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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 agosto 2022

Cassazione n. 12090/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, decidendo sulla richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo emessa in data 30 agosto 2022 con la quale è stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa con il ruolo direttivo, di turbata libertà degli incanti in concorso con altri soggetti, nonché di violazione delle prescrizioni della misura della sorveglianza speciale, ascrittigli ai capi 1), 8) e 38).

In particolare al Luppino si contesta al capo 1) di avere dopo la sua scarcerazione del maggio 2019 continuato a rivestire il ruolo direttivo di capo della famiglia mafiosa di Cannpobello di Mazara, inserita in "[OSCURATO:PERSONA]", dopo essere stato già condannato per il medesimo delitto con due precedenti sentenze divenute definitive del 16 aprile 1997 e del 12 luglio 2013.

Inoltre (al capo 8) di avere partecipato, nella predetta veste di capo della famiglia mafiosa di Campobello, in concorso con i coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla turbativa dell'asta giudiziaria nel procedimento di esecuzione n. 3/2015 del Tribunale di Marsala in data prossima al 14 gennaio 2020, ed infine (al capo 38), di avere violato gli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicatagli con decreto notificatogli in data 11 marzo 2020, associandosi abitualmente a soggetti condannati e pregiudicati dal marzo 2020 al 30 aprile 2021.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi fondandosi essenzialmente sul contenuto delle conversazioni intercettate intercorse tra altri soggetti, diversi dal Luppino, la cui veste di capo promotore della famiglia di Campobello di Mazara può essere frutto di millanterie in mancanza di elementi di riscontro.

Si censura in definitiva la regola di giudizio che ritiene non necessari i riscontri estrinseci per le accuse formulate da parte di coindagati solo perché desunte da conversazioni oggetto di intercettazioni e si afferma che il materiale probatorio valorizzato nell'ordinanza impugnata è inidoneo a dimostrare che il Luppino, in epoca successiva alla sua precedente condanna, ed in particolare dopo la sua scarcerazione abbia continuato a fare parte dell'associazione mafiosa con il ruolo di capo-promotore.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari per il superamento della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

In particolare, il Tribunale si è limitato a constatare l'operatività della presunzione legale senza considerare la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Nel caso di specie rileva il ricorrente che i fatti contestati come perduranti nel tempo individuano solo l'epoca inziale e non quella finale, sicchè rispetto al tempo di esecuzione della misura sono trascorsi diversi anni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Deve premettersi che in sede di legittimità non sono c:oltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il ricorrente, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale di Palermo, fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela.

La motivazione del provvedimento impugnato ha fornito una ricostruzione delle fonti di prova dichiarative e del contenuto delle conversazioni intercettate coerente con le conclusioni cui si perviene nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi con riferimento a tutte le imputazioni dell'incdpazione cautelare oggetto di censure.

Le censure del ricorrente articolate nel primo motivo sono rivolte essenzialmente a negare la rilevanza probatoria delle intercettazioni poste a fondamento della gravità indiziaria per il capo 1), relativo al reato associativo, ma attraverso non già la denuncia di obiettivi travisamenti del contenuto delle intercettazioni, quanto piuttosto sulla base di una loro lettura alternativa, operata in modo peraltro atomistico e senza una loro disamina complessiva.

Nell'ordinanza impugnata viene riesaminato il quadro indiziario costituito dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione operati anche tramite l'utilizzo di videocamere che hanno consentito di delineare il ruolo del ricorrente nei singoli reati ascrittigli secondo la valutazione operata dal G.i.p. nell'ordinanza genetica estremamente analitica ed ampia. p o , I y - s „, Secondo la valutazione operata prima dal)G.i.. . e poi dal Tribunale del riesame, il ruolo direttivo svolto in seno alla famiglia mafiosa di Campobello da parte del ricorrente dopo la sua scarcerazione per espiazione pena delle precedenti condanne emesse sempre per la medesima accusa, è emerso in modo inequivocabile, una volta superato il problema della sua identificazione nel "Gianvito" di cui parlano gli affiliati intercettati e che definiscono essere il "perno principale" dell'associazione, cui devono fare sempre riferimento sia per la gestione del traffico degli stupefacenti che per le estorsioni.

