Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:166
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0829
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
12 febbraio 2025 (
*1
)
«Procedimento accelerato»
Nella causa C‑829/24,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 4 dicembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da L. Armati, A. Bouchagiar, M. Mataija, Zs. Teleki e J. Tomkin, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA]
, rappresentata da M Z. Feher e K. Szíjjártó, in qualità di agenti,
convenuta,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentiti il giudice relatore, J. Passer, e l’avvocata generale, J. Kokott,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che, adottando l’a nemzeti szuverenitás védelméről szóló 2023. évi LXXXVIII. törvény (legge n. LXXXVIII del 2023, relativa alla tutela della sovranità nazionale; in prosieguo: la «legge controversa»), l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 49, 56 e 63 TFUE, dell’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (
GU 2000, L 178, pag. 1
), degli articoli 14, 16 e 19 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (
GU 2006, L 376, pag. 36
), degli articoli 7, 8, 11, 12, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli articoli 5, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU 2016, L 119, pag. 1
).
2
Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte il 4 dicembre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a quest’ultima di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 133 del regolamento di procedura della Corte.
3
A sostegno della sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che la legge controversa ha lo scopo di tutelare la sovranità nazionale dell’[OSCURATO:PERSONA] e istituisce, a tal fine, un «[OSCURATO:PERSONA] per la tutela della sovranità nazionale» (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»). Essa precisa che quest’ultimo è incaricato di individuare le attività che possono compromettere o minacciare tale sovranità nonché le organizzazioni che si avvalgono del sostegno straniero e svolgono o sostengono attività che possono influenzare la volontà degli elettori o il risultato delle elezioni. [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre che l’[OSCURATO:PERSONA] beneficia, su taluni aspetti, di un regime giuridico derogatorio rispetto al diritto comune, in particolare per quanto riguarda i suoi poteri di indagine, che sarebbero particolarmente estesi nonché sottratti al controllo dei giudici amministrativi.
4
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che, tenuto conto della sua natura, la presente causa deve essere trattata in tempi brevi.
5
A tale riguardo, essa sostiene, sotto un primo profilo, che la legge controversa è strutturata secondo una distinzione binaria tra interessi nazionali e interessi stranieri, che non tiene conto dell’appartenenza dell’[OSCURATO:PERSONA] all’Unione. A causa di tale distinzione, l’applicazione di detta legge potrebbe restringere le libertà fondamentali di circolazione che consentono ai cittadini dell’Unione nonché a soggetti quali organizzazioni della società civile o fornitori di servizi di media di continuare a svolgere le loro attività, comprese quelle economiche, in [OSCURATO:PERSONA], in particolare stabilendovisi, fornendovi servizi o trasferendovi capitali. Inoltre, l’applicazione della legge in parola potrebbe ledere diversi diritti fondamentali garantiti alle persone fisiche o giuridiche interessate, come il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva o, ancora, le libertà di associazione, di espressione e di informazione che sarebbero essenziali per il buon funzionamento di una società pluralista e democratica.
6
Sotto un secondo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che la legge controversa può avere conseguenze pratiche ed economiche nonché sulla reputazione delle persone fisiche o giuridiche alle quali essa si applica, in particolare sulle organizzazioni della società civile e sui fornitori di servizi di media, e, pertanto, sul pluralismo e sulla libertà dei media, che sono al contempo fondamentali e, in alcuni casi, difficilmente reversibili. Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe il potere di svolgere indagini su tali persone e, al termine di dette indagini, di pubblicare relazioni che qualificano le loro attività come «minacce» o come «attentati» alla sovranità nazionale. Inoltre, la legge controversa consentirebbe di bloccare o quantomeno di rendere molto più difficile il finanziamento di tali attività.
7
In terzo e ultimo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la situazione risultante dall’adozione della legge controversa dà luogo a violazioni molto gravi e di ampia portata di un vasto insieme di disposizioni di diritto primario e di diritto derivato dell’Unione, tra le quali figurano varie disposizioni che sanciscono libertà o diritti fondamentali che costituiscono le basi di una società democratica e pluralista.
8
L’[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza della domanda di procedimento accelerato della [OSCURATO:PERSONA] adducendo, in sostanza, i seguenti argomenti.
