CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 41840/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. SCHIFANI Ubaldo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Sciacca, ha assolto l'imputato dal reato di sfruttamento della manodopera per non avere commesso il fatto e ha ridetermi- nato la pena in relazione al reato di furto aggravato e di assunzione di manodopera priva di permesso di soggiorno in anni uno mesi otto di reclusione ed euro 16.767,00 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dei reati, assumendo la sua estraneità ai fatti. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione e non indicante i punti sottoposti a censura. La motivazione della sentenza si presenta lineare e congrua, rileva come il ricorrente venne sorpreso in flagranza del reato di furto delle olive e riconosciuto quale il soggetto che aveva assunto i cittadini extracomunitari ed impartito ad esso le direttive di lavoro. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]