Il ricorso è sul punto del tutto generico perché reitera le medesime doglianze del riesame limitandosi a criticare la valutazione del contenuto delle intercettazioni di conversazioni rese "inter alios", sull'assunto manifestamente infondato secondo cui sarebbero necessari ulteriori riscontri per effetto di una non giustificabile assimilazione alla c.d. chiamata di correo regolata dall'art. 192, comma 3, cod. proc.pen..

Peraltro nel ricorso si omette ogni confronto con le conversazioni intercettate - pure valorizzate nell'ordinanza impugnata - che coinvolgono il Luppino anche in prima persona nella vicenda della turbativa di gara di cui al capo 8), oltre che rispetto alle conversazioni che attestano un suo intervento diretto per risolvere una questione di debiti non pagati.

2. Quanto al secondo motivo in punto di esigenze cautelarli il ricorrente invoca l'applicazione della giurisprudenza sul c.d. tempo silente per superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., ma in modo del tutto eccentrico rispetto al caso in esame, trattandosi di fatti recenti che si collocano negli anni 2020 e 2021 e che attestano la prosecuzione del suo ruolo di capo-mafia a partire dalla scarcerazione nel maggio del 2019.

Nel riproporre la doglianza già coltivata dinanzi al Giudice del riesame, il ricorrente non si confronta con il compendio argomentativo dell'ordinanza, là dove, dato conto dell'incolpazione associativa, il Tribunale ha giustamente rilevato l'operatività della duplice presunzione ex art. 275, comma 3„ cod. proc. pen. e l'assenza di un qualunque elemento obiettivo - emergente dall'incartamento processuale ovvero dedotto dalla difesa - idoneo a superarla.

Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici e decisivi, coerente con le emergenze processuali e che non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.3.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, decidendo sulla richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo emessa in data 30 agosto 2022 con la quale è stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa con il ruolo direttivo, di turbata libertà degli incanti in concorso con altri soggetti, nonché di violazione delle prescrizioni della misura della sorveglianza speciale, ascrittigli ai capi 1), 8) e 38). In particolare al Luppino si contesta al capo 1) di avere dopo la sua scarcerazione del maggio 2019 continuato a rivestire il ruolo direttivo di capo della famiglia mafiosa di Cannpobello di Mazara, inserita in "[OSCURATO:PERSONA]", dopo essere stato già condannato per il medesimo delitto con due precedenti sentenze divenute definitive del 16 aprile 1997 e del 12 luglio 2013. Inoltre (al capo 8) di avere partecipato, nella predetta veste di capo della famiglia mafiosa di Campobello, in concorso con i coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla turbativa dell'asta giudiziaria nel procedimento di esecuzione n. 3/2015 del Tribunale di Marsala in data prossima al 14 gennaio 2020, ed infine (al capo 38), di avere violato gli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicatagli con decreto notificatogli in data 11 marzo 2020, associandosi abitualmente a soggetti condannati e pregiudicati dal marzo 2020 al 30 aprile 2021. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi fondandosi essenzialmente sul contenuto delle conversazioni intercettate intercorse tra altri soggetti, diversi dal Luppino, la cui veste di capo promotore della famiglia di Campobello di Mazara può essere frutto di millanterie in mancanza di elementi di riscontro. Si censura in definitiva la regola di giudizio che ritiene non necessari i riscontri estrinseci per le accuse formulate da parte di coindagati solo perché desunte da conversazioni oggetto di intercettazioni e si afferma che il materiale probatorio valorizzato nell'ordinanza impugnata è inidoneo a dimostrare che il Luppino, in epoca successiva alla sua precedente condanna, ed in particolare dopo la sua scarcerazione abbia continuato a fare parte dell'associazione mafiosa con il ruolo di capo-promotore. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari per il superamento della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, il Tribunale si è limitato a constatare l'operatività della presunzione legale senza considerare la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Nel caso di specie rileva il ricorrente che i fatti contestati come perduranti nel tempo individuano solo l'epoca inziale e non quella finale, sicchè rispetto al tempo di esecuzione della misura sono trascorsi diversi anni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che in sede di legittimità non sono c:oltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorrente, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale di Palermo, fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela. La motivazione del provvedimento impugnato ha fornito una ricostruzione delle fonti di prova dichiarative e del contenuto delle conversazioni intercettate coerente con le conclusioni cui si perviene nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi con riferimento a tutte le imputazioni dell'incdpazione cautelare oggetto di censure. Le censure del ricorrente articolate nel primo motivo sono rivolte essenzialmente a negare la rilevanza probatoria delle intercettazioni poste a fondamento della gravità indiziaria per il capo 1), relativo al reato associativo, ma attraverso non già la denuncia di obiettivi travisamenti del contenuto delle intercettazioni, quanto piuttosto sulla base di una loro lettura alternativa, operata in modo peraltro atomistico e senza una loro disamina complessiva. Nell'ordinanza impugnata viene riesaminato il quadro indiziario costituito dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione operati anche tramite l'utilizzo di videocamere che hanno consentito di delineare il ruolo del ricorrente nei singoli reati ascrittigli secondo la valutazione operata dal G.i.p. nell'ordinanza genetica estremamente analitica ed ampia. p o , I y - s „, Secondo la valutazione operata prima dal)G.i.. . e poi dal Tribunale del riesame, il ruolo direttivo svolto in seno alla famiglia mafiosa di Campobello da parte del ricorrente dopo la sua scarcerazione per espiazione pena delle precedenti condanne emesse sempre per la medesima accusa, è emerso in modo inequivocabile, una volta superato il problema della sua identificazione nel "Gianvito" di cui parlano gli affiliati intercettati e che definiscono essere il "perno principale" dell'associazione, cui devono fare sempre riferimento sia per la gestione del traffico degli stupefacenti che per le estorsioni. Il ricorso è sul punto del tutto generico perché reitera le medesime doglianze del riesame limitandosi a criticare la valutazione del contenuto delle intercettazioni di conversazioni rese "inter alios", sull'assunto manifestamente infondato secondo cui sarebbero necessari ulteriori riscontri per effetto di una non giustificabile assimilazione alla c.d. chiamata di correo regolata dall'art. 192, comma 3, cod. proc.pen.. Peraltro nel ricorso si omette ogni confronto con le conversazioni intercettate - pure valorizzate nell'ordinanza impugnata - che coinvolgono il Luppino anche in prima persona nella vicenda della turbativa di gara di cui al capo 8), oltre che rispetto alle conversazioni che attestano un suo intervento diretto per risolvere una questione di debiti non pagati. 2. Quanto al secondo motivo in punto di esigenze cautelarli il ricorrente invoca l'applicazione della giurisprudenza sul c.d. tempo silente per superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., ma in modo del tutto eccentrico rispetto al caso in esame, trattandosi di fatti recenti che si collocano negli anni 2020 e 2021 e che attestano la prosecuzione del suo ruolo di capo-mafia a partire dalla scarcerazione nel maggio del 2019. Nel riproporre la doglianza già coltivata dinanzi al Giudice del riesame, il ricorrente non si confronta con il compendio argomentativo dell'ordinanza, là dove, dato conto dell'incolpazione associativa, il Tribunale ha giustamente rilevato l'operatività della duplice presunzione ex art. 275, comma 3„ cod. proc. pen. e l'assenza di un qualunque elemento obiettivo - emergente dall'incartamento processuale ovvero dedotto dalla difesa - idoneo a superarla. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici e decisivi, coerente con le emergenze processuali e che non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. at
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