CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42801/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ISRAELE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23413/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che il fatto non poteva essere qualificato di lieve entità sia per la notevole quantità di sostanza rinvenuta e per la sua diversificazione, dimostrativi di un elevato pericolo di diffusività; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice; che si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]