9
Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe ad affermare, in modo generale e astratto, che l’applicazione della legge controversa può avere conseguenze pratiche ed economiche nonché sulla reputazione delle persone fisiche o giuridiche alle quali essa si applica, che sarebbero considerevoli e, in alcuni casi, difficilmente reversibili, ma non produrrebbe alcun elemento di prova atto a dimostrare la certezza o quantomeno la probabilità di tali conseguenze.
10
Inoltre, l’invocazione di asserite restrizioni alle libertà fondamentali di circolazione garantite dal diritto dell’Unione o di ripercussioni sull’attività economica delle persone fisiche o giuridiche alle quali si applica la legge controversa non presenterebbe alcun carattere eccezionale nell’ambito di un ricorso per inadempimento con il quale la [OSCURATO:PERSONA] mira a dimostrare la violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione che sanciscono tali libertà fondamentali e non costituirebbe quindi, di per sé, una situazione di urgenza straordinaria tale da giustificare che una determinata causa sia sottoposta al procedimento accelerato.
11
Peraltro, nell’ambito della sua argomentazione relativa alla sussistenza di violazioni dei diritti fondamentali, la [OSCURATO:PERSONA] non terrebbe conto delle garanzie stabilite dalla legge controversa. In particolare, qualsiasi persona interessata da un’indagine condotta dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla relazione pubblicata al termine di tale indagine avrebbe la possibilità di adire un organo giurisdizionale al fine, in particolare, di far constatare la sussistenza di un’infrazione commessa dall’[OSCURATO:PERSONA] e di ottenere la cessazione di tale infrazione o il risarcimento del danno causatole da quest’ultima. Inoltre, le conclusioni esposte nelle relazioni pubblicate dall’[OSCURATO:PERSONA] non costituirebbero, di per sé, una sanzione e non avrebbero direttamente forza giuridica vincolante, come risulterebbe dalla decisione dell’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]), del 15 novembre 2024, nella causa IV/02551/2024.
12
Quanto all’asserita sussistenza di un concorso di infrazioni ad un vasto insieme di disposizioni di diritto primario e di diritto derivato dell’Unione, essa giustificherebbe non già l’applicazione del procedimento accelerato, bensì, al contrario, un esame approfondito e completo delle numerose censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA], le quali peraltro presenterebbero un carattere complesso, conformemente alle procedure normalmente applicabili in forza dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e del suo regolamento di procedura.
13
Infine, l’[OSCURATO:PERSONA] osserva che la [OSCURATO:PERSONA], pur presentando alla Corte una domanda volta ad ottenere che la presente causa sia sottoposta al procedimento accelerato, si è astenuta dall’applicare, nell’ambito del procedimento precontenzioso, termini più brevi di quelli abituali, il che dimostrerebbe il carattere non urgente della presente causa. Inoltre, il comportamento di tale istituzione nell’ambito del procedimento precontenzioso differirebbe da quello adottato in altre cause, nelle quali essa ha applicato termini più brevi di quelli abituali senza tuttavia chiedere successivamente alla Corte che tali cause fossero sottoposte al procedimento accelerato.
14
A questo proposito, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su istanza del ricorrente o del convenuto, quando la natura di una controversia impone un suo rapido trattamento, il presidente della Corte può decidere, sentita la controparte, di trattare tale causa con procedimento accelerato.
15
Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza della domanda della [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere che la presente causa sia trattata con un siffatto procedimento accelerato, mettendo in discussione segnatamente l’esposizione, effettuata da tale istituzione, relativa alle conseguenze dannose derivanti dalla legge controversa. Tuttavia, tale Stato membro non nega il fatto che detta legge abbia lo scopo di proteggere la sua sovranità nazionale, né il fatto che essa istituisca, a tal fine, l’[OSCURATO:PERSONA], il quale è incaricato, in sostanza, di indagare sulle attività che possono compromettere o minacciare tale sovranità nonché sulle organizzazioni che si avvalgono del sostegno straniero e svolgono o sostengono attività che possono influenzare la volontà degli elettori o il risultato delle elezioni. Del resto, tale scopo risulta esplicitamente dal preambolo della medesima legge, il quale fa in particolare riferimento, come risulta dal ricorso della [OSCURATO:PERSONA] – non contraddetto, a tale riguardo, dall’[OSCURATO:PERSONA] – alla necessità di «garantire il dibattito democratico e la trasparenza dei processi decisionali pubblici e sociali, [nonché] di rendere pubblici i tentativi di ingerenza stranieri e di prevenire qualsiasi tentativo del genere». Peraltro, sempre nel proprio ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, ai sensi dell’articolo 11 della legge controversa, «[s]e l’[OSCURATO:PERSONA] constata fatti o scopre circostanze che possono comportare l’avvio o lo svolgimento di un procedimento di infrazione, di un procedimento penale, di un procedimento amministrativo o di un altro procedimento, esso comunica a tal fine all’organo abilitato a condurre il procedimento i dati e i fatti di cui è venuto a conoscenza». Inoltre, per effetto della modifica del codice penale ungherese prevista all’articolo 32 di detta legge, a talune persone legate a dette organizzazioni possono essere inflitte pene a causa dell’utilizzo di sostegni stranieri vietati nell’ambito delle attività di queste ultime. Orbene, l’[OSCURATO:PERSONA] non contesta tale presentazione della legge controversa.
16
Di conseguenza, occorre considerare che tale Stato membro contesta non già il contenuto delle disposizioni di cui al punto precedente in quanto tale, bensì, in sostanza, l’effettiva sussistenza e la dannosità delle conseguenze che ne derivano. Orbene, una siffatta contestazione non è sufficiente per respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla necessità di stabilire in tempi brevi se tali disposizioni siano contrarie o meno al diritto dell’Unione al fine di impedire che dette conseguenze si producano, se del caso.
17
Alla luce degli elementi che precedono, si deve considerare che l’interesse generale impone che la questione della compatibilità della legge controversa con il diritto dell’Unione sia risolta nel più breve tempo possibile, in modo da eliminare qualsiasi incertezza pregiudizievole a tale riguardo e, quindi, da consentire all’[OSCURATO:PERSONA] o di applicare pienamente e senza ostacoli detta legge nell’esercizio delle sue competenze nazionali e della sua sovranità, nel caso in cui la stessa risulti rispettosa di detto diritto, o, nel caso contrario, di adottare le misure necessarie.
18
Infatti, è già stato dichiarato, in altri contesti, che, qualora una causa pregiudiziale sollevi seri dubbi inerenti a questioni fondamentali di diritto costituzionale nazionale e di diritto dell’Unione, può essere necessario, alla luce delle circostanze particolari di siffatta causa, un rapido trattamento, in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (ordinanze del presidente della Corte del 19 ottobre 2018, Wightman e a.,
C‑621/18
,
EU:C:2018:851
, punto
10
, e del 29 novembre 2024, LC e CP,
C‑758/24 e C‑759/24
,
EU:C:2024:1012
, punto
8
). Analogamente, nel caso di specie, in cui si tratta di un ricorso diretto, poiché la presente causa riguarda i rapporti di ordine costituzionale tra l’Unione e i suoi Stati membri nel settore essenziale e sensibile della vita pubblica e democratica, è necessario un rapido trattamento, conformemente all’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
19
Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] relativo al carattere complesso delle censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, sebbene sia vero, come sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], che il carattere complesso o sensibile delle questioni sollevate da una determinata causa può indurre a ritenere, tenuto conto del contesto di diritto e di fatto che caratterizza tale causa, che quest’ultima si presti difficilmente al procedimento accelerato (sentenza del 18 maggio 2021, AsociaţiaForumul Judecătorilor din România e a.,
C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19
,
EU:C:2021:393
, punto
105
), detta circostanza non preclude di per sé di ricorrere ad un siffatto procedimento, le cui modalità di attuazione consentono di tenere conto di tutte le caratteristiche proprie di ciascuna causa (ordinanza del presidente della Corte del 7 aprile 2016, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA],
C‑104/16 P
,
EU:C:2016:232
, punto
17
), nelle cause in cui il ricorso a detto procedimento è necessario, né di procedere al necessario esame di censure complesse.
20
Risulta, pertanto, che la natura della presente causa richiede che quest’ultima sia trattata rapidamente. Di conseguenza, occorre sottoporla a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
1)
La causa C‑829/24 è sottoposta a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura della Corte.
2)
Le spese sono riservate.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’ungherese.