente la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (il 10 giugno 2021) alla data di presentazione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. da parte dell'interessato (5 agosto 2021), secondo quanto risulta dalla documentazione in atti.

6. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. 'Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/04/1971 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre avverso l'ordinanza resa in data 11 novembre 2021, con la quale la Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato nei confronti di Mario TRINNI la disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le sentenze emesse, rispettivamente, dalla medesima Corte di merito in data 29 gennaio 2019 (irrevocabile il 14 giugno 2019) e dal Tribunale di Cosenza in data 14 maggio 2018 (irrevocabile il 16 ottobre 2018). Deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 665 e 666 cod. proc. pen., dovendosi ritenere competente, nel caso di specie, il Tribunale di Cosenza per aver emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo alla data cli presentazione dell'istanza da parte dell'interessato. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo quanto correttamente affermato dal Procuratore generale ricorrente, occorre richiamare e ribadire, in questa sede, il consolidato orientamento di legittimità in forza del quale, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, la competenza a decidere appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se essa non sia compresa tra quelle da prendere in considerazione ai fini del provvedimento da emanare, dovendo ogni questione che incide sulla esecuzione finale essere decisa dall'unico organo giurisdizionale individuato per la fase esecutiva dal disposto dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (fra le più recenti, v. Sez. 1, n. 37300 del 2/7/2021, Confl. comp. in proc. Ricciardi, Rv. 282011; v. anche, le conformi Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 12991 del 12/1/2001, Confl. comp. in proc. Mascellino, Rv. 218510). 3. Depongono, ancora oggi, a favore di tale tesi interpretativa, il dato letterale dell'art. 665, comma 4, cit., che, nel fissare la competenza in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, non introduce alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo ovvero la totalità di essi, nonché la maggiore conformità al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge di un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale è il riferimento al dato cronologico del passaggio in giudicato dei provvedimenti in esecuzione. 4. Va, inoltre, rammentato che, al fine dell'individuazione del giudice competente per l'esecuzione, sia il primo che il secondo comma dell'art. 665 cod. proc. pen. riproducono sostanzialmente il dettato rispettivo degli artt. 628, primo comma, e 629, primo comma, del codice previgente, secondo la cui disciplina la competenza del giudice di primo grado permane non solo nel caso di conferma della sua decisione, ma anche nel caso in cui quello di appello abbia riformato la sentenza solo in relazione alla pena, dovendosi escludere da tale previsione i casi in cui la modificazione della pena sia stata la conseguenza di una elaborazione concretamente riformatrice della pronuncia del primo giudice, come per effetto dell'applicazione di circostanze attenuanti o dell'esclusione di circostanze aggravanti, della modifica del giudizio di comparazione ovvero del riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati o del mutamento della qualificazione giuridica del fatto (v., fra le altre, Sez. 1, n. 32214 del 30/6/2015, Confl. comp. in proc. Sciannamea, Rv. 264508; Sez. 1, n. 26692 del 23/5/2013, Palazzolo, Rv. 256047; Sez. 1, n. 20010 del 5/5/2010, P.M. in proc. Scotto, Rv. 247594; Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, Confl. comp. in proc. Orofino, Rv. 223222). 5. E', allora, pacifico, che, alla luce dei riaffermati criteri, debba individuarsi quale giudice dell'esecuzione competente, nel caso di specie, il Tribunale di Cosenza, quale giudice emittente la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (il 10 giugno 2021) alla data di presentazione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. da parte dell'interessato (5 agosto 2021), secondo quanto risulta dalla documentazione in atti. 6. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. 'Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2022
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