CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17408/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05TD583) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che FALL Soda - imputato del reato continuato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo crack - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una pluralità di reati e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. n. 62 n. 4 cod. pen.; ritenuto che le doglianze costituiscano mera reiterazione di quelle esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d'Appello, che da un lato ha posto in evidenza la pluralità di episodi di vendita, distinti anche sul piano temporale da quello dell'ingerimento di tre ovuli di crack (due dei quali promessi in vendita all'acquirente), con conseguente impossibilità di una valutazione unitaria. D'altro lato, la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante alla luce del complessivo profitto delle non contestate cessioni (Euro 360), inserite in un contesto di regolare fornitura bisettimanale, come precisato dalla acquirente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissi P