CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 17185/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
COLLEPASSO il 28/01/1947 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 10/9/2025 la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 9/12/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità. In primo luogo, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere il bene in esame quale costruzione, trattandosi, invece, di un'opera precaria e temporanea. Ancora, la sentenza si sarebbe pronunciata ultra petita, affrontando questioni che non sarebbero state dedotte, come quelle in tema di "pertinenza urbanistica, funzione permanente, ampliamento in natura dei materiali". Infine, sono dedotti il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il travisamento della prova quanto all'esistenza della tettoia al momento dell'accertamento, ed il carattere eccessivo della pena; è anche eccepita la prescrizione del reato, maturata prima della sentenza di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che è stata diffusamente esaminata la natura dell'opera, precisandosi, innanzitutto, che la stessa era stata realizzata in adiacenza ad un precedente intervento edilizio definitivamente qualificato come abusivo. Muovendo da ciò, la Corte di appello ha dunque ribadito il costante e condiviso indirizzo in forza del quale deve escludersi l'applicabilità del regime delle pertinenze urbanistiche ove l'opera edilizia accessoria acceda ad un manufatto principale abusivo, per il quale cioè non sia stata presentata né istanza di concessione in sanatoria né istanza di condono edilizio (per tutte, Sez. 3, n. 4087 del 22/11/2007, Ghignoni, Rv. 238623). Ancora, la sentenza ha sottolineato che doveva essere esclusa in radice l'ipotesi della mera pertinenza; a riguardo, è stato infatti ribadito che, affinché un manufatto presenti il carattere della pertinenza, si richiede che abbia una propria individualità, che sia oggettivamente preordinato a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato, che sia sfornito di autonomo valore di mercato, che abbia ridotte dimensioni, che sia insuscettibile di destinazione autonoma e che non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (tra le molte, Sez. 3, n. 25669 del 30/5/2012, Zeno, Rv. 253064). Muovendo da queste premesse, la sentenza ha quindi escluso che l'opera potesse qualificarsi come pertinenza, peraltroevidenziando la modifica della sagoma, del volume e l'aumento della superficie coperta. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile anche sulla seconda e sulla terza censura, con le quali si deduce un vizio di ultrapetizione. Premesso che la sentenza si è evidentemente concentrata sui soli motivi di gravame, non è dato comunque comprendere in che termini la sequenza logico-giuridica della decisione risulterebbe viziata; ancora, non è compiuta alcuna prova di resistenza, ossia non è neppure dedotto che, eliminando dalla pronuncia la parte asseritamente viziata, quella residua sarebbe di per sé radicalmente inidonea a sostenere una condanna. 4.2. Il ricorso risulta poi inammissibile anche quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Pronunciandosi sul punto, la sentenza si è infatti espressa con argomento privo di vizi, sottolineando che il ricorrente aveva violato più norme incriminatrici, non aveva demolito le più consistenti opere precedentemente realizzate ed aveva riportato una condanna definitiva per analoghi reati. 4.3. Evidenziato, ancora, che il quinto motivo risulta inammissibile per genericità. Il ricorso, nel dedurre un travisamento della prova circa l'esistenza della tettoia al momento dell'accertamento, non contesta che l'opera fosse stata comunque effettivamente realizzata, né i suoi caratteri per come indicati in rubrica, così che la censura non appare sorretta da alcun interesse. 4.4. [OSCURATO:PERSONA], di seguito, quanto al motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello - con argomento del tutto adeguato - ha sottolineato che la pena appariva adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, peraltro attestandosi ben al di sotto della media edittale. 5. Rilevato, infine, quanto all'eccepita prescrizione del reato, che la stessa non è invero maturata. Questa Corte, con sentenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, PG/Polichetti, ha affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. 5.1. Ne deriva che il reato in esame, contestato al 19/9/2019, è sottoposto alla prima delle due discipline, con prescrizione al 19/9/2027. 6. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M