CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 30272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 13/1/2022, il Tribunale del riesame di L'Aquila, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello presentato dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], il quale si doleva del rigetto del GIP del Tribunale di Teramo dell'istanza di autorizzazione a frequentare un corso di formazione professionale in costanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari. Ha osservato il collegio che il rigetto era giustificato, sebbene alla stregua di una diversa ratio motivazionale, da rinvenire nella necessità di non offrire all'indagato una concreta occasione per reiterare il reato - rissa esitata nel tentato omicidio di un coetaneo - permettendogli di frequentare una scuola professionale per otto ore al giorno e per cinque giorni alla settimana. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 310 e 127 cod. proc. pen., in quanto l'udienza per la trattazione dell'appello cautelare era stata fissata per il giorno 6/12/2021, mentre si è effettivamente tenuta il 2/12/2021, in assenza della difesa dell'indagato, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso. 2.2. Con il secondo motivo si è dedotto vizio di motivazione per mancato rispetto del principio devolutivo dell'appello, essendosi il Tribunale cautelare espresso ultra petitum, con illegittima integrazione della motivazione del provvedimento impugnato. 2.3. Nel terzo motivo si censura la illogicità della motivazione, in quanto l'indagato ha già usufruito di autorizzazioni ad uscire dal domicilio per svariate esigenze, di natura sanitaria e giudiziaria, rilevandosi altresì c:he la compressione del diritto all'istruzione scolastica urta contro vari parametri costituzionali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, con assorbimento degli altri. 1.1. Il difensore ha documentato che l'udienza per la trattazione camerale dell'appello era stata fissata per il giorno 6/12/2021, mentre si è tenuta in anti- cipo il 2/12/2021, senza darne avviso al difensore. Sul punto, si richiama l'esegesi di questa Corte in ordine all'omesso avviso di fissazione dell'udienza - caso al quale va assimilata l'ipotesi dell'anticipazione di ufficio dell'udienza - nei confronti del difensore di fiducia, violazione che vizia irrimediabilmente la formazione del contraddittorio, dando luogo alla denunciata nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Deve specificarsi che la nullità conseguente al mancato avviso dell'udienza al difensore di fiducia non è sanata dalla nomina del difensore d'ufficio, la quale è consentita nelle sole ipotesi tassativamente elencate dalla norma e presuppone, pertanto, un regolare avviso al titolare del diritto di difesa. 1.2. E' stato infatti affermato dal massimo consesso di questa Corte (Sez. Unite, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598) che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. In particolare, tale pronuncia ha evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, nviene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 1.3. Quanto al rilievo che nella specie si era proceduto «in camera di consiglio in data 2.12.2021, senza l'intervento delle parti, le quali non hanno fatto pervenire richiesta di trattazione orale, a norma dell'art. 23 bis, comma 7, DL n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020», esso non ha alcuna valenza di sanatoria della verificata nullità, posta a garanzia del contraddittorio, anche cartolare. 2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale aquilano, affinché provveda sull'appello del Motta, previa regolare formazione del contraddittorio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pe