CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 32760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze in data 13/01/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (h. 11,05), il Giudice per le indagini preliminari di Firenze convalidava il provvedimento imposto a [OSCURATO:PERSONA] dal questore di Firenze in data 10 gennaio 2023, notificato 1'11 gennaio 2023, ore 10,45, con il quale, nell'inibire per anni 4 la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive (c.d. "DASPO"), prescriveva altresì allo stesso di comparire personalmente presso la stazione carabinieri di Battipaglia dalla data di notifica del provvedimento, con le seguenti modalità: - in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra calcistica "[OSCURATO:PERSONA]" disputerà in casa e nei giorni in cui la nazionale italiana di calcio disputerà incontri nella provincia di Salerno, un quarto d'ora dopo l'inizio del primo tempo, un quarto d'ora dopo l'inizio del secondo tempo e un quarto d'ora dopo la fine della partita; - nei giorni in cui la squadra calcistica Salernitana calcio disputerà fuori dalla Regione Campania gli incontri, mezz'ora dopo l'ir:zio del primo tempo della partita.2. Avverso tale ordinanza il sottoposto propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione in merito alle ragioni di particolare pericolosità del proposto, nonché in ordine alla sussistenza della particolare situazione di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura. Quanto al primo aspetto (assenza di pericolosità in concreto), evidenzia il ricorrente come il provvedimento del questore sia errato, in quanto fonda l'emissione del provvedimento sulla esistenza di due precedenti DASPO emessi a carico del Carpentieri. Tuttavia, in riferimento al primo, emesso dal Questore di Verona a seguito dell'arresto del ricorrente, lo stesso Carpentieri è stato assolto dal delitto di lesioni personali; mentre il secondo, emesso dal Questore di Frosinone, è stato annullato dal TAR Lazio. Quanto al secondo profilo, evidenzia come il ricorrente sia stato trovato in possesso di un mero fumogeno coreografico, senza che ciò abbia cagionato pericolo alla sicurezza pubblica o all'incolumità di terzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta l'insussistenza dei presupposti per irrogare la misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, in quanto, dei due precedenti provvedimenti interdittivi, l'uno era foneato su una denuncia per un reato da cui il Carpentieri è stato assolto, l'altro è stato annullato dal TAR.L'ordinanza con cui il Giudice ha convalidato il DASPO, quanto al primo provvedimento, chiarisce che tale circostanza era stata asserita dal Carpentieri, che tuttavia non aveva allegato nulla a riprova. Tale onere di allegazione è stato soddisfatto solo in sede di ricorso per Cassazione, mediante allegazione della sentenza di assoluzione. Sul punto la Corte, in primo luogo, ribadisce (Sez. 6, n. 9006 del 21/01/2020, Dossi, n.m.) che «il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (DASPO) non determina l'automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull'accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione». A ciò consegue che il provvedimento in sè continua a mantenere la propria esistenza e validità, salva la necessità di valutare in concreto se dall'assoluzione derivi l'insussistenza del requisito della pericolosità sociale, presupposto necessario per l'applicazione delle misure di prevenzione. Non a caso, l'articolo 6, comma 5, della I. n. 401/1989 prevede che i provvedimenti «sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione».In secondo luogo, la valutazione operata dal Giudice non appare censurabile, in quanto effettuata sulla base della documentazione posta alla sua attenzione. La Corte ritiene (Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020, dep. 2021, Colangelo, n.m.) che il giudizio di pericolosità, in un'ottica costituzionalmente orientata, si fonda sul meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pubblica accusa; tuttavia, rimane a carico dell'interessato «un onere di allegazione per smentirne l'efficacia probatoria (Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, Friolo, Rv. 264386)», onere cui, nel caso di specie, l'odierno ricorrente non aveva adempiuto, non consentendo al GIP di effettuare la sua valutazione sull'insussistenza del requisito di pericolosità specifica, valutazione che la Corte non può effettuare «ora per allora». Va, doverosamente, aggiunto che lo stesso provvedimento impugnato chiarisce che la durata della misura risulta inflitta per una durata inferiore a quella imposta ai «recidivi» (da cinque a dieci anni, terzo periodo del comma 5 dell'articolo 6 in parola), sì da lasciare intendere che essa sia stata imposta sulla base del primo periodo del comma 5 citato, che si riferisce ai sottoposti «primari» e non ai recidivi. La motivazione del provvedimento non appare pertanto manifestamente illogica o contraddittoria, nè sono ravvisabili violazioni della normativa relativa al DASPO. 2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. Il provvedimento del questore chiarisce che il Carpentieri, in occasione di una competizione sportiva ufficiale, era stato colto in possesso di una «torcia bengala» di 15 cm. custodita nei pantaloni. L'articolo 6-ter I. 402/1989 indica, a mero titolo esemplificativo, «razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile», locuzione con cui devono intendersi «fuochi artificiali o oggetti analoghi» (Sez. 3, n. 1988 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pinto, n.m.). La «torcia bengala» costituisce quindi uno degli «artifizi pirotecnici» chiaramente utilizzabili, ai sensi degli articoli 6-bis e 6-ter della I. n. 401/1989, per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive. Una risalente pronuncia (Sez. 3, n. 29078 del 04/04/2002, Cini, Rv. 222037 - 01), aveva stabilito che «la semplice denuncia per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., per essere stato trovato in possesso di un "fumogeno", non può giustificare l'emissione del provvedimento del questore a norma dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, in quanto il reato previsto dall'art. 6-bis della medesima legge, la cui commissione rappresenta uno dei presupposti per l'applicazione delia misura interdittiva del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possono creare un pericolo per le persone, non anche il porto di tali oggetti». Tuttavia, se è vero che l'articolo 6-bis prevede quale condotta punibile quella di chi «lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone» gli oggetti di cui sopra, il successivo 6-ter (introdotto dalla In. 88 del 24/04/2003, conversione del dl. n. 28 del 24/02/2003, successivamente alla pronuncia dianzi citata) sanziona quella di chi di tali oggetti «è trovato in possesso». Non vi è dubbio pertanto che, almeno ai sensi dell'articolo 6-ter, la condotta contestata al Carpentieri risulti tra quelle vietate in occasione di competizioni sportive. Sussistevano quindi i presupposti per l'emissione del provvedimento questorile del divieto di accesso i luoghi ove si tengono manifestazioni sportive, non essendo richiesto il requisito ulteriore del «concreto pericolo per le persone». [OSCURATO:PERSONA] esprime quindi il seguente principio di diritto: «la «torcia bengala» costituisce uno degli «artifizi pirotecnici» chiaramente utilizzabili per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive. Al sensi dell'articolo 6-ter I. 401/1989, (introdotto dalla l.n. 88 del 24/04/2003, conversione del d.l. n. 28 del 24/02/2003) il mero possesso di tali oggetti costituisce presupposto sufficiente per l'emissione del provvedimento questorile del divieto di accesso i luoghi ove si tengono manifestazioni sportive, non essendo richiesto il requisito ulteriore del «concreto pericolo per le persone». Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3. Sulla base delle consioerazioni che precedono, la Corte ritieneipertanto)che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i, ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali