CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 17567/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6712/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico, 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari, 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati – Opposizione di terzo revocatoria Avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, n. 23/2019 depositata il 10/01/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9 giugno 2023. Rilevato che: 1. il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 318/2017, ha accolto l’opposizione di terzo revocatoria, ex art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., proposta dal Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 459 del 17/10/2012, con la quale il Tribunale di Avezzano, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava gli attori proprietari esclusivi, per acquisto a titolo d’usucapione ventennale, di alcuni beni immobili (un appartamento, un fabbricato e dei terreni) situati nel Comune di Avezzano, sui quali la banca opponente aveva iscritto due ipoteche giudiziali. Il giudice di primo grado, oltre a ritenere tempestiva l’opposizione di terzo, l’ha reputata fondata in ragione dell’accertata collusione delle parti della causa di usucapione; 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno interposto appello denunciando la carenza di motivazione della sentenza di primo grado e l’errore nella valutazione della prova, a cominciare da quella attinente alla ravvisata (ma insussistente) tempestività dell’opposizione di terzo. In particolare, per gli appellanti la sentenza del Tribunale di Avezzano, oggetto di opposizione di terzo, depositata il 17/10/2012, trascritta nei registri immobiliari il 23/12/2012, era passata in giudicato, e l’opposizione ex art. 404, cod. proc. civ., era stata proposta soltanto in data 12/04/2013, decorso il termine decadenziale di trenta giorni dalla presunta scoperta dell’asserita collusione. A tal proposito, ad avviso degli appellanti, era inconferente l’assunto della banca di avere avuto contezza della sentenza con il rilascio della copia (da parte della cancelleria del Tribunale di Avezzano) in data 14/03/2013, e di avere acquisito ragionevole certezza della collusione in data 9/04/2013, dopo l’esame dei certificati anagrafici degli attori. Questi ultimi, infine, hanno ribadito che la causa di merito si era svolta regolarmente e che anche un soggetto minorenne può acquistare un immobile per usucapione; 3. la Corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame, ha regolato le spese del giudizio, con condanna degli appellanti, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., così argomentando: (i) il motivo relativo all’inammissibilità dell’opposizione, perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla scoperta del dolo o della collusione, non supera la condivisibile decisione del Tribunale che ha rilevato che la banca aveva dato prova della condotta dolosa e collusiva ai propri danni posta in essere dalle parti della causa di usucapione, che essa aveva scoperto soltanto dopo avere verificato l’età degli attori – figli dei convenuti, rimasti contumaci - non evincibile dalla sentenza di merito e nemmeno dal relativo atto di citazione, nel quale il codice fiscale degli attori medesimi era errato in relazione all’anno di nascita: per [OSCURATO:PERSONA] era indicato il 1978 anziché il 1988; per [OSCURATO:PERSONA] era indicato il 1977 anziché il 1987; (ii) invero, il termine di trenta giorni per proporre opposizione, pienamente rispettato (l’opposizione è stata notificata il 12/04/2013), era cominciato a decorrere dal 9/04/2013, giorno in cui la banca, prendendo visione dei certificati anagrafici degli attori, aveva acquisito la ragionevole certezza del dolo delle parti che aveva tratto in inganno il giudice della causa di usucapione; (ii) ed infatti l’età degli attori non poteva certo consentire loro alcun acquisto in virtù di usucapione ventennale poiché essi avrebbero dovuto cominciare a possedere i beni immobili di proprietà dei genitori rispettivamente all’età di tre e quattro anni; 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza di appello; [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi in giudizio in luogo del [OSCURATO:SOCIETA]., nella veste di cessionaria in “blocco” e pro soluto del portafoglio crediti della banca senese, ha resistito con controricorso e ha depositato una memoria ex art. 380 - bis .1, cod. proc. civ.; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso [«Vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, errore nella valutazione delle prove acquisite»], i ricorrenti denunciano l’inammissibilità dell’opposizione di terzo revocatoria, contro la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 459/2012, depositata il 17/10/2012, trascritta nei registri immobiliari il 23/12/2012, perché proposta da [OSCURATO:PERSONA] oltre il termine di trenta giorni dalla presunta scoperta dell’asserita collusione. Sostengono l’irrilevanza dell’assunto della banca, contenuto nell’atto di opposizione, di avere avuto la ragionevole certezza della collusione a proprio danno in data 9/04/2013, in seguito all’esame dei certificati anagrafici degli attori rilasciati dal Comune di Avezzano. Da ultimo, lamentano (cfr. pag. 10 del ricorso per cassazione) che il “Giudice di Prime cure” non poteva pronunciare una sentenza di accoglimento dell’opposizione di terzo “per mancanza assoluta della prova nel merito”; 1.1. il motivo è inammissibile; 1.2. per la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 6/05/2022, n. 14404), «ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero, infatti, che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o princìpi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015). […] Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art.360 c.p.c.» (conf.: Cass. n. 11603/2018); 1.3. nella vicenda, la generica censura sottesa al mezzo di impugnazione è inammissibile poiché richiama congiuntamente due vizi affatto diversi, ossia il deficit della motivazione e un errore nella valutazione delle prove, senza indicare i parametri di riferimento dell’articolo 360, e senza fare menzione delle norme di diritto che si assumono violate. Inoltre, il ricorso non si confronta con il sostrato argomentativo della sentenza d’appello e ripropone in maniera pedissequa la critica già rivolta alla decisione di primo grado, che probabilmente è stata ricopiata, come traspare dal tenore letterale del motivo, il cui incipit così recita (cfr. pag. 8 del ricorso per cassazione): «Il giudice di prime cure non ritiene di dovere accogliere l’eccezione preliminare di decadenza dell’opposizione»; 2. in conclusione, il ricorso è inammissibile; 3. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre non ricorrono i presupposti per la condanna dei ricorrenti ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., richiesta dalla parte vittoriosa; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in euro 12.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo d