Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 2019

Cassazione n. 28610/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.25213/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inROMA [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 45 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CNG- FNC64M65C351A) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimate- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 15168/2019 depositata il 18/07/2019.

Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona della Sostituta P.G., [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udital’avv.ta [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone dinanzi al G iudice di pace di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle entrate (riscossione) e Atac s.p.a. opposizione a cartella esattoriale riferita a sanzioni ammini- strative.

Il giudice di primo grado accoglie l'opposizione per prescri- zione dei crediti e condanna l'Agenzia delle entrate a rimborsare all’opponente le spese di lite, compensandole nei confronti degli enti impositori.

Su appello dell’opponente, il Tribunale conferma la deci- sione, per essere la prescrizione dei crediti imputabile esclusiva- mente all’inerzia dell’agente della riscossione, con condanna dell’ap- pellante alle spesedel grado.

Ricorre in cassazione l’opponente con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate.

L’interlocutoria n. 14767/2021 ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza poiché i pre- cedenti di questa Corte concernevano casi in cui la situazione è in- versa, in cui, cioè, la compensazione delle spese è stata disposta tra opponente vittorioso e agente della riscossione, ove le ragioni di ac- coglimento opposizione sono imputabili all’ente impositore (non all’agente della riscossione come in questo caso) e tali ragioni sono valutate solo nel rapporto interno tra ente impositore ed agente della riscossione (cfr. Cass. n. 15314/2017, 8186/2017, 1070/2017).

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte per l’inammissibilità del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver disposto la compensazione delle spese nel rap- porto tra l'opponente vittoriosa e gli enti impositori [OSCURATO:PERSONA] e Atac s.p.a. e così solleva la questione se l'annullamento per causa imputabile all’agente della riscossione della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, comporti la soccombenza anche dell'ente impositore e la conseguente condanna in solido alle spese di lite in favore della parte opponente vittoriosa.

Il ricorso è infondato.

Nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all’agente della riscossione (il caso at- tuale), l’obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all’ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell’imputazione delle spese (cfr. Cass.n. 3817/2024 ; Cass.n.7716/2022).

Viceversa, ove l’annullamento della cartella sia ad- debitabile esclusivamente all’ente impositore, l’obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della riscossione, che ha regresso nei confronti dell’ente impositore ( cfr. Cass.15314/2017).

Deve, infatti , darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale espresso di recente che, in un caso analogo ha statuito che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione pas- siva sia dell'agenzia delle entrate riscossione che dell'ente imposi- tore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annul- lata , o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, indipen- denza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'an- nullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipo- tesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite , nel se- condo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l’il- legittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia all'agente della riscossione , la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. n.7716/20 22 cit.).

2. -Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella pre- vista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 700, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.25213/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inROMA [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 45 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CNG- FNC64M65C351A) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimate- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 15168/2019 depositata il 18/07/2019. Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona della Sostituta P.G., [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udital’avv.ta [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone dinanzi al G iudice di pace di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle entrate (riscossione) e Atac s.p.a. opposizione a cartella esattoriale riferita a sanzioni ammini- strative. Il giudice di primo grado accoglie l'opposizione per prescri- zione dei crediti e condanna l'Agenzia delle entrate a rimborsare all’opponente le spese di lite, compensandole nei confronti degli enti impositori. Su appello dell’opponente, il Tribunale conferma la deci- sione, per essere la prescrizione dei crediti imputabile esclusiva- mente all’inerzia dell’agente della riscossione, con condanna dell’ap- pellante alle spesedel grado. Ricorre in cassazione l’opponente con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate. L’interlocutoria n. 14767/2021 ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza poiché i pre- cedenti di questa Corte concernevano casi in cui la situazione è in- versa, in cui, cioè, la compensazione delle spese è stata disposta tra opponente vittorioso e agente della riscossione, ove le ragioni di ac- coglimento opposizione sono imputabili all’ente impositore (non all’agente della riscossione come in questo caso) e tali ragioni sono valutate solo nel rapporto interno tra ente impositore ed agente della riscossione (cfr. Cass. n. 15314/2017, 8186/2017, 1070/2017). Il P.M. ha depositato conclusioni scritte per l’inammissibilità del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver disposto la compensazione delle spese nel rap- porto tra l'opponente vittoriosa e gli enti impositori [OSCURATO:PERSONA] e Atac s.p.a. e così solleva la questione se l'annullamento per causa imputabile all’agente della riscossione della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, comporti la soccombenza anche dell'ente impositore e la conseguente condanna in solido alle spese di lite in favore della parte opponente vittoriosa. Il ricorso è infondato. Nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all’agente della riscossione (il caso at- tuale), l’obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all’ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell’imputazione delle spese (cfr. Cass.n. 3817/2024 ; Cass.n.7716/2022). Viceversa, ove l’annullamento della cartella sia ad- debitabile esclusivamente all’ente impositore, l’obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della riscossione, che ha regresso nei confronti dell’ente impositore ( cfr. Cass.15314/2017). Deve, infatti , darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale espresso di recente che, in un caso analogo ha statuito che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione pas- siva sia dell'agenzia delle entrate riscossione che dell'ente imposi- tore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annul- lata , o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, indipen- denza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'an- nullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipo- tesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite , nel se- condo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l’il- legittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia all'agente della riscossione , la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. n.7716/20 22 cit.). 2. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella pre- vista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 700, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Sentenza Cassazione n. 28610/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris