CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19932/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] Ad.24/04/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11715/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro C.R.I.A.S. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Ad. 24/04/2024 R.G. n. 11715 del 2022; estensore: C. Valle avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CATANIA n. 4276/2021 depositata il21/10/2021; udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere relatore CristianoValle. Rilevato che l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Biagio e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. avverso un ’ ordinanza , in data 12/05/2018, di prosecuzione delle operazioni di vendita di un immobile adibito a capannone industriale è stata rigettata dal Tribunale di Catania, nel contraddittorio con la Belvedere S.p.a. S.r.l. e nella contumacia del C.R.I.A.S., creditore intervenuto, e di [OSCURATO:PERSONA], quale aggiudicatario dell ’ immobile staggito , con sentenza n. 4276 del 21/10/2021; avverso la sentenza del giudice dell’esecuzione propone ricorso per cassazione il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di Biagio e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., dichiara to successivamente all’emanazione del detto provvedimento decisorio; risponde con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; C.R.I.A.S. e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; il Procuratore Generale non ha preso conclusioni; il Fallimento ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 24/04/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che il ricorso non è rispettoso dei canoni di legge, in quanto si articolo in un motivo unico e promiscuo, senza esatta individuazionedelle norme di legge sostanziale e processuale che si assumono violati ed afferma che la sentenza impugnata è affetta da:violazione di legge, erronea interpretazione di legge ed erronea eillogica motivazione; Ad. 24/04/2024 R.G. n. 11715 del 2022; estensore: C. Valle il ricorso, ove si reputasse possibile superare la carenza dei requisiti di forma, non si confronta con la preliminare ragione decisoria del giudice di merito, che è quella della tardività dell’opposizione agli atti, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.; la sentenza impugnata afferma che l’opponente non aveva dato prova che solo dopo l’ultima, ed effettiva, in quanto vi era stata l’aggiudicazione dell’immobile, vendita, la S.n.c. Meli C eramiche aveva avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione immobiliare in data12/05/201 8 che ordinava la prosecuzione delle operazioni di vendita, e ciò in quanto, avendo già in precedenza avanzato istanze di visibilità, era con certezza a conoscenza dell’emanazione del provvedimento di vendita originario, intervenuto nell’anno 2009, come pure del fatto che vi fosse già stato un ulteriore provvedimento di vendita o di prosecuzione della vendita, nell’anno 2015; il Fallimento ricorrente non affronta il tema, posto a fondamento della decisione del Tribunale, del decorso del termine per l’opposizione agli atti esecutivi e comunque per l ’ esposizione di ragioni ostative alla vendita, se del caso mediante altri rimedi endoesecutivi,dalla prima istanza di accesso agli atti, o di visibilità, come ora d ’ uso nella pratica giudiziale, intervenuta nel corso dell’anno 2017 e che venne accolta in data 24/01/2017; a decorrere da detta ultima data la S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza, o doveva reputarsi essere a conoscenza, della pendenza dell’esecuzione immobiliare nei suoi confronti e dell’emanazione della prima, ed originaria, ordinanza di vendita; a fronte dell’affermazione esplicita, da parte del Tribunale, della conoscenza della pendenza della procedura esecutiva a decorrere dai primi mesi dell’anno 2017 parte ricorrente non ha in alcun modo specificato le ragioni della propria inerzia difensiva, limitandosi a prospettare di essere venuta a conoscenza, a seguito Ad. 24/04/2024 R.G. n. 11715 del 2022; estensore: C. Valle di una telefonata dell’aggiudicatario dell’immobile [OSCURATO:PERSONA], intervenuta solo nel mese di maggio 2019, che l ’ ordinanza di vendita era stata emanata nel maggio dell’anno 2018, senza, tuttavia, in alcun modo spiegare le ragioni della propria inerzia tra il gennaio 2017 e il maggio del 2019; la giurisprudenza di questa Corte afferma, oramai da tempo (Cass. n. 6487 del 17/03/2010 Rv. 611728 - 01) , che , qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga opposizione agli atti esecutivi, invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nella specie, l’ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), non gli sia stato debitamente notificato (quando la notifica era dovuta), l’opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. dall’ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l’opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell’atto presupposto nullo (cioè, della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l’ultimo, e l’opposizione risulti avanzata nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto e, inoltre (Cass. n . 7051 del 9/05/2012 Rv. 622630 - 01) che c olui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., ha l’onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione; i suindicati oneri di allegazione non risultano specificamente soddisfatti, o, comunque le motivazioni della tardiva conoscenza dedotte dal ricorrente non sono adeguatamente riscontrabili; Ad. 24/04/2024 R.G. n. 11715 del 2022; estensore: C. Valle a tanto consegue che le censure relative alla tempestività dell’opposizione devono essere ritenute inammissibil i , prima che infondate; a tanto consegue la preclusione all’esame delle censure relative all’eccessiva riduzione del prezzo di vendita, che, peraltro, non paiono adeguate in relazione al disposto dell ’ art. 586 in relazione all’art. 591 cod. proc. civ.; la sentenza impugnata motiva, invero, sebbene non ve ne fosse bisogno, stante l ’ inammissibilità in rito dell ’ opposizione agli atti , anche sulle ragioni per le quali si era addivenuti a un prezzo base di trecentomila euro, per l’ultimo esperimentodella vendita, e tanto a causa della situazione di interclusione del fondo sul quale era l’immobile e dellamancanza della garanzia per evizione; il ricorso è, pertanto, inammissibile; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivoin favore della Belvedere SPV S.r.l.; nulla per le spese nei confronti del C.R.I.A.S. e di [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità dell ’ impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bisdello stesso art. 13), se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; Ad. 24/04/2024 R.G. n. 11715 del 2022; estensore: C. Valle condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 . 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso artic