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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42720/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, perché articolati in fatto, reiterano i motivi di appello e non si confrontano con la motivazione della decisione.

La sentenza impugnata ha evidenziato come i ricorrenti sono stati trovati dalla PG intenti a incendiare i rifiuti di una discarica abusiva.

La responsabilità è stata, quindi, desunta dalla diretta visione della PG e, inoltre, in sede di appello due ricorrenti non hanno presentato motivi specifici, sulla responsabilità per il delitto di incendio di rifiuti, come rilevato nella sentenza.

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

Relativamente al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto la sentenza evidenzia come il reato non può essere ritenuto di particolare tenuità, per la grave messa in pericolo della salute.

Relativamente alla prescrizione si deve rilevare che il reato contestato non risulta prescritto, si tratta di un delitto (art. 256 bis d.

Igs. 152 del 2006) e la prescrizione è di anni 7 e mesi 6 (accertato il 13 agosto 2015); l'ipotesi contravvenzionale, infatti, è stata dichiarata estinta per prescrizione.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, perché articolati in fatto, reiterano i motivi di appello e non si confrontano con la motivazione della decisione. La sentenza impugnata ha evidenziato come i ricorrenti sono stati trovati dalla PG intenti a incendiare i rifiuti di una discarica abusiva. La responsabilità è stata, quindi, desunta dalla diretta visione della PG e, inoltre, in sede di appello due ricorrenti non hanno presentato motivi specifici, sulla responsabilità per il delitto di incendio di rifiuti, come rilevato nella sentenza. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Relativamente al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto la sentenza evidenzia come il reato non può essere ritenuto di particolare tenuità, per la grave messa in pericolo della salute. Relativamente alla prescrizione si deve rilevare che il reato contestato non risulta prescritto, si tratta di un delitto (art. 256 bis d. Igs. 152 del 2006) e la prescrizione è di anni 7 e mesi 6 (accertato il 13 agosto 2015); l'ipotesi contravvenzionale, infatti, è stata dichiarata estinta per prescrizione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 42720/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris