CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33864/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06001/2025R.G., proposto da Comune di Sarno, in persona del Sindacopro tempore; rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato facente parte integrante del ricorso;con domiciliazione digitale ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; Ministero dell’Interno , in persona del Ministro pro tempore; rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;con domiciliazione digitale ex lege; –controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. —Regresso nonché di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione della sentenza del la Corte d’appello di Salerno n. 777/2024, depositata il 6 settembre 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c onvenne ro in giudizio davantial Tribunale di Salerno la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, il Comune di Sarno e il SindacoGerardo Basile, domandando il risarcimento deidannisubì ti in conseguenza della morte del loro f iglio , [OSCURATO:PERSONA] , causata da gli eventi alluvionali verificatisi a Sarno il 5 maggio 1998, per i quali erano decedute centotrentasettepersone ed in relazione ai quali era stata accertata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per omicidio colposo plurim o, con la condanna generica, unitamente ai responsabili civili, al risarcimento del danno in favore delle part i civil i , da liquidarsi separatamente; le Amministrazioni dello Stato proposero domanda di regresso nei confronti dei coobbligati; il Tribunale adìto accolse la domanda principale , condannando i convenuti, in solido tra loro, a pagare a gli attori l a somma di Euro 500.000 a titolo di risarcimento del danno subìto per la perdita del congiunto; in accoglimento della domanda di regresso, condannò [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’Interno l ’intera somm a che le amministrazioni statali avrebbero corrisposto agli attori; rigettò invece la domanda di regresso in quanto proposta nei confronti del Comune; 2. con sentenza n. 1099 /202 2 , depositata il 2 9 agosto 2022 , la Corte d’appello di Salerno r espinse il gravame pro posto da lla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Interno, che si erano doluti del rigetto della domanda di regresso nei confronti del Comune di Sarno; reputò la Corte territoriale che , nel caso di solidarietà risarcitoria con diversi titoli di imputazione (diretta e indiretta), non è consentito al responsabile per fatto altrui(nella specie, le amministrazioni statali) agire in via di regresso, ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ., nei confronti di altro responsabile indiretto (l’amministrazione comunale) in quanto, essendo quest’ultimo per definizione estraneo alla causazione del fatto illecito nonché responsabile senza colpa, è inapplicabile il criterio della gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze derivatane, mentre è consentito al responsabile indiretto agire contro l’immediato autore del fatto lesivo (nella specie, il [OSCURATO:PERSONA]) per l’intera somma corrisposta al danneggiato, in applicazione del principio di cui all’art. 1298, primo comma, cod. civ.; 3.con ordinanza n. 35419/2022, depositata il 1° dicembre 2022, questaCorte di legittimità, sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenzan. 13246 del 16 maggio 2019, reputò che, nella fattispecie, non solo il [OSCURATO:PERSONA] , ma anche le amministrazioni pubbliche , statali e comunale, rispondessero nei confrontidei danneggiati a titolo di responsabilità soggettiva e diretta e non a titolo di responsabilità oggettiva ed indiretta, trovando applicazione, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo, il titolo di imputazione di responsabilitàper fatto proprio basato sull’art. 28 Cost. e sul principio di immedesimazione organica e non il titolo di imputazione di responsabilità per fatto altrui basatosull’art. 2049 cod. civ.; 4.venuto meno, sulla base della pronuncia di legittimità, l’ ostacolo dogmatico precedentemente individuato dalla Corte di merito all’accoglimento della domanda di re gresso proposta dall a [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Interno ( anche ) nei confronti del Comune, con sentenza 6 settembre 2024, n. 777, la stessa Corte d’appellodi Salerno, in diversa comp osizione e in sede di rinvio, adìta in riassunzione dalle amministrazioni statali, nella resistenza di quella comunale e nella contumacia delle altre parti – applicata la regola presuntiva di «uguaglianza delle colpe » di cui al terzo comma dell’art. 2055 cod. civ., sul presupposto che non fosse possibile, neppure approssimativamente, per