CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28541-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali èelett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5683/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatoreGIAN [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la F . E . D . S . P . A . [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Catania, il provvedimento di applicazione, nei propri confronti, del fermo amministrativo provvisorio, rispetto all'istanza di rimborso I.V.A. formulata dalla contribuente, per la presenza di carichi pendenti; che la C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 6597/07/2015, avverso la qualel’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, che, con sentenza n. 5683/5/2021, depositata il 14/06/2021 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come " risultando presentata la fideiussione, il rimborso non possa essere sospeso, non risultando procedimenti penali pendenti e, perdipiù, nel caso in esame, la società cedente risulta ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nei cui confronti non può essere iniziata o proseguita alcuna iniziativa esecutiva individuale che potrebbe pregiudicare la "par condicio creditorum" (cfr. penultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, la F . E . D . S . P . A . [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 e all'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972" (cfr. ricorso, p. 2), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto illegittimo il fermo (parziale) opposto dall'Ufficio alla contribuente, stante l'esistenza di carichi erariali pendenti, né ostando a detto provvedimento di autotutela l'avvenuta prestazione, da parte della F . E . D .,della fideiussione ex art. 38- bis cit., siccome "propedeutic[a] alla sola fase di liquidazione del rimborso stesso" (cfr. ricorso, p. 4, quintultimo cpv.) e "volta a cautelare l'Erario per quelle ipotesi in cui, successivamente alla erogazione del rimborso, vengono accertati fatti (maggiori corrispettivi e/o minori detrazioni) che abbiano incidenza sulla liquidazione dell'imposta a credito, di cui vien chiesto il rimborso" (cfr. ricorso, p. 5, cpv.); che il motivo è manifestamente inammissibile; che il provvedimento di fermo amministrativo, disciplinato dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, costituisce una misura cautelare, espressione del potere di autotutela della P.A., volto a sospendere, in presenza di una "ragione di credito" della P.A. stessa, un eventuale pagamento dovuto, a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che l'amministrazione abbia (ovvero pretenda di avere) nei confronti del suo creditore, la cui adozione richiede solo il fumus boni iuris della ragione di credito vantata dall'Amministrazione, restando estranea alla natura ed alla funzione del provvedimento qualsiasi considerazione di un eventuale periculum in mora, senza che detta disciplina ponga dubbi di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (arg. da Cass., Sez. 5, 31.10.2017, n. 25893, Rv. 646172-02); che questa Corte, a Sezioni Unite, ha tuttavia recentemente altresì chiarito che in tema di rimborsi IVA, l'amministrazione finanziaria che abbia chiesto e ottenuto dal contribuente la garanzia in base all'art. 38-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, durante il periodo di vigenza della medesima non può fare uso degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi, previsti dagli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 69 del r.d. n. 2440 del 1923, determinandosi, altrimenti, una ingiustificata duplicazione della cautela in favore dell'amministrazione ed un carico eccessivo per il contribuente, in violazione del principio di collaborazione e buonafede posto dall'art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000, nonché del principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. che deve ispirare anche i rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadino (Cass., Sez. U, 31.1.2020, n. 2320, Rv. 656706- 01. In senso conforme, da ultimo, tra le altre, cfr. Cass., Sez. 5, 20.10.2022, n. 31084); che tale principio risulta rispettato, nella specie, dalla C.T.R., avendo questa escluso che, in presenza di garanzia fideiussoria ex art. 38-bis cit., l'amm inistrazione potesse altresì opporre alla contribuente il provvedimento di sospensione del pagamento disciplinato dall'art. 69 cit. Né, a ben vedere, la difesa dell’ AGENZIA si è peritata di argomentare sulla non condivisibilità della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte; che, a tale ultimo proposito, costituisce principio pacifico quello per cui, in applicazione dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., deve essere dichiarato inammissibile, per contrasto con la suddetta disposizione, il ricorso per cassazione che non solo non è conforme allo schema di cui all'art. 360 cod. proc. civ. (e, per tale ragione, è inammissibile), ma le cui (inammissibili) censure sono prospettate –come nella specie - sul presupposto della contestazione dell'interpretazione della normativa applicabile adottata dalla sentenza impugnata - conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità - senza però offrire elementi validi a modificare i suddetti orientamenti (Cass., Sez. L, 3.12.2013, n. 27064, Rv. 628590-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della F . E . D . S . P . A . [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della F . E . D . S . P . A . [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liqui