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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 34641/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 18290-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 965/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 18290 sez.

M3 - ud. 01-07-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: l'[OSCURATO:PERSONA] si opponeva a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del noleggio di un gruppo elettrogeno strumentale a una manifestazione organizzata dalla debitrice, che deduceva di aver pattuito il servizio per tre giorni e non quattro come addebitato per il maggior costo preteso; il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, osservando che il giorno in più era stato necessario per lo svolgimento delle prove, sicché la prestazione era stata resa; il Tribunale, pronunciando sull'appello dell'opponente, lo rigettava rilevando che, pur essendo stato concluso originariamente il contratto per tre giorni, il noleggio era stato eseguito per quattro, al fine accertato già in prime cure, sicché, non essendoci vincoli di forma negoziale, la pretesa creditoria era da ritenersi fondata; avverso questa decisione ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1460, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando contraddittoriamente di constatare che, a fronte delle contestazioni svolte, il creditore avrebbe dovuto allegare e provare il titolo contrattuale della pretesa, non essendo risultato, per converso, che il giorno in più di noleggio fosse stato autorizzato né per iscritto né in alcun altro modo; RG n 18290 del 2020 3 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso è tempestivo, posta la sospensione dei termini stabilita, in ragione dell'occorsa pandemia internazionale, dagli artt. 83, del decreto-legge n. 18 del 2020, e 36, del decreto-legge n. 23 del 2020, quali convertiti (dal 9 marzo all'il maggio 2020); sempre preliminarmente deve disattendersi l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, svolta da parte controricorrente, in ragione dell'intervenuto pagamento, in sé non contestato: è chiaro che il fatto in parola non esclude la pretesa di rivendicarne la carenza di titolo e, dunque, la ripetizione; nel residuo merito cassatorio, il ricorso è inammissibile; la censura svolta, infatti, non si misura con la ragione decisoria del Tribunale, che ha ritenuto integrato il contratto con un'ulteriore pattuizione evincibile dall'esecuzione diretta della prestazione di cui l'associazione si avvalse (pag. 4, penultimo e ultimo capoverso, della sentenza impugnata); il giudice di merito, cioè, ha espressamente ritenuto provato un ulteriore accordo in appendice a quello originario, escludendo infatti la fondatezza dell'appello che lo negava (pag. 3, primo capoverso, della medesima decisione); a fronte di ciò il ricorso tende a una rilettura istruttoria estranea al giudizio di legittimità; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 800,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

RG n 18290 del 2020 4 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18290-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 965/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 18290 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: l'[OSCURATO:PERSONA] si opponeva a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del noleggio di un gruppo elettrogeno strumentale a una manifestazione organizzata dalla debitrice, che deduceva di aver pattuito il servizio per tre giorni e non quattro come addebitato per il maggior costo preteso; il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, osservando che il giorno in più era stato necessario per lo svolgimento delle prove, sicché la prestazione era stata resa; il Tribunale, pronunciando sull'appello dell'opponente, lo rigettava rilevando che, pur essendo stato concluso originariamente il contratto per tre giorni, il noleggio era stato eseguito per quattro, al fine accertato già in prime cure, sicché, non essendoci vincoli di forma negoziale, la pretesa creditoria era da ritenersi fondata; avverso questa decisione ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1460, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando contraddittoriamente di constatare che, a fronte delle contestazioni svolte, il creditore avrebbe dovuto allegare e provare il titolo contrattuale della pretesa, non essendo risultato, per converso, che il giorno in più di noleggio fosse stato autorizzato né per iscritto né in alcun altro modo; RG n 18290 del 2020 3 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso è tempestivo, posta la sospensione dei termini stabilita, in ragione dell'occorsa pandemia internazionale, dagli artt. 83, del decreto-legge n. 18 del 2020, e 36, del decreto-legge n. 23 del 2020, quali convertiti (dal 9 marzo all'il maggio 2020); sempre preliminarmente deve disattendersi l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, svolta da parte controricorrente, in ragione dell'intervenuto pagamento, in sé non contestato: è chiaro che il fatto in parola non esclude la pretesa di rivendicarne la carenza di titolo e, dunque, la ripetizione; nel residuo merito cassatorio, il ricorso è inammissibile; la censura svolta, infatti, non si misura con la ragione decisoria del Tribunale, che ha ritenuto integrato il contratto con un'ulteriore pattuizione evincibile dall'esecuzione diretta della prestazione di cui l'associazione si avvalse (pag. 4, penultimo e ultimo capoverso, della sentenza impugnata); il giudice di merito, cioè, ha espressamente ritenuto provato un ulteriore accordo in appendice a quello originario, escludendo infatti la fondatezza dell'appello che lo negava (pag. 3, primo capoverso, della medesima decisione); a fronte di ciò il ricorso tende a una rilettura istruttoria estranea al giudizio di legittimità; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 800,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. RG n 18290 del 2020 4 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.