la complessità della vicenda e del quadro normativodi riferimento, accertare la misura della responsabilitàdei diversi soggetti pubblici coinvolti – ha condannato il Comune di Sarnoa rivalere la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e il Ministerodell’Interno «nella misura di 1/3 di quanto eventualmente da esse corrisposto in favore degli att o ri in primo grado per i fatti di causa»; 5.avverso la sentenza della Corte salernitana ha proposto nuovo ricorso per cassazione il Comune di Sarno, sulla base di un unico motivo; hanno risposto con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno; non hanno svolto difese gli altri intimati, compreso l’ex Sindaco, [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte; il Comune ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso il Comune di Sarno denuncia «Violazione dell’art 360 c.p.c., comma 4, in relazione agli articoli 392, 102 e 140 c.p.c. Nullità del giudizio con conseguente nullità della sentenza impugnata. Error in procedendo deduce che l e amministrazioni statali, nel provvedere alla riassunzione del giudizio, non avrebberoeseguito in maniera rituale la notifica dell’atto di riassunzione all’ex [OSCURATO:PERSONA] , avendo allegatoun filecontenente, oltre all’atto di riassunzione, la riproduzione dell’avviso di ricevimento del tentativo di notifica a [OSCURATO:PERSONA], al suo indirizzo di residenza, da cui risulta l’attestazione della mancata notifica “per irreperibilità del destinatario 04/03/2023”, senza che a tale attestazione sia seguita alcuna attività notificatoria successiva, in conformità a quanto prescritto dall’art. 140cod. proc. civ.; aggiunge che, avuto riscontro di tale mancata notifica, le amministrazioni statali avrebbero dovuto eseguirl a a mezzo PEC , ai sensi dell’art. 3-ter della l egge n.53 del 1994, avuto riguardo alla circostanza che il notificando, esercitando l’attività professionale di ingegnere, un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; ciòdedotto, il Comune di Sarno sostiene che l’omessa integrazione del contraddittorio nei confrontidella parte indebitamente pretermessa avrebbe comportato la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, avuto riguardo al principioper cui tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non p otrebbe costitui r si dinanzi al giudice del rinvio senza lapartecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la sentenzarescindente e quella cassata; 2.il motivo è inammissibile; al di là diogni considerazione sulla validità o meno della notifica dell’atto di riassunzione operata dalle amministrazioni statali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (al riguardo, le controricorrenti hanno resistito alle deduzioni del Comune , sostenendo che il procedimento notificatorio si era correttamenteperfezionato e depositando la relativa documentazione), deve escludersila legittimazione dell’ente ricorrente a far valere la denunciata nullità, in quanto l’unica parte che aveva interesse in tal senso era [OSCURATO:PERSONA]; ben vero, sebbene non vi sia dubbio della sussistenza, in sede di giudizio di rinvio conseguente a cassazione, di una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti del processo di legittimità, stante laperfetta correlazione, quanto al rapporto processual e, t ra iudicium rescindens e iudicium rescissorium(v., già, C ass. n.2422 del 1980 e Cass. n. 13241 del 1991; più recentemente, Cass. n.11003 del 2004 e Cass. n. 26177 del 2007), tuttavia, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell’atto di riassunzione riguardante una delle parti non si estende ai litisconsorti; ciò, in applicazione del principio , valevole anche nell’ipotesidi litisconsorzio necessario in i ziale ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., per cui la nullità della notifica implica comunque che il soggetto assuma la qualità di parte, con il relativo statusdi contumace inconsapevole, cui spetta, ex art. 293 cod. proc. civ., l’onere di tutelarsi impugnando la sentenza, ai sensi del secondo comma dell’art. 327 cod. proc. civ., non potendosi invece individuare, nella medesima fattispecie, un’ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio; per le ragioni illustrate il ricorso va dichiarato inammissibile; 3. l e spese del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale tra le parti costituite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo; 4. a norma dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune ricorrente a rimborsare all e amministrazioni statali controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,oltre le spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per