CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 1973
Cassazione n. 16747/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a FASANO il 31/05/1973 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 34102/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sulla recidiva e la rideterminazione della pena sono manifestamente infondati rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha proceduto alla nuova determinazione della pena seguendo quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento sui criteri da adottare, con conseguente applicazione della recidiva, avendo fornito adeguata motivazione anche rispetto agli aumenti di pena per continuazione, confermati solo in parte nella stessa misura, non essendo stati oggetto di specifiche censure da parte della sentenza rescindente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. D P.Q.M