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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08816/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Il ricorso proposto è inammissibile per carenza di interesse.

Va ricordato che a mente dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., l'interesse ad impugnare deve essere individuato in una prospettiva eminentemente utilitaristica nel senso che deve sussistere, al contempo, una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio che deriva dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, ed una positiva, riguardante l'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto di impugnazione e dunque un beneficio per il ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199; Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica oggetto di gravame.

L'odierno ricorrente non ha siffatto interesse posto che l'ordinanza impugnata ha ad oggetto la corretta ottemperanza di un provvedimento strettamente attinente alle modalità di acquisto di generi alimentari dei beni presso la Casa circondariale di Novara e che lo stesso all'epoca di presentazione del ricorso in esame era stato trasferito in un'altra struttura penitenziaria (Milano - Opera).

Per questi motivi, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Il ricorso proposto è inammissibile per carenza di interesse. Va ricordato che a mente dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., l'interesse ad impugnare deve essere individuato in una prospettiva eminentemente utilitaristica nel senso che deve sussistere, al contempo, una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio che deriva dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, ed una positiva, riguardante l'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto di impugnazione e dunque un beneficio per il ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica oggetto di gravame. L'odierno ricorrente non ha siffatto interesse posto che l'ordinanza impugnata ha ad oggetto la corretta ottemperanza di un provvedimento strettamente attinente alle modalità di acquisto di generi alimentari dei beni presso la Casa circondariale di Novara e che lo stesso all'epoca di presentazione del ricorso in esame era stato trasferito in un'altra struttura penitenziaria (Milano - Opera). Per questi motivi, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembr
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