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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 novembre 2025

Cassazione n. 39371/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 21/11/2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva datata 26 novembre 2025 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono state sostanzialmente ribadite le argomentazioni contenute nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 21 novembre 2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 21 settembre 2023 del Tribunale di Modena con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il quale, tratto in inganno con artifizi e raggiri, sarebbe stato indotto a versare una somma di denaro a titolo di pagamento di uno strumento musicale offerto in vendita su di un sito internet, su di una carta PostePay intestata all’imputato.

Il reato risulta consumato in data 6 aprile 2019.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.

Osserva, al riguardo, la difesa del ricorrente che l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato è stata fondata esclusivamente sul fatto che lo stesso è risultato il titolare della carta sulla quale fu accreditata la somma di cui all’imputazione, oltre al fatto che detta carta non è mai stata denunciata come smarrita, elementi da ritenersi insufficienti per addivenire ad una sentenza di condanna.

Aggiunge la difesa che la persona offesa non ha mai avuto contatti con l’imputato e non v’è prova che la carta PostePay al momento dei fatti fosse in uso a quest’ultimo.

2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 114, comma 1, cod. pen. con riguardo al mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante de qua.

Osserva la difesa del ricorrente che il contributo del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda doveva essere considerato di minima importanza nell’esecuzione del reato non avendo egli posto in essere alcuno degli elementi della condotta tipica.

2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio irrogato, superiore al minimo edittale, senza il riconoscimento di alcuna circostanza attenuante.

2.4. Con memoria difensiva datata 26 novembre 2025, la difesa dell’imputato ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni già contenute nel ricorso del quale ha insistito per l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

La sentenza impugnata risulta, infatti, congruamente motivata (v. pagg. 4 e 5) proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato e di mancato riconoscimento allo stesso dell’invocata applicazione dell’art. 114 cod. pen.

Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria.

Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, senza tenere conto che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

A ciò si aggiunge che, a fronte degli accertamenti effettuati in merito alla genuinità del documento di identità presentato al momento dell’attivazione della carta PostePay sulla quale fu accreditata la somma provento della truffa, i giudici di merito, con lineare e logica motivazione, hanno correttamente affermato che l’odierno ricorrente risulta avere fornito un contributo di non minima importanza alla realizzazione del reato ascrittogli: certamente riveste un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito il titolare della carta su cui confluisca l’ingiusto profitto dell’illecito, trattandosi di uno strumento i cui estremi identificativi furono da questi comunicati, seppur per il tramite di due complici, alla persona offesa al momento dell’operazione.

2. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio riservato all’imputato.

Nell’atto di appello, oltre al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen. (della quale si è già detto sopra) la difesa dell’imputato aveva invocato anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche indicandone le ragioni e richiedendo una riduzione del trattamento sanzionatorio.

Osserva il Collegio che la motivazione della sentenza della Corte di appello risulta interamente dedicata alla ricostruzione della piattaforma probatoria che ha portato all’affermazione del pieno coinvolgimento dell’imputato nella realizzazione dell’operazione truffaldina con conseguente negazione della invocata circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen.

Non sfugge però che alcun elemento è contenuto nella motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, al trattamento sanzionatorio (neppure di eventuale condivisione con quanto al riguardo affermato dal Tribunale).

Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche risulta, infatti, conchiuso nell’apodittica affermazione «nessuna circostanza attenuante … può essere concessa» (pag. 5 ultimo rigo della motivazione) che però non è ricollegata ad alcuno specifico elemento valutativo che vada al di là degli elementi utilizzati per affermare il concorso dell’imputato nel reato in contestazione, mentre per il resto si riscontra un silenzio totale della motivazione stessa con riguardo al trattamento sanzionatorio.

Quanto appena evidenziato impone l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata.

3. Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio sui punti.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 21/11/2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva datata 26 novembre 2025 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono state sostanzialmente ribadite le argomentazioni contenute nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 novembre 2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 21 settembre 2023 del Tribunale di Modena con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il quale, tratto in inganno con artifizi e raggiri, sarebbe stato indotto a versare una somma di denaro a titolo di pagamento di uno strumento musicale offerto in vendita su di un sito internet, su di una carta PostePay intestata all’imputato. Il reato risulta consumato in data 6 aprile 2019. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. Osserva, al riguardo, la difesa del ricorrente che l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato è stata fondata esclusivamente sul fatto che lo stesso è risultato il titolare della carta sulla quale fu accreditata la somma di cui all’imputazione, oltre al fatto che detta carta non è mai stata denunciata come smarrita, elementi da ritenersi insufficienti per addivenire ad una sentenza di condanna. Aggiunge la difesa che la persona offesa non ha mai avuto contatti con l’imputato e non v’è prova che la carta PostePay al momento dei fatti fosse in uso a quest’ultimo. 2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 114, comma 1, cod. pen. con riguardo al mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante de qua. Osserva la difesa del ricorrente che il contributo del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda doveva essere considerato di minima importanza nell’esecuzione del reato non avendo egli posto in essere alcuno degli elementi della condotta tipica. 2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio irrogato, superiore al minimo edittale, senza il riconoscimento di alcuna circostanza attenuante. 2.4. Con memoria difensiva datata 26 novembre 2025, la difesa dell’imputato ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni già contenute nel ricorso del quale ha insistito per l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata risulta, infatti, congruamente motivata (v. pagg. 4 e 5) proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato e di mancato riconoscimento allo stesso dell’invocata applicazione dell’art. 114 cod. pen. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, senza tenere conto che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). A ciò si aggiunge che, a fronte degli accertamenti effettuati in merito alla genuinità del documento di identità presentato al momento dell’attivazione della carta PostePay sulla quale fu accreditata la somma provento della truffa, i giudici di merito, con lineare e logica motivazione, hanno correttamente affermato che l’odierno ricorrente risulta avere fornito un contributo di non minima importanza alla realizzazione del reato ascrittogli: certamente riveste un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito il titolare della carta su cui confluisca l’ingiusto profitto dell’illecito, trattandosi di uno strumento i cui estremi identificativi furono da questi comunicati, seppur per il tramite di due complici, alla persona offesa al momento dell’operazione. 2. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio riservato all’imputato. Nell’atto di appello, oltre al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen. (della quale si è già detto sopra) la difesa dell’imputato aveva invocato anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche indicandone le ragioni e richiedendo una riduzione del trattamento sanzionatorio. Osserva il Collegio che la motivazione della sentenza della Corte di appello risulta interamente dedicata alla ricostruzione della piattaforma probatoria che ha portato all’affermazione del pieno coinvolgimento dell’imputato nella realizzazione dell’operazione truffaldina con conseguente negazione della invocata circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen. Non sfugge però che alcun elemento è contenuto nella motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, al trattamento sanzionatorio (neppure di eventuale condivisione con quanto al riguardo affermato dal Tribunale). Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche risulta, infatti, conchiuso nell’apodittica affermazione «nessuna circostanza attenuante … può essere concessa» (pag. 5 ultimo rigo della motivazione) che però non è ricollegata ad alcuno specifico elemento valutativo che vada al di là degli elementi utilizzati per affermare il concorso dell’imputato nel reato in contestazione, mentre per il resto si riscontra un silenzio totale della motivazione stessa con riguardo al trattamento sanzionatorio. Quanto appena evidenziato impone l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata. 3. Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio sui punti. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuov
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